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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.1998.8009
Data decisione, Autorità: 23.04.2001, GIAR
N. 80.1998.9 L Lugano, 23 aprile 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo presentato il 22 marzo 2001 da
__________,
attualmente in espiazione di pena presso il Penitenziario cantonale,
contro la decisione 13 marzo 2001 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha respinto l'istanza 27 febbraio 2001 del reclamante intesa ad ottenere la restituzione di documenti e oggetti a suo tempo sequestrati e non confiscati con sentenza 27 agosto 1999 della Corte delle Assise criminali;
viste le osservazioni 19 aprile 2001 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
arrestato in 3 febbraio 1998, __________ è stato condannato con sentenza 27 agosto 1999 della Corte delle Assise criminali alla pena di sette anni di reclusione e di quindici anni di espulsione, siccome ritenuto colpevole in correità con altri di tentato assassinio in danno di __________ e di
ripetuta truffa (e falsità in documenti) per aver fraudolosamente distratto oltre tre miliardi di lire "per coprire ammanchi da lui causati a favore di terzi a danno del conto __________ ";
l'avvio di quel procedimento e le prime indagini hanno portato al sequestro di alcuni oggetti di proprietà del reclamante, nonché di documentazione contabile, societaria e bancaria che ha provocato l'apertura di altro disgiunto procedimento penale per reati patrimoniali e di riciclaggio, con conseguente promozione dell'accusa e arresto di __________ (v. doc. 6,7 e 8 dell'inc. MP __________): le fattispecie rimproverate a quest'ultimo riguardano tra altro l'abuso di conti della __________, sanati poi (si fa per dire) con le malversazioni oggetto della condanna riferita sopra, ed il trasporto dall'Italia e accredito in Svizzera di importanti somme di sospetta provenienza (v. rapporto di polizia 9 settembre 1998, doc. 40);
con istanza 27 febbraio 2001 al Tribunale penale cantonale (e da questi trasmesso per competenza al Procuratore pubblico), __________ ha chiesto la restituzione di determinati classatori con documenti e di oggetti non confiscati con il giudizio del 27 agosto 1999 e non risultanti a suo dire altrimenti sequestrati con decisione motivata: invero lapidariamente, il magistrato inquirente con l'impugnata decisione del 13 marzo 2001 ha respinto l'istanza "in quanto i documenti menzionati nella stessa sono tuttora sotto sequestro, in un'ottica probatoria, nell'ambito di un procedimento attualmente aperto a carico di altre persone";
con il tempestivo gravame, diretto alla Camera dei ricorsi penali (che lo ha qui rimesso per competenza con decisione presidenziale del 26 marzo 2001, CRP 60.2001.95), __________ ripropone le sue argomentazioni e richieste, sostenendo che documenti e oggetti chiesti in restituzione vennero sequestrati solo per il procedimento sfociato nella sentenza 27 agosto 1999, che non li ha confiscati, mentre altro procedimento o nuovo sequestro mai gli vennero notificati: con le sue osservazioni, il Procuratore pubblico chiede la reiezione del reclamo, rifacendosi alla disgiunzione di fatto dei procedimenti ed all'interesse della documentazione in discussione per quello condotto nei confronti di __________ (come già appariva dagli ordini di perquisizione e sequestro, di certo noti al reclamante), senza d'altro canto apparenza di utilità di tali atti per __________, ritenuta sua preclusione a loro accesso sino a chiarimento globale della fattispecie;
la questione degli oggetti (indicati nell'istanza di dissequestro 4 settembre 1998 nell'inc. MP __________ in due apparecchi contasoldi, un telefonino portatile, un personal computer e una stampante) è già stata da tempo risolta, per cui istanza e reclamo sono su questo punto irricevibili: infatti con decisioni 19 ottobre 1998 (inc. GIAR 80.97.79) e 11 febbraio 1999 ( inc. GIAR 80.97.8), questo giudice accolse corrispondenti impugnative di __________ intese a rientrare in possesso di quegli oggetti, costatando (nel secondo citato giudizio) "dal rapporto di esecuzione 19 gennaio 1999 della Sezione RIP della Polizia cantonale e dall'annesso verbale 12 gennaio 1999 di __________ l'avvenuto dissequestro del computer marca Texas Instrument e del telefono cellulare marca Motorola Star Tac, mentre non risultano essere stati sequestrati la stampante e due apparecchi contasoldi", né risultano successive contestazioni in proposito;
per quanto concerne la documentazione risulta evidente dagli atti istruttori che la stessa venne sequestrata anche per le indagini interessanti le malversazioni addebitate ad __________, strettamente connesse con l'agire di __________ nei fraudolenti maneggi tra __________, __________, ecc., come evidenziato dagli ordini di perquisizione e sequestro del 3 febbraio 1998, noti al reclamante (e non impugnati), in quanto emanati nel contesto del procedimento che ha portato all'arresto di quest'ultimo (ed appunto rubricati all'inc. MP __________ ed ora annessi quali doc. 1/5 all'inc. disgiunto e tuttora aperto MP __________): è quindi indubbio che tali atti hanno preminente importanza probatoria nell'inchiesta a carico di __________, come avanzato nelle osservazioni del magistrato inquirente, né __________ fa valere qualsivoglia suo prioritario interesse al loro dissequestro, se così si vuole interpretare il suo gravame;
l'impugnativa è conseguentemente priva di fondamento e va allora respinta con la presente decisione, esente da spese giudiziarie per la contingente situazione di __________ e suscettibile di ricorso nei termini di legge alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
richiamati gli art. 161 e rel. e 280 ss. CPP,
decide:
In quanto ricevibile, il reclamo è respinto.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso entro dieci giorni dall'intimazione alla Camera dei ricorsi penali.
Intimazione:
__________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l'incarto MP __________ di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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