AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.29002
Data decisione, Autorità: 06.07.2001, GIAR
N. 290.2001.2 L Lugano, 6 luglio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 28 giugno 2001 da
__________, cittadino iugoslavo, attualmente in carcere preventivo presso il Penitenziario cantonale
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 4 luglio 2001 dalla Procuratrice pubblica avv. __________, in sostituzione del collega avv. __________;
viste le osservazioni 5 luglio 2001 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
__________ è stato arrestato il 31 maggio 2001, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di sequestro di persona e rapimento, violenza carnale, circolazione in stato di ebrietà e circolazione senza licenza di condurre, reati consumati il giorno precedente di primo mattino.
La fattispecie riassuntivamente si riferisce alla denuncia di __________, che fa carico all'accusato di averla trattenuta sull'automobile, nonostante già vicina al suo domicilio, veicolandola in luogo appartato, dove avrebbe esercitato violenza per concludere un rapporto sessuale, tra altro con approccio di strangolamento ("… ero molto spaventata del fatto che continuava a stringermi il collo con una mano. Mi mancava il fiato e mi mancavano anche le forze …", verbale 18 giugno 2001, pag. 4, della vittima dinnanzi al magistrato inquirente). __________ si fa pacificamente carico delle infrazioni alle menzionate norme della circolazione (non essendo titolare di licenza di condurre svizzera ed avendo bevuto a dismisura nelle ore precedenti i fatti coattivi indagati), ma nega di aver usato violenza nei confronti della denunciante, per l'accusato pienamente consenziente al concubito e connessi preliminari.
L'istanza di libertà provvisoria, partendo dal presupposto di sostanziale conclusione dell'istruttoria, sottolinea la pluriennale residenza in Svizzera di __________, per cui - in uno con assenza di sospetti di collusione - esclusione di pericolo di fuga e, di contro, "legittimo bisogno … di riavere l'affetto dei suoi cari e di regolarizzare i suoi rapporti con il datore di lavoro". Sui fatti inquisiti, viene ribadita la posizione dell'accusato e la carenza di "particolari circostanze che possano suffragare le tesi della denunciante che in varie fasi si sono dimostrate lacunose e contraddittorie".
Il Procuratore pubblico - considerato rispettato il principio di proporzionalità - postula la reiezione dell'istanza per l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di sequestro di persona e di violenza carnale, ancora da approfondire, donde pericolo di collusione. Infatti per il magistrato inquirente quanto riferito dalla vittima trova conferma in accertamenti oggettivi, quali i riscontri medici della violenza subita da quest'ultima, in uno con strappi agli indumenti: si possono quindi paventare contatti devianti con testimoni e soprattutto con la vittima. Esiste altresì pericolo di fuga per i rapporti tesi con la moglie a causa di relazione adulterina dell'accusato con una donna residente in Bosnia, patria comune.
Le osservazioni dell'accusato al preavviso negativo si soffermano sulle divergenti versioni, per concludere ad accertamento di verità per quella fornita e ribadita da __________. In particolare si appuntano su carenti e distorti ricordi della vittima sulle modalità del rapporto sessuale, anche in oggettivo contrasto con la posizione del sedile dell'automobile e le possibilità di muoversi del corposo accusato, senza dimenticare l'assenza di impianto radio di contro
all'affermazione della vittima di aver sentito musica. Quanto ad ecchimosi e piccole escoriazioni, si potrebbe "presagire che la signora" le abbia subite "nel lasso di tempo che intercorre dall'uscita dall'auto fino al momento della querela, ossia dopo l'incontro con il sig. __________ (red., secondo gli atti: __________)", per cui non sarebbe provata responsabilità di quest'ultimo per quegli sgarbi. Per il rimanente vengono confermati gli assunti della primitiva istanza.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, per ovviare a paventata collusione, e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Premesso che l'istanza di libertà provvisoria minimamente si sforza di dimostrare in concreto assenza dei menzionati presupposti di legge (con parziale rimedio in relativamente più diffuse osservazioni), questi sono invero
sufficientemente presenti - come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza - nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale.
