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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.25
Data decisione, Autorità:
16.04.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.25
Lugano
16 aprile
2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina
visto l'appello 3 marzo 2004 presentato da
AP1
(rappr. da RA1)
contro
la decisione 5 febbraio 2004 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città nella causa promossa
dall'appellante contro
AO1
(rappr. da RA2)
richiamata la diffida 9 marzo 2004 del presidente di questa Camera mediante la
quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 1° aprile 2004 per effettuare sul c.c.p. 69–10370–9 del
Tribunale d’appello –introiti AGITI– un deposito di fr. 255.– a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
considerato come il versamento sia stato effettuato solo
il 2 aprile 2004 e come,
ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,
decreta 1. L'appello 3 marzo 2004 di
__________, avverso la decisione 5 febbraio 2004 del Segretario assessore della
Pretura della giurisdizione di Locarno–Città, è stralciato dai ruoli per
versamento tardivo dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.–
sono poste a carico dell'appellante.
-
Intimazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
terzi implicati
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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