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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.73003
Data decisione, Autorità: 03.05.2001, GIAR
N. 730.2000.3 M Lugano, 3 maggio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza inoltrata in data 30 aprile / 2 maggio 2001 dal
Procuratore Pubblico avv.
e volta ad ottenere la proroga di tre mesi, ovvero sino al 18 agosto 2001 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto
__________, attualmente presso PCT Cadro
(difeso d’ufficio dall’avv. __________)
nel procedimento penale a suo carico per titolo di omicidio intenzionale, ripetuta contravvenzione alla LFStup. e contravvenzione alla LTP;
offerto all’accusato, con ordinanza 2 maggio 2001, di proporre osservazioni all’istanza del Procuratore Pubblico, e letto lo scritto di medesima data, con il quale l’accusato comunica di non opporsi all’istanza di proroga;
avuti a disposizione gli atti formanti l’inc. __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
__________ è stato tratto in arresto in data 18 novembre 2000 a Muralto, siccome reo confesso di aver accoltellato __________, causandone il decesso (v. rapporto d’arresto 18 novembre 2000, inc. Giar 730.2000.1 doc. 2). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione d’accusa per titolo di omicidio intenzionale (inc. Giar cit., doc. 3 e 1);
l’accusato è da subito reo confesso (v. verbale di polizia / MP 18 novembre 2000, ore 12.00, allegato al rapporto d’arresto, cit.; verbale di conferma dell’arresto 19 novembre 2000, inc. Giar cit. doc. 3 p. 2);
in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del periodo di legge della carcerazione preventiva degli accusati (art. 102 cpv. 2 CPP), il Procuratore Pubblico ha redatto la qui discussa istanza di proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 cpv. 2 CPP (inc. Giar 730.2000.3 doc. 1);
a suffragio della propria richiesta di proroga il magistrato inquirente, scontati i gravi indizi di colpevolezza, informa di avere già depositato gli atti, ma rende noto che il difensore ha già anticipato la propria intenzione di postulare complementi istruttori, con contestuale necessità di far capo ad un consulente di parte (loc. cit., p. 1). Evidenzia poi il grave pericolo di fuga, essendo l’accusato cittadino straniero senza particolari interessi in Svizzera, ed essendo inoltre prospettabile una lunga pena detentiva da espiare (loc. cit., p. 2). Da ultimo, il Procuratore Pubblico ritiene non si possa neppure escludere pericolo di recidiva (loc. cit., p. 2);
con allegato 2 maggio 2001 (inc. Giar 730.2000.3 doc. 3), l’accusato conferma di avere inoltrato un’istanza di complemento istruttorio, e di non opporsi alla proroga richiesta;
l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);
la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dell’accusato;
si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;
in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto supra (p. 2) relativamente alle dichiarazioni dell’accusato medesimo;
le esigenze istruttorie scaturenti dall’istanza di complemento proposta dall’accusato sono incontestatamente impossibili da evadere entro il termine originario della carcerazione preventiva, scadente il prossimo 18 maggio. Sussistono allora esigenze istruttorie che giustificano di principio la richiesta di proroga del magistrato inquirente;
deve essere parimenti ammesso rilevante pericolo di fuga dell’accusato, il suo statuto di richiedente l’asilo facendo stato di solo superficiale legame con la Svizzera, per nulla rafforzato dalla presenza in loco di familiari (v. verbale di conferma dell’arresto, cit., p. 2);
la congiunta presenza di necessità istruttorie e pericolo di fuga esime questo giudice dalla necessità di prendere posizione sull’asserito pericolo di recidiva, anche perché non discusso dalla difesa;
per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro l’accusato sfocerà con tutta verosimiglianza in una sua condanna a importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per la completazione e la chiusura dell’istruttoria formale;
resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);
in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e di un concreto pericolo di fuga. Essa è pure adeguata nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 18 agosto 2001 compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato;
Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato;
Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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