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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2004.63
Data decisione, Autorità:
24.01.2005, CDT
Incarto n.
80.2004.63
Lugano
24 gennaio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2004
in materia di: IC/IFD 01/02 intermedia
presentato da:
RI 1
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
L’8
luglio 2002 l’UT di Locarno notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2001-02, in
cui gli esponeva in media annua il reddito del lavoro (comprese le indennità di
disoccupazione) conseguito nel periodo di computo (fr. 23'504.-) e un reddito
d’altra fonte, che veniva poi stralciato in sede di reclamo (cfr. decisione su
reclamo del 27 gennaio 2003).
1.2.
Dopo aver
ricevuto la dichiarazione d’imposta 2003A, l’UT notificava al contribuente il
15 marzo 2004 una tassazione intermedia per inizio dell’attività lucrativa con
effetto dal 12 marzo 2001, in cui il reddito del lavoro veniva stabilito in fr.
63'894.- di media annua.
1.3.
Il
reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione del 10 maggio
2004, in cui si avverte che l’attività effettivamente esercitata dal 1° luglio
1999 è durata solo quattro mesi ed è quindi stata considerata soltanto temporanea.
Determinante sarebbe quindi stato l’inizio dell’attività del 12 marzo 2001.
- 2.1
Con il
presente, tempestivo ricorso RI 1 chiede l’annullamento della suddetta decisione
e conseguentemente della tassazione intermedia per inizio dell’attività. Ripercorre
il suo iter formativo e professionale, facendo osservare che l’inizio
dell’attività lucrativa deve essere situato nel corso del 1999.
2.2.
In
occasione dell’udienza il giudice ha invitato le parti a esaminare la
possibilità di allestire una tassazione intermedia dal 1° luglio 1999.
In data 13
gennaio 2005 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso. La causa viene
pertanto stralciata dai ruoli.
Per questi motivi,
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Contro il
presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD, art. 73 LAID).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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