AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.53004
Data decisione, Autorità: 22.02.2001, GIAR
N. 530.2000.4 M Lugano, 22 febbraio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza inoltrata in data 6/8 febbraio 2001 dal
Procuratore Pubblico avv.
intesa ad ottenere la proroga di sei mesi del carcere preventivo cui è astretto
____________,
(difeso di fiducia dall’avv. __________)
nel procedimento penale a suo carico per titolo di infrazione aggravata alla LFStup.;
lette le osservazioni 14/16 febbraio 2001 dell’accusato, che per il tramite del proprio difensore dichiara di opporsi alla proroga richiesta;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. __________;
ritenuto
in fatto:
A.
A seguito di notizia di reato pervenuta al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nel contesto di una commissione rogatoria inoltrata dal Ministero di Giustizia degli Stati Uniti d’America, è stato aperto d’ufficio un procedimento penale nei confronti di ____________, sospettato di aver partecipato ad un importante traffico di cocaina. Arrestato al proprio domicilio di __________ in data 28 agosto 2000 (inc. GIAR 517.2000.1), ed assunto il medesimo giorno a verbale MP (allegato al rapporto d’arresto ____________, inc. GIAR cit., doc. 2), ____________ ha chiamato in causa, quale correo, ____________. Questi, a sua volta tratto in arresto in data 31 agosto 2000, dopo qualche esitazione ha di principio ammesso il proprio coinvolgimento nei fatti d’inchiesta (v. verbale di polizia 31 agosto 2000, ore 14.15, allegato al rapporto d’arresto, inc. GIAR 530.2000.1 doc. 2, p. 4-5). Il successivo 1° settembre 2000, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per i reati menzionati in epigrafe (inc. GIAR cit., doc. 3 e 1).
B.
L’inchiesta, scattata a fine maggio 1998 in Florida dopo il sequestro di circa due tonnellate di cocaina, si è gradualmente estesa – per quanto riguarda ____________ – : a fine ottobre 2000, trattandosi di respingere una sua istanza di libertà provvisoria (inc. GIAR 530.2000.2, doc. 5), questo giudice scriveva (loc. cit., consid. B p. 2):
“Le fattispecie inquisite riguardano due trasporti via mare di cocaina dai Caraibi alla Florida, effettuati dall’accusato in correità con terze persone, utilizzando un veliero da diporto. Il primo trasporto, effettuato a cavallo degli anni 1991/1992, ha riguardato almeno 1,25 tonnellate di stupefacente; il secondo, risalente agli anni 1995/1998 e sfociato nel sequestro dello stupefacente in data 28 maggio 1998, riguarda un carico di due tonnellate di cocaina (v. preavviso negativo, inc. GIAR 530.2000.2 doc. 1 p. 1-2). I fatti sono incontestati: dopo qualche iniziale reticenza, l’accusato ha ammesso la propria partecipazione ad almeno uno dei due viaggi (v. già verbale di polizia 31 agosto 2000, ore 14.15, p. 4-5, allegato al rapporto d’arresto, inc. GIAR 530.2000.1 doc. 2; verbale GIAR 1° settembre 2000, inc. GIAR cit. doc. 3, p. 2), completando in seguito le proprie dichiarazioni (v. istanza, inc. GIAR 530.2000.2 doc. 2 pto. 2 p. 2).”
Nel frattempo, sono emersi altri trasporti di stupefacenti via mare: marijuana nel corso degli anni ’80, ed ancora (asseritamente) kg. 800 di marijuana nel 1989 (v. istanza di proroga, inc. GIAR 530.2000.4 doc. 1, p. 2).
C.
Riassunti i fatti (v. istanza di proroga, inc. GIAR 530.2000.4 doc. 1, p. 2), il Procuratore Pubblico indica, a valere quali bisogni dell’istruzione, numerosi “ulteriori importanti accertamenti, soprattutto in merito al numero effettivo di trasporti di sostanza stupefacente effettuati da ____________, nonché al tipo di sostanza ed ai quantitativi” (ibid.): accertamenti resi difficili dall’estensione e dal carattere internazionale dell’inchiesta, dal numero di persone coinvolte, perlopiù latitanti o residenti all’estero (ibid.). La versione data dall’accusato, inoltre, sarebbe parzialmente divergente da quella fornita dal reo confesso ____________ (loc. cit., p. 3). Oltre alle dette circostanze, che configurano pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, sussisterebbe anche concreto pericolo di fuga: “per il tipo di professione da lui esercitato (istruttore subacqueo), nonché delle relazioni da lui avute con l’estero sin dagli anni 1980” (loc. cit., p. 3), per l’esistenza di asseriti “crediti nei confronti dell’organizzazione per la quale ha effettuato i trasporti di droga incriminati” (ibid.), infine in considerazione dell’assenza ad un dibattimento per truffa nel 1984 (ibid.). Pericolo di recidiva, da ultimo, deriverebbe dall’aver partecipato a numerosi trasporti, oltretutto dopo la condanna per truffa subita nel 1984 (ibid.).
