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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.50603
Data decisione, Autorità: 21.05.2001, GIAR
N. 506.2000.3 L Lugano, 21 maggio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza presentata il 7 maggio 2001 dal
Procuratore pubblico avv. __________
intesa ad ottenere una seconda proroga della durata di sei mesi del carcere preventivo cui è astretto
__________, attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinato dall'avv. __________)
nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di truffa e altri reati;
viste le osservazioni 17 maggio 2001 dell'accusato, che si oppone all'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
Si ricorda che __________, avvocato con studio proprio a Lugano, venne arrestato il 24 agosto 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa, estorsione, corruzione attiva e riciclaggio, e che il carcere preventivo è stato prorogato una prima volta di tre mesi e cioè sino al 23 maggio 2001, compreso (v. decisione 19 febbraio 2001. Inc. GIAR 506.2000.2).
Riassuntivamente l'accusato è imputato dell'ottenimento indebito di consulenze e favori dal funzionario statale __________, con il quale ha pure fraudolentemente incassato da terzi denaro asseritamente destinato a manovre corruttive, ed in altro più ampio contesto di riciclaggio di importanti somme di denaro connesse con traffici di stupefacenti.
Il Procuratore pubblico chiede una ulteriore proroga di sei mesi del carcere preventivo cui è astretto __________ (come alla precisazione del 14 maggio 2001), con diffuso esposto sulle circostanze indagate, ritenuti presenti pericolo di collusione e pericolo di fuga.
Con le sue osservazioni, l'accusato - senza soffermarsi sull'esistenza e consistenza degli addebiti - postula la reiezione dell'istanza per il privilegio della libertà personale, in assenza di eventualità collusive per l'avanzato stadio delle indagini e di intento di fuga per i suoi prioritari interessi nel Ticino.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, segnatamente per evitare collusione, ed il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, eventualmente sino al dibattimento processuale.
4.1
Anche se non è stata esplicitamente posta in discussione l'esistenza di adeguati indizi di colpevolezza, occorre esaminarne d'ufficio gli estremi, trattandosi della condizione preliminare e di base per consentire privazione della libertà. In ogni modo, per non pregiudicare il discorso di merito, è sufficiente far riferimento a quanto riassunto nell'istanza, che corrisponde alle dichiarazioni dell'accusato ed agli accertamenti in atto, a giusta ragione senza contestazione in questa sede. A parte le fattispecie consumate con __________, emerge un importante coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, con partecipazione ad organizzazioni criminali, sia pure - al dire di __________ - quale "piccolo anello" (verbale di polizia 25 aprile 2001, pag. 6), ma - va qui costatato - essenziale nella movimentazione attraverso il territorio svizzero di importi per svariati milioni di franchi, ed a questo riguardo basta la seguente ammissione dell'accusato (dopo persistenti fantasiose versioni):
"Tutta l'operazione doveva aggirarsi sui 60 miliardi di lire italiane, di cui 55 circa sono stati da me movimentati per i cambi LIT / CHF - CHF / US$.
Confermo che i CHF 11'949'160.- rinvenuti e sequestrati nel mio studio, nonché l'equivalente delle commissioni depositate in banca, fanno parte di questa operazione denominata "__________". Ovvero trattasi di denaro consegnatomi da questa organizzazione calabrese, provento dal traffico di droga."
(verbale di polizia 19 aprile 2001, pag. 8)
4.2
Anche se "quantomeno molto avanzata", al dire dell'accusato, l'inchiesta non è ancora completa, sia per la sua complessità e per la necessità di accertamenti in via rogatoria, sia per il comportamento dello stesso __________, che al proposito ha significativamente affermato:
"Alle ore 12.00 la discussione veniva interrotta per permettermi di riflettere e in questo frangente, sempre stando ai verbalizzanti, avevo affermato che fino ad oggi ho dichiarato il 70 % della verità. Fatto che confermo."
(verbale di polizia 25 aprile 2001, pag. 6)
"Voglio ribadire che dopo aver raccontato anche delle bugie o delle verità parziali, nel mio verbale del 19 aprile 2001 ho raccontato la verità o almeno più verità di quanto abbia mai detto in precedenza."
(verbale 26 aprile 2001, pag. 1, dinnanzi al magistrato inquirente)
Tenuto anche conto del (comprensibile) timore più volte espresso nei citati verbali dall'accusato di rappresaglie dei suoi referenti, è palese il pericolo di collusione rivolto in uno al mascherare le proprie azione ed a tutelare i terzi coinvolti.
4.3
Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo
senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
Come già considerato nella precedente richiamata decisione, la situazione personale di ____________, che intrattiene una relazione sentimentale con una cittadina ceca e che si vede annullata la possibilità di esercitare la sua professione in Svizzera, i suoi rapporti con l'estero e meglio le passate connivenze, con interesse collusivo e con verosimili disponibilità anche finanziarie, e la prospettiva di una condanna di rilievo fanno più che concreta l'eventualità della scelta di latitanza. Né vale ricordare che non si sottrasse all'arresto, quando poteva ritenere scarsi gli elementi a suo carico, tanto da negare fermamente e raccontare frottole nelle viste di un rapido rilascio.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento sicuramente defatigatorio dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte e residenti all'estero, nonché della prevedibile pena privativa della libertà, verosimilmente da espiare.
Di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta come proposta dal magistrato inquirente, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). Il Procuratore pubblico sa dell'obbligo di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP) ed all'accusato rimane garantita la procedura intesa ad ottenere la libertà provvisoria (art. 107 ss. CPP), per cui e per le ragioni sviluppate sopra non ha senso di fissare un termine inferiore.
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 22 novembre 2001, compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l'accusato;
Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle
osservazioni dell’accusato e con atti dell'incarto MP __________ di ritorno);
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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