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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.11702
Data decisione, Autorità: 14.03.2001, GIAR
N. 117.2001.2 M Lugano, 14 marzo 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 6/7 marzo 2001 da
__________,
(difeso d’ufficio dal lic. iur. __________)
e trasmessa in data 12/13 marzo 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;
concesso all’accusato istante, con ordinanza 13 marzo 2001, di formulare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato di medesima data;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ è stato tratto in arresto in data 27 febbraio 2001, unitamente al suo compagno di viaggio __________, quando in occasione di un controllo doganale al valico di Chiasso Brogeda è stato rinvenuto all’interno della sua automobile un involucro contenente più di g. 50 di cocaina (v. rapporto d’arresto, doc. 2 all’inc. Giar 117.2001.1). Il giorno successivo, il Presidente dell’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto ha confermato la misura privativa della libertà, con contestuale intimazione della promozione dell'accusa per titolo di infrazione e infrazione aggravata alla LFStup. (inc. Giar cit., doc. 3 e doc. 1). Un ricorso contro l’arresto, proposto dall’accusato in data 1° marzo 2001, è stato da lui ritirato il successivo 7 marzo 2001 (inc. MP doc. 20), e stralciato dai ruoli della CRP in data 9 marzo 2001 (inc. Giar cit., doc. 6-8).
B.
Dopo aver inizialmente negato di persino conoscere il compagno di viaggio, l’accusato instante ha in un primo tempo ammesso di essersi recato con lui da Basilea a Genova, negando tuttavia di essere a conoscenza della presenza della cocaina nella sua auto (v. verbale di polizia 27 febbraio 2001, ore 23.30, allegato al rapporto d’arresto, cit.). In occasione del successivo interrogatorio di polizia 1° marzo 2001, ore 14.00 (inc. MP doc. 15), ha ammesso di aver accompagnato il compagno di viaggio __________ dalla cognata di lui, dove doveva preparare e ritirare della cocaina giunta dal Perù (loc. cit., p. 2), ma ha ribadito di non aver saputo della presenza del pacchetto (loc. cit., p. 3). Al suo difensore ha invece ammesso di aver almeno sospettato che l’amico avesse preso seco della sostanza stupefacente (v. scritto 6 marzo 2001 al Ministero Pubblico, inc. MP doc. 20). Il coaccusato ha raccontato una versione divergente dei fatti, confermando tuttavia che __________ non sarebbe stato a conoscenza della presenza del pacchetto di cocaina (v. verbale di polizia 7 marzo 2001, ore 14.20, p. 2). Parallelamente, la perquisizione del domicilio dell’accusato istante ha permesso di rinvenire, fra l’altro, banconote per un importo superiore a fr. 9'000.— recanti tracce di cocaina (v. rapporto 8 marzo 2001 delle GFC, inc. MP doc. 24). Interrogato in proposito, ha dichiarato di non sapersi spiegare il fatto (v. verbale di polizia 8 marzo 2001, ore 09.00, inc. MP doc. 23, p. 4); ha pure colto l’occasione per fornire una nuova versione sugli avvenimenti di Genova (ibid.).
C.
postula ora (istanza 6 marzo 2001, inc. Giar 117.2001.2 doc. 1), per mano del proprio patrocinatore, di essere rimesso in libertà: pur senza esserne certo, afferma “di aver nutrito dubbi sui reali motivi del viaggio del signor __________ in Italia e sul fatto che quest’ultimo fosse in possesso di sostanze stupefacenti” (loc. cit., pto. 2 p. 2). Ma il suo ruolo sarebbe, al più, quello di complice con dolo eventuale (ibid.). In quanto estraneo alla vicenda, non creerebbe alcun pericolo di collusione o di inquinamento delle prove (loc. cit., p. 3); l’ulteriore mantenimento della carcerazione sarebbe misura sproporzionata (ibid.).
D.
Il Procuratore Pubblico, con preavviso negativo 12 marzo 2001 (inc. Giar 117.2001.2 doc. 2), chiede la reiezione dell’istanza. Riassunte le dichiarazioni dell’accusato istante, almeno parzialmente divergenti da quelle del coaccusato, e rammentato il rinvenimento di importante somma di denaro contaminato da tracce di cocaina a valere quale punto sul quale ulteriormente indagare (loc. cit., p. 2), menziona quali bisogni dell’istruzione la necessità di ulteriori interrogatori e confronti (ibid.), il pericolo di collusione con persone residenti all’estero (dove le autorità italiane starebbero facendo accertamenti), infine il pericolo di recidiva dato dall’ammesso uso di stupefacenti (loc. cit., p. 3). Infine, la detenzione preventiva durando solo da 13 giorni, non vi sarebbe violazione del principio di proporzionalità (ibid.).
