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Numero d'incarto:
INC.2001.6802
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, GIAR
N. 68.2001.2 L Lugano,
6 marzo 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo
presentato il 21 febbraio 2001 da
__________,
(patrocinato dall'avv.
__________)
contro la decisione 18 febbraio
2001 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha negato accesso ad
atti istruttori nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di
coazione ed altri reati;
viste le osservazioni 26 febbraio
2001 del magistrato inquirente, preannuncianti trasmissione degli atti
richiesti;
preso atto della comunicazione 5
marzo 2001 del patrocinatore del reclamante, che conferma ricevuta degli attesi
verbali, per cui vi è da ritenere che "il reclamo abbia ora perso di
interesse";
osservato che in effetti il
gravame è divenuto privo di oggetto, per cui va stralciato dai ruoli senza
seguito di spese giudiziarie;
visti gli art. 280 ss. CPP,
decide:
Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante;
Procuratore pubblico avv. __________, sede.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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