AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.25902
Data decisione, Autorità: 21.06.2001, GIAR
N. 259.2001.2 Lugano, 21 giugno 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo dell’11/12 giugno 2001 presentato da
(patrocinato dall’Avv. __________)
contro la decisione del 31 maggio 2001 del Procuratore pubblico __________ che, nell’ambito del procedimento diretto contro di lui (inc. MP __________), rifiuta un complemento istruttorio,
viste le osservazioni del Procuratore pubblico del 13 giugno e de __________ del 19 giugno 2001;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A.
__________ è stato arrestato il 16 maggio 2001 (con conferma da parte del GIAR il giorno successivo). Contro di lui è stata promossa l’accusa per titolo di ripetuto furto, sub. ripetuta appropriazione indebita, ripetuto abuso di un impianto d’elaborazione di dati, ripetuta violazione del segreto postale. Il 23 maggio successivo, l’accusato è stato posto in libertà provvisoria.
L’inchiesta aveva preso avvio da una denuncia contro ignoti, presentata da __________, relativa alla sottrazione (appropriazione) da parte di ignoti di due postcard destinate a terzi, ed al conseguente utilizzo abusivo delle stesse.
B.
I sospetti si sono concentrati sul qui reclamante in quanto, sostanzialmente, le due tessere sottratte erano destinate a zone di distribuzione a lui assegnate __________ e, in un caso, l’utilizzo abusivo è stato registrato dal Postomat di __________ secondi prima di un prelievo regolare (con la propria tessera) effettuato da qui reclamante (cfr. rapporto d’inchiesta 24.05.2001; verbale davanti al SG 23.05.2001). Questo fatto è avvenuto il 13 dicembre 2000.
__________ nega di essersi impossessato delle due tessere oggetto dell’inchiesta e, quale ovvia conseguenza, di averle utilizzate indebitamente.
C.
Con scritto del 30 maggio 2001 __________ ha chiesto, a titolo di complemento istruttorio, che venga effettuato un contraddittorio/confronto tra lui e il collega __________. Quest’ultimo, infatti, si trovava a __________ con l’accusato al momento del prelevamento di cui si è detto sopra.
La richiesta è motivata con il fatto che l’accusato nega di essere l’autore del prelevamento abusivo e che sul posto era presente un collega al quale non sarebbero state poste (in sede d’inchiesta) domande in tal senso.
D.
In data 3 maggio 2001, con decisione motivata, il Procuratore pubblico respinge la richiesta.
Il magistrato inquirente, dopo aver ricordato i principi giurisprudenziali in materia di complementi istruttori, afferma, con riferimento a specifici verbali, che la presenza di __________ a __________ in occasione del prelevamento del 13 dicembre 2000, non solo era nota ma è pure stata oggetto di precise domande al teste stesso ed all’accusato. Le risposte fornite non giustificherebbero in alcun modo un contraddittorio o confronto tra i due.
E.
Con il reclamo oggetto della presente decisione __________ ribadisce la richiesta di un interrogatorio del __________, in contraddittorio.
Dopo aver ricostruito alcuni elementi della vicenda, il qui reclamante si lamenta del fatto che le indagini si sono concentrate su di lui (perlomeno a partire da un certo momento) ed hanno tralasciato il __________, pure lui sospetto. Inoltre, solo il prelevamento avvenuto a __________ il 13 dicembre 2000 sarebbe stato oggetto di accertamenti (reclamo punti 1, 2, 3). Successivamente egli si diffonde sugli accertamenti che, a suo giudizio, potevano/dovevano essere effettuati ( e non lo sono stati) in relazione agli altri 4 prelevamenti illeciti (reclamo punti 4, 5, 6).
Conclude poi, con riferimento all’episodio di __________, dicendo di non poter dichiarare quello che non ha visto e cioè se il collega sia sceso o meno dal furgone mentre lui parlava con il figlio (che si è poi recato in un vicino negozio), prima del suo proprio prelevamento con la carta personale (punto 7 del reclamo).
In merito a singole e più specifiche affermazioni e/o argomentazioni, si dirà nel seguito del reclamo, qualora necessario.
Il Procuratore pubblico, nel suo scritto del 13 giugno 2001, rinvia alle motivazioni della censurata decisione, che ritiene esaustive, e chiede la reiezione del reclamo.
LA __________, nelle sue osservazioni, ripercorre in particolare tutte le tappe dell'inchiesta interna e conclude rimettendosi sostanzialmente al giudizio della magistratura e non opponendosi formalmente al contraddittorio richiesto dall'accusato.
In diritto
Il reclamo è ricevibile.
__________, quale accusato, è certamente legittimato, ed il temine di 10 giorni dalla notifica della decisione è rispettato.
Per inciso va detto che la rinuncia a formale notifica del deposito atti, che emerge dal verbale __________ del 23 maggio 2001 davanti al segretario giudiziario, non ha comportato rinuncia della facoltà di chiedere complementi (come peraltro, correttamente, neppure sostenuto dal PP) e la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico dopo otto giorni.
Non è inutile ribadire i principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi siano noti al Procuratore ed al difensore.
Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa
di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.
Va subito chiarito che la prova richiesta, e quindi quella la cui pertinenza, rilevanza e novità debbono essere oggetto di decisione, è il contraddittorio/confronto, in breve un ulteriore interrogatorio, con il teste __________.
Il riferimento ad eventuali prove atte a chiarire la situazione del reclamante alle date ed agli orari degli altri prelevamenti (punti 5 e 6 del reclamo) non ha particolare rilevanza per la presente decisione.
In questa sede occorre unicamente determinare se la prova effettivamente richiesta (e rifiutata dal PP) in relazione ai fatti del 13 dicembre, abbia i requisiti previsti dalla giurisprudenza e meriti di essere raccolta.