E.
In sede di osservazioni al preavviso negativo del Procuratore Pubblico, __________ sottolinea come gli indizi di colpevolezza rilevati riguardino comunque “un reato la cui gravità non è attualmente relazionata alla durata della detenzione preventiva [...]. Trattasi infatti del tentativo d’importazione di ca. grammi 53,3 di cocaina [...]” (osservazioni 13 marzo 2001, inc. Giar 117.2001.2 doc. 4 p. 1). Un ritorno dell’accusato al proprio domicilio di Basilea non sarebbe di impedimento alcuno per la continuazione dell’istruttoria (ibid.). Da ultimo, in quanto “mero spettatore ed inconsapevole compagno di viaggio del signor __________ ” (loc. cit., p. 2), non potrebbe creare pericolo di collusione con chicchessia; ed il mantenimento della sua carcerazione non appare “il mezzo per ovviare” al suo consumo di cocaina (ibid.).
Considerato
in diritto:
L'art. 95 CPP
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________: già basterebbero le sue ammissioni in punto alle sue informazioni sullo scopo effettivo del viaggio a Genova, ed il fiero sospetto che l’amico portava con sé della sostanza stupefacente (v. supra, consid. B).
In quale misura gli indizi a suo carico – visti nell’ottica dei reati che gli imputa il Procuratore Pubblico – siano seri e concreti, è questione che non può essere dibattuta in questa sede. I sottili distinguo che la difesa propone in merito al grado di coinvolgimento dell’accusato ed alla sua consapevolezza circa il trasporto in corso (v. ad esempio istanza, cit., pto. 2 p. 2) rappresentano, a non dubitarne, obiezioni che vorranno approfondimento. Tuttavia, trattandosi di obiezioni di natura sostanziale, esse competono alla corte di merito e non a questo giudice – nell’ambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dell’accusato istante (v., come qui, anche la decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 2b p. 4). E, almeno nell’ottica di mera verosimiglianza, gli argomenti che il magistrato inquirente apporta a suffragio dell’ipotesi accusatoria da lui sostenuta non sono peregrini al punto da far apparire la stessa tendenzialmente o preponderantemente insostenibile, così come – di converso – gli argomenti addotti dalla difesa non convincono immediatamente dell’innocenza di __________.
Sussistono ancora, indubbiamente, esigenze istruttorie da esperire: le preannunciate audizioni dei due coaccusati, semmai a confronto, appaiono senz’altro connesse con l’oggetto dell’inchiesta, e di indubbio rilievo per la definizione della rispettiva posizione processuale. Ma di ancora maggiore spessore sono gli acclaramenti ancora da compiere in Italia (e, verosimilmente, a Basilea), vertendo essi su elementi di fatto suscettibili di portare ad un’estensione dell’inchiesta (in senso geografico, ma anche quo alla gravità dei fatti imputati ad __________). Si tratta, inoltre, di passi d’inchiesta che richiedono manifestamente il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato istante: le sue svariate e contraddittorie versioni – riduttivamente ricondotte dalla difesa a “comprensibile reticenza iniziale” (istanza, cit., pto. 2 p. 2) – hanno gravemente minato la sua credibilità. L’accusato ne paga ora il fio: a tutela della ricerca della verità, ogni misura atta a limitare il pericolo di (ulteriore) inquinamento delle prove, rispettivamente di collusione, appare ampiamente giustificata.
a) Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).
b) Non necessita spendere molte parole per rilevare che il fatto di consumare stupefacenti non basta certo per sostanziare un pericolo di recidiva riferito all’infrazione alla LFStup. (v. preavviso negativo, cit., p. 3). La situazione economica dell’accusato istante, poi, appare ancora troppo poco definita per permettere di dedurne un pericolo di recidiva. In conclusione, tale criterio non appare in casu soddisfatto – il rilevante numero di precedenti giudiziari dell’accusato riferendosi oltretutto, curiosamente, quasi esclusivamente a contravvenzioni al divieto di parcheggio (v. estratto del casellario giudiziale (inc. MP doc. 21).
L’accertata esistenza di inderogabili bisogni istruttori, in uno con seri e concreti indizi di colpabilità ed altrettanto fondato pericolo di collusione, rende comunque superfluo un esame del pericolo di fuga, peraltro nemmeno invocato dal Procuratore Pubblico.
Visto il breve lasso di tempo intercorso fra l’arresto e l’istanza qui discussa, va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia ai tempi necessari per la completazione dell’istruttoria formale. L’inchiesta, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 6/7 marzo 2001 da __________ è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
lic. iur. __________, per sé e per l’accusato __________;
Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 13 marzo 2001 dell’istante.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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