AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2004.156
Data decisione, Autorità: 31.08.2004, PRPEN
Incarto n. 30.2004.156/KRM 10964/203
Bellinzona 31 agosto 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 maggio 2004 presentato da
RI1,
contro
la decisione 15 marzo 2004 n. 10964/203 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni 11 maggio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 30 aprile 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.- per il seguente motivo:
"alla guida del veicolo _________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stavano transitando alcuni pedoni".
Fatti accertati il 15 marzo 2004 in territorio di _______.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCSstr; 6 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia la ricorrente è insorta davanti alla Pretura penale chiedendone l'annullamento.
Afferma che, contrariamente a quanto riportato nella decisione impugnata, ella ha contestato gli addebiti che le sono stati mossi il 15 marzo 2004 nell'intimazione di contravvenzione.
Delle ulteriori asserzioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
C. La sezione della circolazione lascia a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base dei documenti agli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Il 15 marzo 2004 la Polizia comunale di ________ ha intimato all'insorgente una contravvenzione, assegnandole un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte.
Il 20 marzo 2004 __________ ha inoltrato le sue osservazioni, allegando la copia A dell'intimazione di contravvenzione.
Trascorso il termine la Polizia comunale di ________ ha trasmesso alla Sezione della circolazione la copia A e la copia B dell'intimazione di contravvenzione, omettendo tuttavia di allegare le osservazioni della ricorrente.
Ad ogni modo la Sezione della circolazione non ha potuto tenere in considerazione le osservazioni 20 marzo 2004 della signora ________ per l'emanazione della propria decisione. Ciò è contrario al principio della buona fede, poiché la ricorrente poteva legittimamente ritenere che le contestazioni da lei sollevate in precedenza sarebbero state esaminate dall'autorità giudicante.
Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
per questi motivi visti gli art. 29 Cost., 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 30 aprile 2004, n. 10964/203, della Sezione della circolazione è annullata.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, ______________,
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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