4.1
L'accusato ha persistentemente negato sua prevaricazione nei confronti della vittima, a suo dire consenziente e addirittura collaborante. Ora il quadro fattuale sin qui abbozzato permette contraria conclusione, come concorrono a dimostrare segnatamente i seguenti accertamenti:
innanzitutto il comportamento di __________ dopo i fatti: come ammesso dallo stesso __________, "lei si è messa a piangere, mi ha insultato dicendomi 'brutto stronzo, slavo di merda' e che mi avrebbe denunciato perché l'avevo violentata" (verbale 22 giugno 2001, pag. 5, dinnanzi al magistrato inquirente; v. anche il verbale 19 giugno 2001, pag. 6); scesa dall'automobile, si è preoccupata di memorizzare e trascrivere il numero della targa, sbagliando alcune cifre, anche ad ulteriore dimostrazione del suo affanno (verbale di polizia 5 giugno 2001, pag. 3; verbale dinnanzi al magistrato inquirente 18 giugno 2001, pag. 5); subito si è rivolta telefonicamente alla polizia, che poi in quei frangenti non ha potuto interrogarla, a ragione del suo contingente stato psicofisico (v. rapporto di arresto 31 maggio 2001);
visitata già alle 06.50 del 30 maggio 2001 al Pronto soccorso dell'Ospedale __________, la vittima si presentava come "paziente molto agitata e spaventata, in stato di schock … con dolore al collo per strangolamento" (v. certificato 8 giugno 2001 della dott. __________, che nel verbale 27 giugno 2001, pag. 2, dinnanzi al magistrato inquirente specificherà in proposito: "… quando io ho visto la signora __________ la stessa tremava, era molto impaurita ed agitata … continuava a piangere e aveva dei momenti di rabbia contro la persona che secondo lei le aveva usato violenza."): la dott. __________, medico legale, nel suo rapporto 8 giugno 2001, ha poi confermato che "la localizzazione, la distribuzione, la forma e l'età delle ecchimosi è compatibile con quanto riferisce la vittima" e che "vi sono inoltre i segni di un'aggressione al collo avvenuta verosimilmente sotto forma di una pressione del collo anteriormente, anche questi concordanti con la dichiarazioni della __________ ";
per quanto risulta (sia pur sommessamente) dagli atti, __________ è donna libera e indipendente, con qualche trascorso penale e di polizia (v. rapporto 31 maggio 2001, pag. 2) e sessualmente aperta nei confronti di amici o conoscenti graditi (v. verbale di confronto 26 giugno 2001, pag. 11), senza però mai (perlomeno disagevoli) concubiti ed affini in automobile, bensì a casa sua o dei suoi "partners" (ibidem), mentre
l'accusato aveva dapprima condotto la vittima sino a pochi passi dall'abitazione di quest'ultima, senza neppure chiedere di farne alcova per smanettare via verso inospitali anfratti, per cui ha pregio la seguente affermazione di __________ (ibidem): "Non ho portato __________ quella sera in casa mia perché non si è mai parlato di sesso con lui e nemmeno gli ho dato l'occasione per pensare che avessi l'intenzione di fare sesso" (apparendo così non credibile e addirittura assurda la domanda riferita dall'accusato alla vittima nello stesso verbale, pag. 4: "La __________ mi ha chiesto se conoscevo qualche posto per andare a fare l'amore.");
nulla permette di ipotizzare motivi di rancore o vendetta da parte di __________ nei confronti dell'accusato, la loro conoscenza peraltro essendo stata occasionale (e appunto lei ha affermato, nel citato verbale di confronto a pag. 13, "non vedo perché dovrei avere guai con la giustizia denunciando falsamente uno che non conosco nemmeno", e lui ha riconosciuto, nel verbale di polizia 4 giugno 2001, pag. 3, "non riesco a trovare nessun motivo per cui la __________ possa avercela con me, tanto da denunciarmi per una cosa così terribile").
A questo stadio del procedimento sono pertanto più che evidenti gravi e convergenti indizi di colpevolezza, come alla promozione dell'accusa. Le apparenti lacune e contraddizioni della versione della vittima, come avanzate dall'accusato, nulla presentemente mutano per rispetto a queste conclusioni, trattandosi di dettagli non determinanti ed avendo presente che pure __________ aveva abbondato con libagioni alcoliche, tali da sviare ricordi su dettagli, ma non certo quelli del grave affronto personale. Ed è mera fantasia il cenno a lesioni altrimenti subite dopo l'incontro denunciato.
4.2
Le indagini devono ancora essere completate, specie con assunzione di prove atte a verificare le dichiarazioni a disposizione, stante il descritto atteggiamento processuale dell'accusato: in proposito si rinvia a quanto esposto nel preavviso negativo del magistrato inquirente, non contraddetto dall'accusato (v. osservazioni: "4. Si prende atto che l'accertamento dei fatti impone ulteriori atti istruttori e che di fronte ad elementi oggettivi [e non soggettivi] che lasciano presumere l'uso della violenza è necessario precedere ad accertamenti in merito alla fondatezza di una o dell'altra versione").
Per la delicatezza della fattispecie, per la sostanziale contrapposizione tra sospetto autore (del tutto negativo in punto a sue responsabilità penalmente rilevanti) e vittima, per la fragilità di principio di quest'ultima e per possibili interferenze di terzi (v. in proposito anche il riferimento di __________ a precedenti presunti ricatti di __________ in seguito a rapporti sessuali con altro straniero: verbale di polizia 15 giugno 2001, pag. 2), si avvera concretamente pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, senza
dimenticare - anche a futura memoria - che esso può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a), in una situazione come descritta sopra ed in presenza di gravi imputazioni.
4.3
Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
__________ è confrontato con pesanti accuse e conseguenti importanti comminatorie di pena. La sua situazione famigliare inoltre è precaria (verbale di polizia 31 maggio 2001, pag. 1: "Purtroppo il nostro matrimonio non funziona molto bene"), per una relazione con una concittadina in patria (verbale dinnanzi al magistrato inquirente 19 giugno 2001, pag. 7: "… da qualche mese tra me e mia moglie vi è una crisi, poiché probabilmente lei ha scoperto che io avevo un amante [n.d.r., recte come risulta in seguito: un'amante] che abita in Bosnia … e che io visito assai frequentemente, circa una volta ogni due settimane. Infatti io dovevo partire per recarmi a trovare la mia amante il giorno stesso del mio arresto o il giorno dopo"). Si ha poi che i suoi rapporti di lavoro sono nel frattempo cessati (v. osservazioni al preavviso negativo, punto 7) ed apparivano già problematici per ricorrenti assenze ingiustificate (v. verbale di polizia 2 luglio 2001 di __________).
Il quadro quindi sembra dare indirizzo a concretezza di pericolo di fuga: al momento - in ogni modo e stante quanto concluso sopra - il problema può restare sospeso, in attesa degli sviluppi dell'inchiesta.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento negativo dell’accusato, è pienamente
rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto della delicatezza dei fatti da accertare.
L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’istante;
Procuratrice pubblica avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP __________ di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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