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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.74402
Data decisione, Autorità: 16.05.2001, GIAR
N. 744.2000.2 M Lugano, 16 maggio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza inoltrata in data 4 maggio 2001 dal
Procuratore Pubblico avv.
intesa ad ottenere la proroga di tre mesi, ovvero fino al 24 agosto 2001, del carcere preventivo cui è astretto
(difeso di fiducia dall’avv. __________)
nel procedimento penale a suo carico per titolo di infrazione aggravata alla LFStup.;
preso atto che l’accusato, con scritto 14/15 maggio 2001 del proprio difensore, comunica di non opporsi alla proroga richiesta;
avuti a disposizione gli atti formanti l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che:
a seguito di notizia di reato pervenuta al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nel contesto di una commissione rogatoria inoltrata dal Ministero di Giustizia degli Stati Uniti d’America, è stato aperto d’ufficio un procedimento penale nei confronti di __________, sospettato di aver partecipato ad un importante traffico di cocaina. Arrestato al proprio domicilio di __________ in data 28 agosto 2000 (inc. GIAR 517.2000.1), ed assunto il medesimo giorno a verbale MP (allegato al rapporto d’arresto, inc. GIAR cit., doc. 2), __________ ha immediatamente ammesso la propria partecipazione ad un trasporto di circa due tonnellate di cocaina, dai Caraibi alla Florida, sfociato poi nel sequestro dello stupefacente in data 28 maggio 1998. Ha pure subito chiamato in causa, quale correo, __________, anche lui in detenzione preventiva;
dagli interrogatori di questi due prevenuti è subito emerso il coinvolgimento di __________, sospettato, nel cennato contesto, di far parte della ristretta cerchia di coloro che, nel corso degli anni ’80 e ’90, avrebbero organizzato numerosi traffici di sostanze stupefacenti fra il Mare dei Caraibi e la Florida;
__________ è stato tratto in arresto in data 24 novembre 2000. Il giorno successivo, è stato sentito da questo giudice, che ne ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per il titolo di reato in epigrafe (inc. Giar 744.2000.1 doc. 4 e 1);
premesse le ammissioni di __________ agli inquirenti, seppure dopo iniziali reticenze e comunque nel merito “caute” (istanza di proroga 4 maggio 2001, inc. GIAR 744.2000.2 doc. 1, p. 3), il Procuratore Pubblico motiva la propria richiesta con la necessità di raccogliere “ulteriori importanti accertamenti, soprattutto in merito al numero effettivo di trasporti [...], nonché alle date precise dei trasporti, al tipo di sostanza ed ai quantitativi trasportati” (loc. cit., p. 2) , sì da completare la sua versione anche nell’ottica delle dichiarazioni fornite dai coaccusati __________ e __________ (ibid.). L’ampio coinvolgimento di cittadini stranieri e/o latitanti causa difficoltà di esperire atti istruttori nei loro confronti ed accresce il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove (loc. cit., p. 3); se si aggiunge l’attesa evasione della rogatoria negli Stati Uniti, è lecito presumere che per completare l’inchiesta sarà necessario un periodo di tempo non indifferente (loc. cit., p. 2 s.);
sempre a detta del magistrato inquirente, sussisterebbe inoltre pericolo di fuga, in ragione dell’assenza di qualsiasi legame con la Svizzera nonché della gravità dei fatti (loc. cit., p. 3);
l’accusato, pur sminuendo le proprie responsabilità e criticando alcune presunte inesattezze nella richiesta del magistrato inquirente, ha espressamente dichiarato di non opporsi alla proroga (osservazioni 14 maggio 2001, inc. GIAR 744.2000.2 doc. 3);
l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);
la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in presenza di un incondizionato accordo dell’accusato;
si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;
in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga, si può rinviare a quanto già detto supra (p. 2) relativamente alle dichiarazioni dell’accusato medesimo;
non necessita dilungarsi sull’effettiva esistenza di importanti esigenze istruttorie, dovutamente esposte dal magistrato inquirente in sede di istanza (loc. cit., p. 2-3) ed effettivamente suscettibili di prendere molto tempo, data la connotazione internazionale delle fattispecie – scontata essendo poi l’esigenza di un mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato ad evitare ogni e qualsiasi pericolo di collusione, tanto gravi essendo i fatti da far legittimamente temere che potrebbe altrimenti attivare contatti tali da inquinare le prove ancora da raccogliere. Tale rischio, già menzionato nei termini esposti anche per i coaccusati __________ e __________ (v. decisioni 22 febbraio 2001, inc. Giar 530.2000.4 consid. 3 p. 4, risp. inc. Giar 517.2000.2 p. 3), appare ulteriormente acuto nei confronti di __________, in considerazione degli stretti rapporti da lui intrattenuti con l’altro personaggio cui gli inquirenti attribuiscono un ruolo trainante nei traffici in oggetto, ovvero __________, latitante, e con altre persone residenti in Florida e presumibilmente coinvolte ad altro titolo nei medesimi traffici (v. istanza, cit., p. 3);
ciò premesso, appare superfluo esaminare in dettaglio il preteso pericolo di fuga, menzionato dal Procuratore Pubblico (v. istanza, cit., p. 3) ma non discusso dall’accusato;
per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro __________ sfocerà certamente in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo (che tra l’altro, così decidendo, viene uniformato con quello cui sono sottoposti i due correi pure in detenzione preventiva) sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per l’assunzione delle prove prospettate nonché per la chiusura dell’istruttoria formale;
resta ovviamente riservato il diritto, per l’accusato, di chiedere più avanti la libertà provvisoria, come da lui ventilato in sede di osservazioni (cit.). Sia tuttavia osservato, a titolo abbondanziale e preventivo, “che la rilevanza oggettiva dei traffici di cui si è reso colpevole [l’accusato, n.d.r.] è talmente eccezionale da far apparire una sua messa in libertà provvisoria in attesa di giudizio al di là di ogni ragionevole aspettativa: perché se è vero che la concessione della libertà provvisoria non è pensata solo per casi di poca entità, è altrettanto vero che di fronte a crimini di capitale gravità, quali quelli qui discussi, l’esame dei requisiti per la concessione della libertà provvisoria è corrispondentemente severo, non fosse che per l’accresciuto livello di tutela del pubblico interesse che essi esigono. La conduzione dell’inchiesta con l’accusato in libertà, in siffatte circostanze, diventa l’eccezione alla regola, giustificata solo da situazioni straordinarie” (decisione 22 febbraio 2001 in re M., inc. Giar 530.2000.4 consid. 3 p. 4-5);
resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);
in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e di un concreto pericolo di collusione. Essa è pure adeguata nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 24 agosto 2001 compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 14 maggio 2001 dell’accusato;
Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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