AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.33003
Data decisione, Autorità: 11.07.2001, GIAR
N. 330.2001.3 L Lugano, 11 luglio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di scarcerazione (recte: di libertà provvisoria) presentata il 4 luglio 2001 da
(patrocinato dal lic. iur. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 6/9 luglio 2001 dal Procuratore pubblico generale avv. __________, in sostituzione del collega avv. __________, assente;
costatato che non sono state presentate osservazioni nel termine assegnato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
__________ è stato arrestato il 25 giugno 2001, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla legge federale sugli stupefacenti. In sostanza concordanti riscontri di acquirenti fanno sospetto l'accusato - che nega qualsivoglia suo coinvolgimento - di vendita di cocaina, personalmente od in combutta con altri - come lui - richiedenti l'asilo.
L'istanza di libertà provvisoria si appunta essenzialmente sul ritrovamento nelle scarpe dell'accusato di un ridotto quantitativo di cocaina, peraltro di possibile altrui pertinenza, senza altra ipotesi di traffico di stupefacenti per le difficoltà linguistiche dell'istante. Ne consegue che la prolungata carcerazione si avvera sproporzionata: le indagini possono allora continuare con l'accusato in libertà, non essendovi pericolo di fuga, l'unico suo legame essendo con la compagna che vive a __________.
Il magistrato inquirente esprime preavviso negativo a fronte dell'importante coinvolgimento nello spaccio di cocaina di __________, come indicato sia da un asilante nella sua stessa situazione, sia da convergenti assommantesi affermazioni di acquirenti. L'atteggiamento punto collaborante dell'accusato da rilievo a pericolo di collusione, mentre è concreto il pericolo di fuga al cospetto di possibile condanna a pena detentiva da espiare, neppure andando esclusa ipotesi di recidiva per l'estensione del commercio di cocaina nel luganese.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, il pericolo di fuga ed eventualmente quello di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Premesso che l'istanza di libertà provvisoria non manifesta particolare sforzo per dimostrare in concreto assenza dei menzionati presupposti di legge, questi sono invero sufficientemente presenti - come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza - nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale.
4.1
Per quanto concerne sufficienti indizi di colpevolezza di __________ in lucroso traffico di cocaina, al di là del significato del ritrovamento di alcuni grammi di questo stupefacente nelle sue scarpe (v. verbale di polizia 25 giugno 2001, pag. 2, e rapporto 2 luglio 2001 della Polizia scientifica), hanno evidente valore accusatorio le dichiarazioni di acquirenti, secondo i quali:
"… alle consegne si presentava il tipo 'rasta'…", riconosciuto nell'accusato istante (verbale di polizia 25 giugno 2001, pag. 2, di __________);
"Quest'uomo, che prendo atto chiamarsi __________ … mi aveva venduto una pallina di cocaina …" (verbale di polizia 27 giugno 2001, pag. 3, di __);
"Nel (Doc. _) riconosco uno spacciatore che nel corso del periodo ottobre/novembre 2000, a __________, mi ha venduto almeno 4/5 palline di cocaina, al prezzo di fr. 40.- l'una. Dal verbalizzante prendo atto che trattasi di __________ " (verbale di polizia 4 luglio 2001, pag. 3, di __).
Di rilievo sono quindi le seguenti affermazioni di __________, detto __________ o __________ o __________ o ancora __________, arrestato con l'accusato istante e confesso ampio spacciatore (verbale di polizia 4 luglio 2001, pag. 5):
"… confermo che sia __________; __________; e __________ … sono tutti venditori di bolas ma che operano per conto loro.
Io non sono in grado ovviamente di quantificare il traffico dei tre succitati.
Posso però confermare che anche loro vendevano più o meno con le stesse modalità e medesime frequenze. In sostanza anche loro hanno venduto dei quantitativi di cocaina per diverse centinaia di grammi".
Restano da accertare le connessioni tra __________ ed __________, il primo sostenendo autonomia nelle spaccio (anche se gli altri, in sua assenza, approfittavano del suo telefono per ricevere ordinazioni e poi fare consegne in proprio), il secondo persistentemente negando di aver mai avuto a che fare con stupefacenti. Infatti alcuni acquirenti ne hanno indicato connivenza:
"Conosco pure quest'uomo. Lo vedevo ogni tanto in compagnia di __________ al sottopassaggio __________ nei pressi del __________. Lui personalmente non mi ha mai venduto droga, ma sicuramente era legato ad __________. Prendo atto che si chiama __________ " (verbale di polizia 2 luglio 2001, pag. 2, di __________);
"Riconosco anche l'uomo raffigurato nel doc. _, che prendo atto chiamarsi __________, in uno di quei due che venivano a consegnarmi la cocaina per conto di __________. In totale ha fatto almeno una decina di consegne" (verbale di polizia 4 luglio 2001, pag. 3, di __________).
"… posso dire di riconoscere il DOC , perché in alcune circostanze, si è presentato al posto dell'_________ per la consegna della o delle palline di cocaina … al DOC _ vi è raffigurato il __________ " (verbale di polizia 6 luglio 2001, pag. 3, di __________).
4.2
Per questa situazione è superfluo soffermarsi a dimostrare presenza di importanti bisogni dell'istruzione formale, da continuare, completare e concludere senza pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, con il mantenimento dell'accusato in carcere preventivo per i necessari ulteriori accertamenti, con eventualità di confronti.
__________ è fortemente reticente e bugiardo ad evidente scopo di salvamento ed è quindi certo che in libertà avrebbe l'occasione di avvicinare fornitori, clienti e conoscenti - ed in particolare persone non ancora identificate - per ottenere versioni a lui favorevoli, ma contrarie a verità ed a giustizia. Né egli potrà lamentarsi se vi sarà conseguente forzato rallentamento del corso delle indagini, che peraltro sono praticamente solo agli inizi.
4.3
Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
L'accusato istante si trova qui in situazione precaria ed è accusato di grave coinvolgimento in traffico di cocaina, con prevedibile conseguenza di pena da espiare, per cui - anche per non essere consertato direttamente o implicitamente ad ammissioni di colpevolezza
4.4
L'esistenza di pericolo di recidiva può al momento rimanere indecisa, in attesa di più completi accertamenti sull'ampiezza del traffico messo in atto dall'accusato istante.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento inutilmente defatigatorio dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà
L’istanza - peraltro inconsistente per rapporto alla realtà processuale e neppure assistita da osservazioni al puntuale preavviso negativo - è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, Studio avv. __________, per sé e per l’istante;
Procuratore pubblico avv. __________ per il tramite del Procuratore pubblico generale, sede (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP __________ di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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