AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2004.369
Data decisione, Autorità: 28.02.2005, PRPEN
Titolo: divieto di parcheggio, autorizzazione, obbligo di esposizione
Incarto n. 30.2004.369/da 27213/209
Bellinzona 28 febbraio 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 novembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione 5 novembre 2004 n. 27213/209 emessa CRTE 1
viste le osservazioni del 13 dicembre 2004 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. CRTE 1 con decisione del 5 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-- e alle spese di fr. 10.--, per avere illecitamente posteggiato il veicolo targato TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio;
Fatti accertati il 24 giugno 2004 in territorio di Locarno, in zona __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, art. 30 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di essere a beneficio di un’autorizzazione di posteggio rilasciata dalla Polizia Comunale della Città di Locarno al fine di usufruire dei posteggi ubicati in zona __________.
C. La CRTE 1 propone, per contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Le deroghe temporanee al divieto di parcheggio sono indicate dalla tavola complementare «Deroghe al divieto di parcheggio» (5.11).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Nella fattispecie la CRTE 1 rimprovera alla multata, in applicazione delle predette norme, d’aver violato il segnale di “Divieto di parcheggio” (2.50).
La ricorrente non contesta il fatto di aver parcheggiato in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio, ma giustifica il proprio agire asserendo di avere il diritto di posteggiare il proprio veicolo in zona __________ in qualità di beneficiaria di una regolare autorizzazione di parcheggio. Produce con il ricorso copia di siffatta autorizzazione, specificando che al momento dell’asserita infrazione non era visibile, poiché “quel giorno era scivolata malauguratamente dal cruscotto”.
Il foglio non riporta né il nome del titolare dell’autorizzazione, né il numero di targa della sua automobile.
La Polizia comunale di Locarno nelle proprie contro-osservazioni rileva che il nome della ricorrente non figura nella lista dei detentori di un’autorizzazione di posteggio per il __________. Questo fatto ha indotto la CRTE 1 a proporre nelle sue osservazioni la reiezione del ricorso.
Invitata a prendere posizione sulle contro-osservazioni della polizia, l’insorgente ha precisato con lettera del 26 dicembre 2004 di essere insegnante di educazione visiva all’Alta scuola pedagogica e di avere utilizzato in tale veste e con relativa autorizzazione il posteggio di __________, svolgendosi le sue lezioni il giorno dell’asserita infrazione nelle aule della scuole comunali di __________.
Alle osservazioni ha allegato una dichiarazione, nella quale il direttore della scuola attesta che la signora RI 1 utilizzava il posteggio come insegnante con regolare permesso rilasciato dal Comune di Locarno.
Si deve concludere che la ricorrente era autorizzata a posteggiare in __________, usufruendo si un’autorizzazione rilasciata all’ASP.
Agli atti non vi è tuttavia nulla che permetta di desumere che l’esposizione del foglio fosse un presupposto di validità del permesso. Ne segue che per poter posteggiare è sufficiente essere in possesso di un’autorizzazione, senza che sia necessario metterla in vista all’interno del veicolo.
Il ricorso è di conseguenza accolto e la decisione impugnata annullata senza prelevare oneri processuali per l’odierno giudizio.
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 30 cpv. 1 e 4 OSStr; 19 cpv. 1 ONC e 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 9 novembre 2004 è accolto e la decisione impugnata è annullata.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster