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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.6203
Data decisione, Autorità: 04.04.2001, GIAR
N. 62.2001.3 M Lugano, 4 aprile 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata personalmente in data 27/28 marzo 2001 da
__________,
(difeso di fiducia dall’avv. __________)
e trasmessa in data 30 marzo / 2 aprile 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;
concesso alla difesa, con ordinanza 2 aprile 2001, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e preso atto che entro il termine indicato non sono state presentate osservazioni;
convocato in udienza ex art. 283 CPP l’accusato istante in data 4 aprile 2001;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
____________ è stato arrestato in data 30 gennaio 2001 ad Airolo, in quanto sospetto responsabile della sparizione del mobilio con il quale era arredato l’appartamento da lui locato a ____________ durante i mesi di agosto-dicembre 2000;
a questo giudice, che ha confermato l’arresto il giorno successivo, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di appropriazione indebita, sub. appropriazione semplice e furto (v. inc. Giar 62.2001.1 doc. 1), dopo iniziale reticenza ____________ ha ammesso le proprie responsabilità, segnatamente di aver ceduto i mobili a persona contattata tramite la rivista Cerca e Trova (loc. cit., doc. 5 p. 2);
in sede d’inchiesta, l’accusato ha poi spiegato che aveva consegnato i mobili a garanzia di un prestito ricevuto, in ciò smentito dalla persona che aveva preso in consegna gli oggetti (v., per tutti, verbale MP 5 marzo 2001, inc. MP doc. 46, p. 1 risp. p. 3);
con l’istanza qui discussa, l’accusato personalmente chiede di essere rimesso in libertà provvisoria, non sussistendo pericolo di fuga poiché residente a ____________ dove ha il centro dei suoi affetti (istanza, inc. Giar 62.2001.3 doc. 1 pto. 2), ed avendo egli, con il comportamento tenuto durante la detenzione preventiva, dimostrato senza dubbio alcuno il proprio ravvedimento e la sua volontà di dare alla sua vita “una impostazione più corretta e consona al normale vivere sociale” (loc. cit., pto. 3 p. 2);
il Procuratore Pubblico ha preavvisato negativamente l’istanza: pur non sussistendo più bisogni istruttori (v. preavviso 30 marzo / 2 aprile 2000, inc. Giar 62.2001.3 doc. 2, p. 2), è il “manifesto, non indifferente e reiterato pericolo di recidiva” (loc. cit., p. 2) ad ostare ad una messa in libertà dell’accusato istante prima del pubblico dibattimento. Ricorda che oltre all’atto d’accusa nel quale sfocerà la presente inchiesta, altri quattro sono pendenti presso il Tribunale penale cantonale: sempre scarcerato con la “promessa di non più delinquere” (ibid.), ha dimostrato che le sue erano “promesse da mercante”. Non si giustificherebbe allora una “ennesima dimostrazione di fiducia da parte dell’autorità requirente” (ibid.). Inoltre il Procuratore Pubblico rende noto che su richiesta dell’accusato medesimo, ____________ è stato trasferito lo scorso 2 aprile 2001 presso ____________ a ____________ per un collocamento ai sensi dell’art. 44 CPS: la sua contestuale istanza di libertà provvisoria dimostrerebbe “le sue reali intenzioni in merito” (loc. cit., p. 3);
la difesa non ha formulato osservazioni;
sentito in udienza ex art. 283 CPP in data 4 aprile 2001, l’accusato istante dichiara che a suo modo di vedere non vi è pericolo di recidiva, poiché residente in comunità. Comunque, non sussisterebbe pericolo di recidiva anche se dovesse essere messo in libertà provvisoria: egli, infatti, riafferma di non avere commesso reato, poiché avrebbe affidato la mobilia a garanzia di un prestito ricevuto. Altri reati, quali furti e simili, non ne ha comunque commessi. In conclusione, ribadisce la propria istanza;
l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116);
i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);
con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di ____________, nella sostanza reo confesso;
se poi egli abbia agito con l’intenzione di costituire in pegno la mobilia, come lui afferma, oppure allo scopo di rivenderla, come afferma l’acquirente, è questione che non può essere dibattuta in questa sede. Trattandosi di obiezione di natura sostanziale, essa compete alla Corte di merito e non a questo giudice – ed è comunque ininfluente per la valutazione della legittimità della carcerazione preventiva;
dato atto all’accusato che non sussistono ulteriori atti istruttori da effettuare (fatto salvo il diritto del suo difensore di formulare istanza di complemento probatorio nell’ambito del deposito degli atti attualmente in corso), e potendosi prescindere da un approfondito esame del pericolo di fuga, invero neppure allegato dal magistrato inquirente, resta – a sostegno del preavviso negativo – il paventato grave pericolo di recidiva;
notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.);
nel caso di specie, il pericolo di recidiva è manifesto già per il rilevante numero di atti d’accusa pendenti a suo carico. Certo, non è colpa sua se gli stessi non sono ancora stati evasi. È invece concreto ed evidente indizio dell’esistenza di effettivo pericolo di recidiva, il fatto che ____________ abbia continuato imperterrito a delinquere nonostante la sua consapevolezza che sarebbe stato chiamato in aula a rispondere di pregressi delitti;
né va eccessivamente enfatizzato, a suo favore, il comportamento tenuto in sede d’istruttoria. Poiché se da un lato gli va riconosciuto il merito di avere spontaneamente confessato il reato qui discusso, non si deve dimenticare che ha tentato di proporre una giustificazione (la teoria del pegno) ponendo addirittura in atto comportamenti al limite della rilevanza penale, e sicuramente suscettibili di configurare serio pericolo di collusione: è discorso, qui, del messaggio SMS fatto pervenire alla persona che aveva ritirato i mobili, proprio in concomitanza con la citazione di lei a verbale (v. verbale MP 5 marzo 2001, inc. MP doc. 46, p. 1);
quanto alla coincidenza temporale dell’istanza qui discussa con il collocamento dell’istante a ____________, coincidenza che il magistrato inquirente interpreta quale prova della carente motivazione di ____________ per un proprio ravvedimento (v. preavviso negativo, cit., p. 3), non resta che sperare che il Procuratore Pubblico si sbagli. Quel che è certo, in ogni caso, è che una sua messa in libertà a questo momento vanificherebbe anche quelle residue speranze legate all’assolvimento, con successo, di un periodo in comunità – e sarebbe, in ultima analisi, contrario agli interessi dell’istante medesimo;
visto il relativamente breve lasso di tempo intercorso fra l’arresto e l’istanza qui discussa, va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena (che, lo si rammenta, dovrà comprendere i reati contemplati in ben cinque atti d’accusa), sia ai tempi necessari per la completazione dell’istruttoria formale (che si prospettano ristretti in considerazione dell’avanzato stadio dell’inchiesta). L’inchiesta, in ogni caso, sembra essere proceduta a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP);
in conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
L’istanza di libertà provvisoria inoltrata personalmente in data 27/28 marzo 2001 da ____________ è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé quale difensore dell’accusato ____________;
all’accusato ____________, c/o ____________, ____________, personalmente;
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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