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Numero d'incarto:
INC.2001.4903
Data decisione, Autorità:
15.05.2001, GIAR
N. 49.2001.3 M Lugano,
15 maggio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per
statuire sul reclamo inoltrato in data 6/7 febbraio 2001 da
__________,
(difeso
di fiducia dall’avv. __________)
avverso la
decisione 30 gennaio 2001 nel procedimento penale contro il reclamante per
titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup., con la quale il
Procuratore Pubblico avv. __________ ha confermato l’avvenuto sequestro di un importo
di frs. 17'000.— e documentazione connessa;
lette le
osservazioni 16 febbraio 2001 del magistrato inquirente, che postula la
reiezione del reclamo;
convocate le
parti in udienza ex art. 283 CPP in data 25 aprile 2001, nella quale occasione
reclamante e magistrato inquirente hanno ribadito e precisato le rispettive
posizioni, quest’ultimo segnatamente dando atto dell’avvenuta restituzione
della documentazione connessa;
preso atto
che il reclamante, con scritto 11 maggio 2001, ha dichiarato di ritirare il
proprio reclamo, ciò che viene constatato con la presente decisione esente da
tassa e spese di giustizia ed impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro
10 giorni dall’intimazione;
in
applicazione degli artt. 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
-
Il
reclamo 6/7 febbraio 2001 è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo
d’oggetto a seguito del suo ritiro.
-
Non
si prelevano né tassa né spese di giustizia.
-
La
presente decisione è impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro 10
(dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
-
avv. __________, per sé e per il reclamante;
-
Procuratore
Pubblico avv. __________, con copia dello scritto 11/14 maggio 2001 del
reclamante.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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