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Numero d'incarto:
INC.2001.10801
Data decisione, Autorità:
19.04.2001, GIAR
N. 108.2001.1 L Lugano,
19 aprile 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo
presentato il 23 febbraio 2001 dal
Titolare del conto
presso l'__________ di Lugano oggetto dell'ordine di perquisizione e sequestro
13 febbraio 2001
(patrocinato dall'avv.
__________)
contro il menzionato
provvedimento, nel procedimento condotto con informazioni preliminari per
sospetta carente diligenza in operazioni finanziarie a carico di __________
(patrocinata dall'avv. __________);
preso atto della comunicazione 18
aprile 2001 della Procuratrice pubblica avv. __________ di immediato
dissequestro di tutte le relazioni bancarie oggetto di provvedimento
restrittivo nel citato procedimento, concluso con decreto di non luogo a
procedere del 17 aprile 2001 (NLP __________);
considerato che di conseguenza il
gravame è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli senza
seguito di spese giudiziarie;
visti gli art. 161 e rel. e 280
ss. CPP
decide:
Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante;
avv. __________, per sé e per la signora __________;
Procuratrice pubblica avv. __________.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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