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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.46306
Data decisione, Autorità: 13.03.2001, GIAR
N. 463.2000.6 L Lugano, 13 marzo 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo presentato il 12 marzo 2001 da
___________, attualmente presso l'Ospedale
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 1. marzo 2001 del Procuratore pubblico straordinario dott. ___________, che ha respinto l'assunzione di prove testimoniali nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di complicità in corruzione passiva e infrazione ripetuta alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
atteso che l'esito del reclamo consente di prescindere da una presa di posizione del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto;
che:
il procedimento pendente contro il reclamante è noto a questo giudice per precedenti pendenze in particolare in tema di libertà personale (v. da ultimo la decisione 26 gennaio 2001, inc. GIAR 463.2000.4, che ha prorogato il carcere preventivo);
in sede di chiusura dell'istruzione formale e secondo le facoltà concesse dall'art. 196 CPP, ___________ ha chiesto l'assunzione di determinate prove, sostanzialmente nel contesto dell'imputazione di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, e meglio come ad istanza 17 gennaio 2001, della qual conviene trascrivere il seguente punto, qui solo di interesse:
"4. In relazione al divieto d'entrata, audizione di:
4.1. isp. __________, in relazione al rapporto che diede origine al
divieto d'entrata;
4.2 delegato __________;
4.3 avv. __________;
4.4 avv. __________;
4.5 __________."
il 1. marzo 2001 il magistrato inquirente ha comunicato al patrocinatore del reclamante di aver:
"…deciso di respingere la richiesta di sentire il delegato __________, l'avv. __________, l'avv. __________ e il sig. __________. In primo luogo la richiesta non è motivata e in secondo luogo gli atti prodotti dal Ministero pubblico permettono di ritenere superata la necessità di sentire questi testi."
il presente reclamo (tempestivo e presentato dall'accusato, ovviamente parte legittimata, per cui è ricevibile in ordine, come agli art. 280 ss. CPP) postula l'annullamento dell'impugnato giudizio e quindi l'assunzione dei testi indicati, la cui pertinenza è confermata dalla "lettura dei verbali __________ -__________ ", con le generiche aggiunte della possibilità di poter così ottenere migliori conoscenze;
l'art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122): la norma non fa che riprendere, e nei successivi capoversi meglio precisare, quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio del
procedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso
del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., GIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1);
conviene sottolineare l'obbligo di motivazione di istanze e di gravami per consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94), non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1);
non occorrono molte parole per evidenziare la carenza assoluta di motivazione dell'istanza 17 gennaio 2001 (non bastando la premessa di "richieste di complemento … relative alle circostanze che hanno portato all'emissione del divieto d'entrata"), per cui è corretta la reiezione per così dire in ordine da parte del Procuratore pubblico straordinario, che non ha poi trovato nessun riscontro di critica o di parere divergente nel gravame in discussione;
né il reclamo si presta a miglior lettura, per quanto attiene all'ammissibilità delle prove richieste, non contenendo nessun cenno concreto di connessione con la fattispecie inquisita, nessun tentativo di dimostrare novità, rilevanza e pertinenza delle indicate testimonianze (rispetto alla pur stringata decisione del magistrato inquirente) e nessuna ragione per anticiparne l'assunzione in sede di istruzione formale: non compete evidentemente (ed anche contro prudenza) a questo giudice interpretare i verbali dei signori __________ e __________ né ipotizzare quanto di più sarebbe a conoscenza di quei testimoni, per la verifica delle premesse di legge richiamate sopra;
ricordato che la presente decisione è definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario), il reclamo si avvera conseguentemente e per più versi irricevibile: le connesse spese giudiziarie vanno a carico del reclamante soccombente;
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
Il reclamo è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese di fr. 20.- sono a carico di ___________.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante;
Procuratore pubblico straordinario dott. ___________, (con copia del reclamo).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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