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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.63503
Data decisione, Autorità: 10.04.2001, GIAR
N. 635.2000.3 M Lugano, 11 aprile 2001
N. 636.2000.3 M
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza inoltrata in data 30 marzo 2001 dal
Procuratore Pubblico avv__________
e volta ad ottenere la proroga di due mesi, ovvero sino al 16 giugno 2001 compreso, della carcerazione preventiva cui sono astretti
__________, attualmente detenuto a Ginevra (Champs Dollon);
(difeso d’ufficio dall’avv. __________)
e
__________, attualmente detenuto a Sion (Prison des Iles);
(difeso d’ufficio dall’avv. dott. __________)
nel procedimento penale a loro carico per titolo di infrazione aggravata e semplice alla LFStup., riciclaggio, infrazione alla LDDS (nonché infrazione alla LArm. per __________);
preso atto degli scritti 2 e 5 aprile 2001 degli accusati, che si associano alla richiesta di proroga del Procuratore Pubblico;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
__________ e __________ sono stati tratti in arresto in data 16 ottobre 2000, in quanto sospettati di essere coinvolti in un’organizzazione finalizzata ad importante traffico di sostanze stupefacenti (v. rapporto d’arresto 16 ottobre 2000, incc. Giar 635/636.2000.1 doc. 2). Questo giudice ha confermato il loro arresto il giorno successivo, con contestuale intimazione delle promozioni d’accusa (doc. 3 e 1 nei rispettivi incarti Giar citati);
dopo aver inizialmente negato ogni addebito, gli accusati hanno sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità (v. ad es. verbale MP di confronto __________ / __________ del 2 febbraio 2001, inc. MP comune classatore XIV, specialmente pp. 2 e 4);
in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del periodo di legge della carcerazione preventiva degli accusati (art. 102 cpv. 2 CPP), il Procuratore Pubblico ha redatto un unico allegato 30 marzo 2001 (incc. Giar 635/636.2000.3 doc. 1, valido per altri accusati di cui in separata decisione) a valere quale istanza di proroga del carcere preventivo (art. 103 cpv. 2 CPP);
a suffragio della propria richiesta di proroga il magistrato inquirente, scontati i gravi indizi di colpevolezza e dato atto che “non vi sono più particolari bisogni istruttori ritenuto come gli atti siano stati depositati in data odierna [ndr., il 30 marzo 2001)” (loc. cit., p. 5), richiama i possibili complementi istruttori (soprattutto per __________) nonché il grave pericolo di fuga che sussiste per tutti gli accusati, cittadini di nazionalità jugoslava, Paese ove risiedono le loro famiglie, senza particolari interessi in Svizzera e senz’altro invogliati alla latitanza dalla più che concreta prospettiva di una lunga pena detentiva da espiare (ibid.);
preso atto che i patrocinatori di entrambi gli accusati hanno espresso il loro accordo alla proroga richiesta (in entrambi gli incc. Giar, doc. 3);
l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);
la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in presenza di un incondizionato accordo dell’accusato;
si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di Ismet __________ e di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della loro libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;
in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto supra (p. 2) relativamente alle ampie dichiarazioni degli accusati medesimi;
per quanto limitate, le esigenze istruttorie esposte dal magistrato inquirente in sede d’istanza (cit., p. 5) sono ovvie ed incontestate. Se poi uno o più degli accusati (che verranno deferiti congiuntamente alle competenti Assise criminali, con conseguente esigenza di mantenuta connessione dei rispettivi procedimenti) chiedano effettivamente complementi istruttori, è questione alla quale il magistrato inquirente non può rispondere ora. Giustificata di principio appare allora la sua richiesta;
altrettanto manifesto ed incontestato è il pericolo di fuga dei due accusati, entrambi essendo dimoranti in Ticino senza alcun particolare legame con la Svizzera, bensì ormai senza lavoro ed entrambi con famiglia in Jugoslavia;
per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro entrambi sfocerà certamente in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per la (eventuale) completazione e la chiusura dell’istruttoria formale;
resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);
in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e di un concreto pericolo di fuga. Essa è pure adeguata nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui sono astretti gli accusati viene prorogata sino al prossimo 16 giugno 2001 compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
avv. dott. __________, per sé e per l’accusato __________;
Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 5 aprile 2001 dell’accusato __________ e 2 aprile 2001 dell’accusato __________, nonché gli incc. MP __________ di ritorno;
Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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