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Numero d'incarto:
INC.2001.23001
Data decisione, Autorità:
19.06.2001, GIAR
N. 230.2001.1 M Lugano,
19 giugno 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per
statuire sul reclamo inoltrato in data 23 aprile 2001 da
__________,
(patrocinato
dall’avv. __________)
avverso
l’ordine di perquisizione e sequestro emanato in data 4 marzo 2001 dal Procuratore
Pubblico avv. __________, Lugano, nell’ambito del procedimento penale
avviato nei confronti del reclamante per titolo di truffa, appropriazione
indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti;
preso atto
che con dichiarazione a verbale MP 9 maggio 2001, il reclamante ha ritirato il
presente gravame, ciò di cui viene dato atto con la presente decisione,
impugnabile entro 10 giorni presso la Camera dei ricorsi penali ed esente da
tassa e spese di giustizia;
ritenuto, abbondanzialmente,
come l’esito del gravame – comunque irricevibile – impedisca l’attribuzione di
ripetibili;
in
applicazione degli artt. 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
decide:
-
Il
reclamo 23/24 aprile 2001 è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.
-
Non
si prelevano tassa né spese di giudizio, e non si attribuiscono ripetibili.
-
Contro
la presente decisione è dato, entro dieci giorni dall’intimazione, il rimedio
del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello in Lugano;
Intimazione:
avv. __________, per sé e per il denunciato reclamante;
avv. __________, per sé e per il denunciante;
- Procuratore Pubblico avv.
__________, Lugano.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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