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Numero d'incarto:
52.2004.410
Data decisione, Autorità:
24.01.2005, TRAM
Incarto n.
52.2004.410
Lugano
24 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 dicembre 2004 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 26 novembre 2004 del comune di Lugano,
con la quale ha attribuito alla ditta CO 1, __________, la delibera per i
lavori dell'impianto sanitario concernente la sistemazione generale del __________;
preso atto che la ditta CO 1, con lettera 22 dicembre
2004, ha comunicato al committente di rinunciare all'appalto, in quanto nel
criterio di aggiudicazione riguardante gli apprendisti, ha commesso un errore
trascrivendo un dato non corretto, che ha influenzato in modo determinante l'esito
della delibera;
rilevato che il committente, avuto conoscenza del
contenuto dello scritto di cui sopra, con risoluzione 30 dicembre 2004, ha quindi
proceduto ad una nuova delibera, assegnando i lavori alla ricorrente;
ritenuto che il ricorso è divenuto così privo
d'oggetto, la procedura può essere stralciata dai ruoli senza spese e tassa di
giustizia; al committente, a cui spettava l'onere della verifica delle offerte,
va addossata invece l'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito;
decreta:
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto.
2.Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune di CO 2 rifonderà alla ricorrente l'importo di fr. 1000.- a titolo di
ripetibili.
- Intimazione
a:
terzi implicati
- CO 1
- CO 2
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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