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Numero d'incarto:
INC.2001.39003
Data decisione, Autorità:
10.08.2001, GIAR
N. 390.2001.3 Lugano,
10 agosto 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Sedente per statuire sul reclamo
9 agosto 2001 presentato da
__________, __________,
(patr. dall'avv. __________);
contro il rifiuto di fatto del
Procuratore pubblico di concedere colloqui liberi con il difensore e l’assenza
di una decisione motivata in merito;
visto lo scritto 10 agosto del
Procuratore pubblico che accogli la richiesta di colloqui liberi tra accusato e
difensore;
ritenuto che:
i colloqui tra accusato e difensore sono, per legge, liberi (art.
64 cpv. CPP); il magistrato inquirente può tuttavia limitarli, condizionarli o
vietarli per motivi d’inchiesta o di sicurezza (art. 64 cpv.2 CPP);
di principio, quindi, non sono i colloqui liberi a dover essere
richiesti mediante istanza, bensì è la loro limitazione (condizione o divieto)
che necessita decisione (con motivazione e notificata agli interessati);
la prassi di comunicazione e motivazione orale di una decisione
limitativa dei colloqui può certamente essere mantenuta (per motivi di economia
procedurale), ma laddove vi sia esplicita richiesta di ricevere decisione
formale (ai fini del controllo di legalità), quest’ultima deve essere
notificata;
in caso contrario potrebbe sussistere diniego di giustizia;
nel caso in esame la richiesta di concessione dei colloqui liberi
presentata con scritto del 3 agosto 2001 non risulta essere stata oggetto di
decisione formale;
non è dato sapere se vi sia stata evasione verbale ed in che
termini, comunque la richiesta è stata ribadita con scritto del 8 agosto 2001
(con esplicitato riferimento ad una decisione scritta) e con il reclamo oggetto
della presente decisione si chiede che il GIAR decida in merito ai colloqui
liberi;
con scritto del 10 agosto 2001 il magistrato inquirente ha
formalmente autorizzato i colloqui evadendo in tal senso la richiesta di
decisione formale e, di fatto, rendendo privo d’oggetto il reclamo;
in conseguenza il reclamo menzionato in entrata viene stralciato
dai ruoli senza (visto il motivo dello stralcio) carico di tasse e spese;
P.Q.M.
Visti gli artt. 64, 280 CPP, 29,
30,31 CF, 6 CEDU,
decide:
-
Il reclamo è
stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto.
-
Non si percepiscono
tasse e spese giudiziarie.
-
Intimazione:
Avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
- Procuratore
Pubblico __________, sede.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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