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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.3705
Data decisione, Autorità: 02.03.2001, GIAR
N. 37.2001.5 Lugano, 2 marzo 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 1./2 marzo 2001 da
__________, attualmente presso le Carceri pretoriali di Bellinzona
(patrocinato dal lic. iur. __________)
nelle dirette competenze di questo giudice, il procedimento già essendo sfociato nel decreto di accusa 27 febbraio 2001, con deferimento in caso di opposizione alla Corte delle Assise correzionali (art. 108 cpv. 3 CPP);
sentito verbalmente il Procuratore pubblico avv. __________ (in sostituzione della titolare del procedimento Procuratrice pubblica dott. __________, assente), che si rimette al consueto buon giudizio di questa sede;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
__________ è stato arrestato il 16 gennaio 2001, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di violazione del bando, per essere rientrato in Svizzera nonostante espulsione giudiziaria inflittagli con decreto di accusa del 10 novembre 2000;
l'istanza di libertà provvisoria, costatata la chiusura dell'istruttoria, poggia sul ragionamento dell'impossibilità di pericolo di fuga e di recidiva, in quanto l'accusato vuole rimanere presso una sua amica a __________ in attesa del processo;
l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - il pericolo di fuga e quello di recidiva;
gli indizi, seri e concreti di colpevolezza, sono alla base del decreto di accusa del 27 febbraio 2001 (inc. MP DAC 144/2001) e non sono stati posti in discussione nell'istanza (salvo l'acritica affermazione per la quale "la colpevolezza del signor __________ è tutt'altro che comprovata", che stride con le bugie ed i successivi accertamenti), per cui non vengono altrimenti approfonditi, per rispetto del giudizio di merito;
__________ è, come richiamato sopra, fresco di condanna all'espulsione e, nonostante ciò, è prestamente ritornato in Svizzera con raggiri proprio intesi ad impunità (sui quali meglio si pronuncerà il giudice del merito) e non può assolutamente e per decenza nei confronti di giudizi ponderati e cresciuti in giudicato rimanere in Svizzera, donde certezza di latitanza e pericolo di recidiva, non volendo egli rinunciare al privilegio di permanenza sul nostro territorio;
il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile sino all'eventuale pubblico dibattimento è certamente rispettoso della proporzionalità, l'istruttoria essendo stata condotta celermente sugli accertamenti chiesti dall'accusato;
l’istanza, quanto meno avventata, è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria é respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
lic. iur. __________, per sé e per l’istante;
Procuratrice pubblica dott. __________, sede (con l'incarto DAC __________ di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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