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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.92
Data decisione, Autorità:
18.11.2004, TCA
Titolo:
stralcio della causa a seguito di riconoscimento della pretesa ricorsuale
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.92
RG/td
Lugano
18 novembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 settembre 2004
emanata da
Ufficio assicurazone invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato che,
-
per
decisione 22 settembre 2004, l'Ufficio AI ha respinto l’opposizione interposta
da RI 1, nata nel 1986 e affetta da dislessia, avverso la decisione 18 maggio
2004, confermando il diniego della richiesta di prestazioni 29 ottobre 2003
volta all’assunzione da parte dell’AI dei costi relativi al trattamento di
logopedia quale misura pedagogico-terapeutica;
-
con
tempestivo ricorso 21 ottobre 2004 l’assicurata, rappresentata dai genitori, ha
impugnato la decisione amministrativa ribadendo la legittimità della richiesta
di suddetta misura;
-
con
risposta di causa 5 novembre 2004 l’Ufficio AI ha chiesto al TCA che il ricorso
venga accolto essendo nella specie adempiute le condizioni per un
riconoscimento ex art. 19 LAI delle chieste misure pedagogico-terapeutiche;
-
con
scritto 15 novembre 2004 i rappresentanti dell’assicurata hanno preso atto di
quanto dichiarato dall’Ufficio AI;
-
che
richiamato l’art. 50 cpv. 1 LPGA applicabile anche in caso di ricorso (Kieser,
ATSG-Kommentar, Ginevra 2003, art. 50 nota 16, p. 507), la soluzione
prospettata nel caso concreto dalle parti quo al riconoscimento di
provvedimenti pedagogico-terapeutici (logopedia) di cui alla richiesta 29
ottobre 2003 (doc. AI 1) appare conforme ai fatti e al diritto ed é quindi
suscettibile di essere omologata, la stessa ponendo quindi fine alla procedura
giudiziaria con effetto di cosa giudicata e la causa potendo conseguentemente
essere stralciata dai ruoli (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts ,
Berna 2003, pag. 485).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La causa è stralciata
dai ruoli ai sensi dei considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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