AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.24501
Data decisione, Autorità: 27.08.2001, GIAR
N. 245.2001.1 L Lugano, 27 agosto 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul ricorso presentato il 9 maggio 2001 da
__________, sedicente cittadino della Mauritania,
contro la decisione 24 aprile 2001 del Dipartimento delle istituzioni (intimata il 5 maggio 2001), che ha fatto divieto al ricorrente di abbandonare il territorio dei Comuni di __________ , in applicazione dell’art. 13 e cpv. 1 LDDS;
viste le osservazioni 16 maggio 2001 dell'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
__________ ha chiesto asilo in Svizzera nel luglio dello scorso anno: con decisione 3 novembre 2000, l'Ufficio federale dei rifugiati non è entrato nel merito della domanda, per le inverosimili ed inveritiere affermazioni del richiedente, con ordine di partenza immediata, sotto comminatoria di misure coercitive, ad eventuale ricorso non essendo riconosciuto effetto sospensivo;
a mente del Dipartimento delle istituzioni, __________ non ha affatto collaborato per ottenere i documenti di viaggio, per cui si è imposta la decisione impugnata, quale misura per garantire il suo allontanamento;
il ricorso contesta rifiuto di collaborazione, quando gli è stato negato il permesso di recarsi a Ginevra per contattare l'ambasciata del suo paese d'origine, e fa valere l'assenza di indizi concreti di sua intenzione di sottrarsi all'allontanamento, non essendosi egli dato alla clandestinità nonostante la consapevolezza della possibilità di questo provvedimento;
l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione postula la reiezione del ricorso, sottolineando la permanenza irregolare di più mesi di __________ senza nessun passo concreto per preparare le sua partenza;
per l'art. 13 e LDDS, "allo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che disturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico l'autorità cantonale competente può imporre di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio …";
secondo il Messaggio del 22 dicembre 1993 sulla legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri sul tema qui in discussione (FF n. 5 Vol. I 8 febbraio 1994, pag. 298), il provvedimento in discussione "costituisce un intervento relativamente lieve nella libertà personale dello straniero", per cui "la soglia perché possa essere ordinata la misura non è stata fissata molto alta", così che "non entra quindi in linea di conto soltanto un comportamento delittuoso quali le minacce contro il responsabile dello stabilimento …", ma "… anche un comportamento renitente o dissociale …";
le conoscenze del comportamento del ricorrente sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata non l'avrebbero giustificata, non essendosi __________ manifestato in concreto insofferente od irrispettoso dell'ospitalità implicitamente concessagli: d'altro canto la sua affermazione di impedimento a contatto diretto con le autorità consolari del suo paese non ha trovato comprovata smentita;
interrogato il 16 maggio 2001 dalla Polizia cantonale, __________ ha assicurato di fare il possibile per farsi inviare la propria carta di identità, lasciata a casa al momento della partenza, ed anche per questo di prendere
contatto con il console onorario della Mauritania a Ginevra: a parte il comprensibile rimprovero non essersi attivato con maggior tempestività, anche questo contesto non rivela un atteggiamento di disturbo o comunque pericoloso;
ora __________ è stato arrestato il 21 agosto 2001, nei suoi confronti essendo emerse concrete prove di traffico di cocaina sulla piazza di __________, anche se da lui negato, ed anche di essersi recato a Losanna per pretesi (ma minimamente resi verosimili) affari di compra-vendita di capi di abbigliamento, quando già sapeva di non potersi allontanare da __________ (né ha pensato di approfittare dell'occasione per un breve salto a Ginevra a procurarsi documenti di identità): questa nuova situazione, in quanto __________ possa ritrovare la libertà prima dell'allontanamento, giustifica il provvedimento in discussione a tutela proprio della sicurezza e dell'ordine pubblico;
la presente decisione va esente da tassa e spese giudiziarie, a ragione della situazione economica del ricorrente, in ogni modo essendo riservato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 32 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione alla LF concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri);
visti i citati articoli di legge,
decide:
Il ricorso è respinto.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso entro quindici giorni al Tribunale cantonale amministrativo, Tribunale di appello, Lugano.
Intimazione:
__________;
lic. iur. __________;
Procuratore pubblico avv. __________, sede
Gendarmeria sottoceneri, __________;
Sezione esecuzione pene e misure, CP 238, Taverne;
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona;
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;
Ufficio federale dei rifugiati, Divisione rimpatrio, Berna-Wabern (n. 398 108);
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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