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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.64304
Data decisione, Autorità: 12.04.2001, GIAR
N. 643.2000.4 M Lugano, 12 aprile 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza 2 aprile 2001 inoltrata dal
Procuratore Pubblico avv.
e volta ad ottenere la proroga di sei mesi, ovvero sino al 17 ottobre 2001 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto
__________,
(difeso di fiducia dall’avv. __________)
nel procedimento penale a suo carico per titolo di truffa, usura e riciclaggio di denaro;
assegnato all’accusato, con ordinanza 3 aprile 2001, un termine per presentare eventuali osservazioni all’istanza di proroga, e preso atto che, con scritto 4 aprile 2001 del suo difensore, l’accusato ha dichiarato di non opporsi alla proroga richiesta;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
____________ è stato tratto in arresto in data 18 ottobre 2000, in quanto sospettato di essere coinvolto in una truffa di rilevanti dimensioni ai danni di una anziana coppia germanica residente in Ticino (v. verbale MP 18 ottobre 2000, ore 18.20, inc. Giar 643.2000.1 doc. 3). Questo giudice ha confermato l’arresto il giorno successivo, con contestuale intimazione della promozione d’accusa (doc. 4 e 1 nel citato inc. Giar);
un’istanza di libertà provvisoria 2/3 novembre 2000 (inc. Giar 643.2000.2) è stata respinta con decisione 9 novembre 2000, in considerazione delle (allora ancor più numerose) esigenze istruttorie, del connesso pericolo di inquinamento delle prove nonché di serio e concreto pericolo di fuga;
sin dal primo verbale ____________ ha ammesso il proprio coinvolgimento nella fattispecie inquisita, segnatamente riconoscendo di aver accettato che la coaccusata ____________ lo introducesse falsamente quale medico presso le vittime ____________ (perfettamente consapevole che lui medico non era) allo scopo di far loro credere che lui poteva curare il marito malato del morbo di Alzheimer, ed in tal modo procurarsi ingenti somme di denaro (v. verbale di conferma dell’arresto, inc. Giar 643.2000.1 doc. 4 p. 2; v. pure il già citato verbale MP 18 ottobre 2000);
in prosieguo d’inchiesta, le dichiarazioni di ____________ non hanno cambiato orientamento, nel senso che egli continua a definirsi secondaria pedina di trame ordite da altri (v. ad es. il verbale MP di ____________ del 23 febbraio 2001, ore 14.40 [inc. MP doc. A.15] p. 2-3);
in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del periodo di legge della carcerazione preventiva degli accusati (art. 102 cpv. 2 CPP), il Procuratore Pubblico ha redatto la qui discussa istanza 2 aprile 2001 (inc. Giar 643.2000.4 doc. 1, in parallelo con quella per la coaccusata ____________, di cui in separata decisione) intesa ad ottenere la proroga della carcerazione preventiva (art. 103 cpv. 2 CPP);
a suffragio della propria richiesta di proroga il magistrato inquirente, dopo un’oltremodo dettagliata esposizione di come si sia arrivati all’apertura dell’inchiesta (v. istanza, inc. Giar 643.2000.4 doc. 1 p. 1-2), e rammentato come sia discorso di una truffa che ha permesso agli accusati di appropriarsi di un importo di 24 milioni di DM sull’arco di pochi mesi, ottenuti a pagamento di fantomatiche prestazioni mediche e quali fondi per “il sostegno di un’altrettanto fantomatica attività di ricerca nell’ambito biotecnologico” (loc. cit., p. 2), spiega che l’esame della documentazione bancaria sequestrata è quasi completato ad opera del Nucleo Finanziario, la cui analisi dovrà essere prospettata agli accusati. Si è ancora in attesa dell’evasione della rogatoria in Germania, e vi sarebbero poi alcuni testimoni ancora da sentire (in parte richiesti dall’accusata ____________). A rendere ulteriormente complesso l’incarto, il magistrato inquirente sottolinea l’atteggiamento di ostracismo degli accusati (loc. cit., p. 3). A carico di entrambi gli accusati, poi, sussisterebbe serio pericolo di fuga e di inquinamento delle prove (quo ai testi ancora da sentire ed al recupero del maltolto, lungi dall’essere completato, loc. cit., p. 3). Da ultimo, la proroga richiesta è ritenuta rispettosa del principio di proporzionalità (loc. cit., p. 4);
preso atto che l’accusato ____________ non si oppone alla proroga richiesta;
