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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2005.26
Data decisione, Autorità:
31.03.2005, CEF
Titolo:
stralcio
Incarto n.
15.2005.26
Lugano
31 marzo 2005
FP/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 7 marzo 2005 di
RI 1
rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n.
653884 promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
rappr. dal RA 2
richiamata l’ordinanza
presidenziale 14 marzo 2005 con la quale al ricorso è stato concesso effetto
sospensivo;
preso
atto che la PI 1 con scritto 25 marzo 2005 ha ritirato la domanda di proseguimento
nell'esecuzione oggetto del ricorso;
considerato
come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di
conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24b cpv. 1 LPR;
art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 7 marzo 2005 di RI 1, , è stralciato dai ruoli in
quanto divenuto privo di oggetto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
RA 2,
Bellinzona.
Comunicazione
allCO 1 CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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