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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.70
Data decisione, Autorità:
21.03.2005, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché tardivo
Incarto
n.
30.2005.70/pg
2774/409
Bellinzona
21
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 17 febbraio 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 2774/409 del 28
gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. Con
scritto 17 febbraio 2005, ma spedito il giorno successivo, RI 1 ha inoltrato ricorso
contro la decisione 28 gennaio 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 200.-,
oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver
circolato con il veicolo __________ avente due copertoni privi di sufficienti
rilievi antiscivolanti.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 31
gennaio 2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è
scaduto il 15 febbraio 2005.
Il
Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che un invio spedito per
raccomandata si ritiene notificato al destinatario nel momento della consegna
effettiva; a far stato da tale data decorre il termine perentorio di cui sopra.
Inoltre
le motivazioni addotte dall’insorgente non sono tali da giustificare l’inoltro
intempestivo del gravame.
Pertanto
il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile, senza nemmeno dover
procedere all’assegnazione all’insorgente di un termine perentorio per la
traduzione in lingua italiana.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 17/18 febbraio 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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