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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.41302
Data decisione, Autorità: 04.09.2001, GIAR
N. 413.2001.2 L Lugano, 4 settembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 29 agosto 2001 da
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 3 settembre 2001 dal Procuratore pubblico avv. __________;
viste le osservazioni 4 settembre 2001 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
__________ è stato arrestato il 7 agosto 2001, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di ripetuto furto: per quanto risulta dagli atti istruttori seguirà l'estensione a ripetuta violazione di domicilio e ripetuto danneggiamento per quelle fattispecie assistite da querela (come già avvenuto per la moglie e correa __________: v. verbale 23 agosto 2001
dinnanzi al Procuratore pubblico, doc. __________ dell'inc. MP __________, secondo l'attuale numerazione).
In sostanza e come ammesso dagli accusati, __________ ha commesso una serie impressionante di furti notturni in abitazioni, a partire dal 1999, spesso con il fratello __________ - a sua volta tuttora in carcere preventivo - e la di lui moglie __________, a volte anche con la propria moglie __________. Dopo il ricupero ed il vaglio dell'importante refurtiva e sopralluoghi per determinarne la provenienza, l'accusato istante ha identificato e ammesso la sua partecipazione a ventisei azioni di furto, comportanti refurtiva del valore complessivo di oltre fr. 500'000.-, nel dettagliato verbale 19 agosto 2001 (v. classatore separato), dal quale appaiono le seguenti sue dichiarazioni, qui di interesse:
"Prendo atto che dai sopralluoghi sono emersi ulteriori casi di furto e che inoltre, considerato il modo d'operare e la tipologia di refurtiva, vi sono degli episodi di reato che mi verranno esposti e contestati nel proseguio d'inchiesta.
Ciò in considerazione che alcune parti lese non sono ancora state identificate e relativamente anche per il fatto che taluni casi non risultano ancora denunciati.
…
Dichiaro poi che vi sono ancora degli oggetti provento di reato e prossimamente e già sin d'ora con il mio consenso, sarà di nuovo eseguita una perquisizione di dettaglio per il ricupero della merce."
L'istanza fa presente che __________ ha pienamente collaborato sin dall'inizio con gli inquirenti, tanto che l'inchiesta si può considerare conclusa, salvo per il chiarimento di circostanze marginali, come è dato di sapere al suo patrocinatore, non ancora ammesso all'esame degli atti (una richiesta in tal senso del 9 agosto scorso non essendo sino ad ora stata evasa). Essendo escluso pericolo di fuga per un ticinese ed anche pericolo di collusione per la piena confessione, si aggiunge che __________ è gravemente ammalato ed ha programmato importanti lavori di ritinteggio, per cui il mantenimento della carcerazione preventiva si avvera sproporzionato e arbitrario.
Il Procuratore pubblico ha formulato preavviso negativo al cospetto di un'istruttoria ancora del tutto aperta per i necessari chiarimenti di altri furti e per eventuali confronti tra i correi per definire le loro singole responsabilità. Esiste poi pericolo di fuga per la precaria situazione finanziaria in uno con contatti in Tailandia, paese di provenienza della moglie. In questo contesto si ha rispetto della proporzionalità, ritenuto che __________ è stato trasferito al
Penitenziario, avuto riguardo alle sue condizioni di salute, che peraltro non gli avevano impedito di consumare un numero elevato di furti.
Con le sue osservazioni, __________ ribadisce la sostanziale conclusione delle indagini, come appare anche dalle possibilistiche ulteriori assunzioni di prova avanzate dal Procuratore pubblico, e nega pericolo di fuga, per ovviare al quale basta il deposito del passaporto, senza sua disponibilità non essendo dato di trasferirsi in Tailandia.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione ed il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128; si veda anche, per quanto sopra esposto: REP 1998 n. 103).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.
4.1
Non occorrono molte parole per considerare presenti seri e concreti indizi di colpevolezza, peraltro non posti in discussione dall'accusato istante: basta rinviare ai cenni riprodotti in entrata ed al riassunto del preavviso negativo del magistrato inquirente. E si aggiunge che numero di furti, modalità di loro commissione e ammontare della refurtiva non permettono di banalizzare le responsabilità dei correi.
4.2
La citazione letterale del verbale di polizia 19 agosto 2001 è sufficiente a dimostrare esistenza di bisogni istruttori, in particolare avuto riguardo all'affinamento delle perquisizioni ed al chiarimento di tutte le operazioni delittuose, senza possibilità per gli accusati di concordarsi o nascondere.
4.3
Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
__________ si trova confrontato con importanti accuse, ha qui una alquanto precaria situazione lavorativa ed economica ed ha già l'abitudine di svernare in Tailandia, paese di sua moglie, ciò che potrebbe sostenere la scelta
della fuga e della latitanza rispetto alle conseguenze d'ordine penale. D'altro canto egli ha pure qui interessi personali e famigliari e l'indisponibilità del passaporto sarebbe di notevole intralcio all'espatrio. Data l'attuale preminenza dei bisogni istruttori, il quesito dell'esistenza di concreto pericolo di fuga potrà trovare soluzione solo ad istruttoria conclusa, che consentirà miglior valutazione delle menzionate contrapposte ragioni.
Il carcere preventivo sin qui sofferto ed ipotizzabile per la continuazione dell'attività istruttoria, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, come autori e come vittime.
Le circostanze attinenti allo stato di salute di __________ sfuggono ad esame in questa sede, essendo di stretta competenza medica: in ogni modo egli ha beneficiato di anticipato trasferimento al Penitenziario, i cui servizi medici sono stati allertati dal magistrato inquirente (v. lettera 31 agosto 2001, doc. 68).
Né il mancato accesso agli atti può trovare qui riscontro di approfondimento. La difesa deve dapprima ottenere una decisione da parte del Procuratore pubblico e solo poi, in caso di esito negativo, far capo alla procedura di reclamo. Risulta comunque che già da tempo sono stati concessi colloqui liberi (v. doc. __________) e permanenti (doc. __________), per cui vi è stata possibilità di conoscenza degli addebiti e delle prese di posizione dell'accusato.
L’istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’istante;
Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP __________ di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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