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Numero d'incarto:
70.2004.28
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, PENAL
Titolo:
cancellazione anticipata dal casellario giudiziale
Incarto n.
70.2004.28
BARENCO
Lugano
14 ottobre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale
cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 21 giugno 2004 presentata
da
IS 1
domiciliata a
(rappr. dall'avv. S__________ P__________,
Mendrisio)
tendente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 30 giorni
di detenzione (SC 2 anni, revocata) inflitti con decreto d'accusa 14.5.1998 del
Ministero pubblico, Lugano.
Preso atto che l'istante è stata nuovamente
condannata con decreto d'accusa 9 ottobre 2000 del Ministero pubblico, Lugano,
alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, e
fr. 500.-- di multa, oltre all'espulsione dal territorio svizzero per 2 anni,
per ingiuria, minaccia, pornografia ed infrazione alla LF concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri, condanna questa già cancellata d'ufficio
dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la
prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo
ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 14 maggio 1998 un'altra
sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e
comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben
ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale
presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80
cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
9
CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
21 giugno 2004 di IS 1
è respinta.
-
Non si
prelevano né tassa né spese.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale
entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione
nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate
dagli art. 268 segg. PP.
-
Intimazione:
al PO 1
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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