__________ è stato interrogato in merito alle circostanze del citato prelevamento in data 12 maggio 2001 dalla polizia. Egli afferma di non essere mai sceso dal furgone (a __________) e di non aver notato nessuno, nei pressi del Postomat, quando __________ è sceso per effettuare il prelevamento ed il figlio di __________ è pure sceso per recarsi nel vicino negozio d’alimentari. Questa versione è identica a quella da lui resa davanti al servizio di sicurezza de __________ il 12 aprile 2001 e viene ribadita nel verbale del 21 maggio 2001.
L’accusato, in merito a questo episodio, fornisce (inizialmente)versione pressoché identica a quella del __________ affermando “… .Il mio collega __________ rimaneva per tutto il tempo nel furgone ad attendere. …” (verbale __________ 10 maggio 2001).
Nel verbale del 16 maggio 2001 non aggiunge nulla alla versione fornita in precedenza. Successivo (verbale 18 maggio 2001) modifica leggermente la precedente affermazione dichiarando:“… . Ora non mi ricordo se lui (il __________, n.d.r.) sia rimasto sul furgone ad aspettarmi oppure sia sceso con me ed abbia fatto un prelievo prima del mio. In questo caso mi rendo conto che doveva per forza di cose essere vicino a me all’apparecchio elettronico. Purtroppo, come già detto, non mi rammento questo particolare.”.
Da ultimo, in sede d’interrogatorio davanti al Segretario giudiziario (23 maggio 2001), a precisa domanda, il qui reclamante ha affermato di non ricordarsi se __________ sia sceso o meno dal furgone.
In base a quanto sopra non solo risulta che al teste __________ la domanda a sapere dove si trovasse in occasione del prelevamento del 13 maggio è stata posta (contrariamente a quanto asserito nell’istanza del 30 maggio) ma anche che l’accusato non è in grado di fornire (o proporre) alcun elemento che evidenzi una contraddizione nella risposta del __________ (anzi inizialmente aveva fatto affermazioni precise a conferma della stessa) che giustifichino un ulteriore interrogatorio dello stesso in fase predibattimentale.
Se è vero che __________ non può dichiarare quanto da lui non visto e cioè se __________ sia sceso dal furgone mentre lui parlava con il figlio (reclamo p. 7), è altrettanto vero che nel primo verbale egli era stato abbastanza deciso nel dire che il collega non era sceso. Nei verbali successivi non ha fornito alcun elemento che potesse confutare la versione di __________. Peraltro appare abbastanza difficile che egli non l’abbia visto perché i 40 secondi (a cui si fa’ riferimento) sono quelli che intercorrono tra le registrazioni dei due pagamenti e corrispondono al momento del ritiro dei fondi. Prima di ritirare i fondi occorre eseguire alcune operazioni (inserimento tessera, attesa lettura, digitazione codice, digitazione importo da prelevare, ritiro tessera, registrazione e ritiro fondi) per cui tra il momento in cui chi ha effettuato il primo prelevamento (quello illecito) entra in possesso dei soldi ed il momento in qui quello che effettua il prelevamento successivo introduce la tessera, passano molto meno di 35/40 secondi; ne consegue che l’altra eventuale persona avrebbe dovuto allontanarsi dal distributore (e dalla visuale dell’accusato) in tempi brevissimi.
Sia come sia (non essendo competenza di questo giudice pronunciarsi sulla sufficienza, per determinazione d’eventuale colpevolezza delle prove raccolte), la richiesta di ulteriore audizione (in contraddittorio/confronto) del teste __________, pur rispondendo al requisito della connessione con la fattispecie oggetto del procedimento non presenta, né per come è motivata né per quanto emerge dall’incarto, requisito di novità, rilevanza e pertinenza. __________ sul punto in questione è già stato sentito e non risulta che vi siano ulteriori elementi da sottoporgli a questo stadio della procedura.
Per quanto concerne il diritto al contraddittorio/confronto (art. 6 CEDU) è sufficiente che lo stesso sia garantito prima del giudizio e quindi può essere tranquillamente chiesto in sede di (eventuale) dibattimento.
Non modificano la conclusione di cui sopra, le critiche sui mancati accertamenti in relazione agli altri prelevamenti effettuati con le due tessere non recapitate ai destinatari. Trattasi di un problema di valutazione delle prove raccolte (o non raccolte) in merito ad altri episodi diversi per rapporto a quello per il quale si è chiesto il complemento. Pur cosciente del probabile legame tra tutti i prelevamenti abusivi, e di questi con la sottrazione delle carte postomat, questo giudice deve attenersi all’oggetto del reclamo che è la richiesta di audizione di
__________, in contraddittorio con l’accusato, in merito ai fatti del 13 dicembre 2000 (cfr. istanza del 30 maggio 2001). Questa prova, e solo questa, è giudicata priva dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza per un suo accoglimento in sede predibattimentale. Il reclamante (seppur non a chiare lettere) sembra affermare che accertamenti più approfonditi in relazione agli altri utilizzi delle due tessere lo scagionerebbero e, contemporaneamente, potrebbero indicare un coinvolgimento del __________, con conseguente giustificazione di una nuova audizione di quest’ultimo in relazione anche al prelevamento del 13 dicembre 2000. Tuttavia occorre constatare che accertamenti in tal senso non ce ne sono né sono stati chiesti.
P.Q.M.,
Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 139, 138, 147, 321 ter CP, 47 ss, 196, 280, 281, 284 CPP
decide:
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese, fissate in fr. 30.-, sono a carico del reclamante.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
Avv. __________, per sé e per __________,
__________ c/o __________;
Procuratore pubblico __________, 6500 Bellinzona sede (con l’incarto di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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