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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.186
Data decisione, Autorità:
03.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.186/pg
04
776/790
Bellinzona
3
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere ______ in
qualità di segretario, per statuire sul ricorso 2 giugno 2004 presentato da
contro
una decisione 28 maggio 2004 non
meglio precisata emessa d _CRTE1
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
-
Il
2 giugno 2004 _________ ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio
precisata del _CRTE1.
-
In
data 18 giugno 2004 questa Autorità ha scritto con regolare notifica al
ricorrente
una lettera, con la quale lo ha invitato, entro il termine di 5 giorni e pena
l'irricevibilità del gravame, a trasmettere la decisione impugnata.
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Secondo
l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.
A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i
requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro
un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa
disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che
necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata
decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere
sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10
cpv. 1 LPContr).
-
Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di
conseguenza essere dichiarato irricevibile.
In
via eccezionale si prescinde dall'applicazione di una modica tassa di giustizia
ai sensi dell'art. 15 LPContr.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 giugno 2004 inoltrato da è irricevibile.
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Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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