AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.98
Data decisione, Autorità:
21.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.98/pg
5127/201
Bellinzona
21
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere
__________ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 5 marzo 2004
presentato da
RI1 F
contro
la decisione 27 febbraio 2004
emessa d _CRTE1
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
- Il
5 marzo 2004 RI1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 27 febbraio 2004 con
cui _CRTE1 gli ha inflitto una
multa di fr. 340.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr.
30.-, per aver circolato, alla guida della vettura __________ sull'autostrada a
velocità superante gli 80 km/h prescritti.
Velocità
accertata con apparecchio radar: 113 km/h.
Velocità
punibile dedotta la tolleranza: 107 km/h.
- In
data 6 agosto 2004 questa Autorità ha scritto con regolare notifica al
ricorrente
quanto segue:
"in applicazione
dell'art. 15 LPcontr, invitiamo a versare a titolo di anticipo per tasse e
spese, l’importo di fr. 250.00 entro il 30 agosto 2004 sul c.c.p.
__________).
Se è utilizzato il servizio
degli ordini collettivi SOC è determinante la data di scadenza indicata
dall’utente del SOC alla "Posta Svizzera, Postfinance" e non la data
dell’ordine da voi impartito alla banca. Se incaricate una banca, dovete
provvedere perchè essa esegua il vostro ordine tempestivamente.
In assenza di pagamento entro
il termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
- Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di
conseguenza essere dichiarato irricevibile.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 5 marzo 2004 inoltrato da RI1 è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
F
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster