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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.14403
Data decisione, Autorità: 22.08.2001, GIAR
N. 144.2001.3 L Lugano, 22 agosto 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza presentata il 17 agosto 2001 dalla
Procuratrice pubblica avv. __________,
intesa ad ottenere la proroga di tre mesi del carcere preventivo cui è astretto
__________, __________, attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinato dall’avv. __________)
nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di truffa;
preso atto della comunicazione 20 agosto 2001 dell'avv. __________, il quale "in nome proprio e per conto del detenuto" dichiara "di aderire" alla richiesta proroga, "ritenendola giustificata";
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
__________ è stato arrestato il 20 novembre 2000 in Germania ed estradato a disposizione dell'Autorità penale che è in Lugano, il 9 marzo 2001, con conferma lo stesso giorno del provvedimento privativo della sua libertà in connessione con promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa: la fattispecie inquisita si riferisce alla malversazione di fr. 3'900'000.- , depositati in cassette di sicurezza di istituti bancari di Lugano da cittadini italiani al preteso scopo di aumentare il capitale sociale di una ditta di loro pertinenza e poi sottratti dall'accusato in grazia del doppio delle corrispondenti chiavi di accesso da lui subdolamente trattenuto (circostanze negate da __________);
lo stesso accusato era già stato qui in arresto dal 7 ottobre al 24 dicembre 1998 per altra fattispecie di truffa, per un importo di Lit. 2'685'000'000, sfociata nell'atto di accusa 8 ottobre 1999, non ancora discusso in pubblico dibattimento;
la circostanziata esposizione della Procuratrice pubblica, a sostegno della postulata proroga, non ha sollevato né obiezioni né contestazioni da parte della difesa, la quale si è sostanzialmente associata perlomeno ed esplicitamente alle conclusioni della magistrata inquirente;
come noto, l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, quello di recidiva e quello di fuga (REP 1998 n. 103): né va dimenticato che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente alla fase predibattimentale, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena (DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3);
nonostante il silenzio dell'accusato e la sua adesione alla proroga, l'esistenza dei presupposti di legge va verificata d'ufficio: nel presente caso ciò si ha con rinvio all'esposto della Procuratrice pubblica, completo, puntuale e con riscontro nelle emergenze degli atti istruttori, qui esaminate, per cui è superflua ripetizione, anche per evitare possibilità di pregiudizio all'accusato nel seguito processuale;
il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile sino alla conclusione del procedimento è d'altro canto rispettoso del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla consistenza ed all’ampiezza dei fatti rimproverati e da verificare, in un’inchiesta sicuramente complessa per la gravità dei fatti inquisiti, per il numero di persone interessate in varie vesti e per l'atteggiamento poco collaborante dell'accusato;
di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta come proposta dalla magistrata inquirente, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino all'8 dicembre 2001, compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato;
Procuratrice pubblica avv. __________, sede (con copia della comunicazione dell’accusato e con l'incarto MP __________ di ritorno);
Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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