l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);
la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dell’accusato;
si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;
in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto supra (p. 2) relativamente alle ampie dichiarazioni dell’accusato medesimo;
le esigenze istruttorie esposte dal magistrato inquirente in sede d’istanza (cit., p. 3) sono ovvie ed incontestate: completazione dell’esame della documentazione bancaria sequestrata agli accusati, prospettazione ai medesimi, confronti fra loro e/o testi; acquisizione delle risultanze della rogatoria in Germania; ricostruzione del flusso di denaro e completazione (se possibile) dell’opera di recupero del maltolto. E si tratta di esigenze istruttorie imprescindibili, posto che l’accusa dovrà ricostruire i fatti ed individuare con la maggior precisione possibile le responsabilità di ogni singolo accusato – impresa invero ardua, a giudicare dalle (per il momento) apparentemente insanabili divergenze riscontrabili nelle loro dichiarazioni (v., fra i tanti, ad es. il verbale MP di ____________ del 19 febbraio 2001, ore 14.30 [inc. MP doc. A.14], p. 6, ed il verbale MP di ____________ del 23 febbraio 2001, ore 14.40 [inc. MP doc. A.15] p. 3);
sono inoltre, quelli menzionati, tutti passi d’inchiesta che esigono senz’altro il mantenimento in carcere dell’accusato ____________, troppo evidente essendo il pericolo che, altrimenti, egli possa inquinare le prove, segnatamente movimentando fondi non ancora rinvenuti (non si dimentichi che fra le sue mani sono passati diversi milioni di DM sottratti alle parti civili), oppure prendendo indebiti contatti con terzi coinvolti ma non ancora sentiti, sì da concordare con loro una versione unitaria da ammannire agli inquirenti;
il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione);
nel caso di specie sussiste incontestato pericolo di fuga sufficientemente concreto da giustificare la proroga richiesta. La pubblica accusa rileva giustamente che non vi è alcun legame fra ____________ ed il Cantone Ticino, “a parte gli eventi criminosi da lui compiuti” (v. istanza, cit., p. 2). E questo giudice, nella già cennata decisione 9 novembre 2000 in tema di libertà provvisoria (inc. Giar 643.2000.2), aveva sottolineato che il legame è al contrario forte con la moglie in Germania: “l’impressione che si ha è che farebbe qualsiasi cosa pur di tornare a Monaco; non altrettanto sicura, invece, appare l’asserita sua disponibilità a tornare in Ticino quando l’inchiesta lo richiedesse – perché una volta tornato nel suo ambiente, è legittimo prevedere che la sua peculiare struttura psichica gli farebbe apparire un ritorno qui come una difficoltà insormontabile. Tutto ciò, unito alla prospettiva quanto mai concreta di una lunga pena detentiva da espiare, potrebbe effettivamente indurlo a privilegiare la scelta della latitanza all’eventualità di affrontare il pubblico dibattimento e l’espiazione della pena” (loc. cit., p. 3-4). Oggi non si può che confermare quanto appena riproposto;
l’inchiesta, di per sé complessa non da ultimo per gli aspetti contabili, e comunque resa ulteriormente difficile dall’atteggiamento “a scaricabarile” degli accusati, sembra nondimeno procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Il carcere preventivo sofferto e prospettabile – seppur, in termini assoluti, di durata senz’altro rilevante – appare allora ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile (lunga) pena detentiva cui entrambi vanno incontro, sia alla presumibile durata dell’evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti;
resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);
in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché di sufficientemente concreto pericolo di fuga e di inquinamento delle prove. Seppur oggettivamente di durata rilevante, essa appare pure adeguata nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 17 ottobre 2001 compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato;
Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato e con l’inc. MP __________ di ritorno;
Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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