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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.90
Data decisione, Autorità:
02.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.90/pg
4426/290
Bellinzona
2
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 10 marzo 2004 presentato da
RI1
contro
la decisione 20 febbraio 2004
emessa d _CRTE1
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
10 marzo 2004 __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 20 febbraio
2004 con cui _CRTE1 gli ha
inflitto una multa di fr. 500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le
spese di fr. 30.-, per aver effettuato alla guida del veicolo articolato
__________ un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla
"S" e della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosagggio.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 23
febbraio 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è
scaduto il 9 marzo 2004.
Pertanto
il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 marzo 2004 inoltrato da RI1 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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