D.
“ritiene che gli ulteriori atti istruttori possono essere tranquillamente effettuati anche se egli si trova a piede libero” (osservazioni, inc. GIAR 530.2000.4 doc. 4, pto. 1 p. 1): i due coimputati ____________ e ____________ sarebbero, come lui, in detenzione preventiva (loc. cit., pto. 2 p. 1); le sue dichiarazioni corrisponderebbero a quelle di ____________, mentre con quelle di ____________ le divergenze sarebbero marginali (loc. cit., pto. 3 p. 1); ulteriori accertamenti sarebbero di natura documentale, e pertanto non esigerebbero il mantenimento della carcerazione preventiva (loc. cit., pto. 5 p. 2). Nega ogni e qualsiasi pericolo di fuga, minimizzando la propria assenza al dibattimento del 1984 (loc. cit., pto. 6 p. 2).
Considerato
in diritto:
L'art. 95 CPP
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di ____________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui peraltro ammesso (v. supra, consid. B; così, già decisione 25 ottobre 2000, inc. GIAR 530.2000.2, doc. 5, consid. 2 p. 4).
Sussistono ancora, indubbiamente, esigenze istruttorie da esperire, senz’altro connesse con l’oggetto dell’inchiesta e di indubbio rilievo per la definizione della posizione di ____________: non solo dovranno essere appianate le divergenze con ____________. Le risultanze delle audizioni dei correi qui in arresto dovranno altresì essere verificate con riferimento a quanto emerso nei procedimenti penali statunitensi, segnatamente tramite audizione dei correi colà arrestati e sotto processo ed un approfondito studio di quegli incarti.
Si tratta, inoltre, di passi d’inchiesta che richiedono effettivamente il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato resistente: data per scontata la presenza di un imprecisato (ed imprecisabile) numero di correi e complici ancora a piede libero, “l’oggettiva gravità dei fatti discussi e la prevedibile entità della pena detentiva che lo attende costituiscono comunque, almeno in astratto, importante stimolo per una presa di contatto con i correi al fine di avvertirli e di migliorare la propria posizione processuale, e giustifica (più che in un’inchiesta per reati di minore portata) che gli inquirenti non intendano correre rischio alcuno di collusione”. Queste considerazioni (già in decisione 25 ottobre 2000, cit., consid. 3c p. 4) non possono che trovare integrale conferma oggi: benché l’inchiesta abbia dovutamente progredito, infatti, sono ancora numerosi gli accertamenti che rimangono da compiere.
In tale contesto merita sia chiarito, una volta per tutte, che la rilevanza oggettiva dei traffici di cui si è reso colpevole ____________ è talmente eccezionale da far apparire una sua messa in libertà provvisoria in attesa di giudizio al di là di ogni ragionevole aspettativa: perché se è vero che la concessione della libertà provvisoria non è pensata solo per casi di poca entità, è altrettanto vero che di fronte a crimini di capitale gravità, quali quelli qui discussi, l’esame dei requisiti per la concessione della libertà provvisoria è corrispondentemente severo, non fosse che per l’accresciuto livello di tutela del pubblico interesse che essi esigono. La conduzione dell’inchiesta con l’accusato in libertà, in siffatte circostanze, diventa l’eccezione alla regola, giustificata solo da situazioni straordinarie.
a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).
b) Nella decisione 25 ottobre 2000 (cit., consid. 4b p. 5) si diceva:
“b) Nel caso di specie è incontestato che l’accusato istante è cittadino svizzero con residenza in loco. D’altro canto, come giustamente rileva il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., p. 3) egli svolge effettivamente un’attività che lo porta spesso e volentieri all’estero: la possibilità, anzi l’inclinazione al viaggio è dimostrata (v. verbale di polizia 19 ottobre 2000, ore 14.45, p. 2), e non relativizzata da legami familiari particolarmente stretti (come possono essere quelli attinenti una propria famiglia). Inoltre, senza con ciò voler aprioristicamente negare che egli sia potuto maturare nel frattempo, è parimenti accertato che ____________, quando venne citato in aula in occasione di un precedente procedimento penale, si rese volutamente latitante (ibid.). Tutto ciò, unito alla prospettiva quanto mai concreta di una lunga pena detentiva da espiare, potrebbe effettivamente fargli apparire una fuga all’estero come un’allettante alternativa.”
c) Ciò vale integralmente anche oggi. Ma se, allora, la conclusione era stata che, forse, il pericolo di fuga, preso di per sé, sarebbe potuto non bastare per giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva (v. decisione cit., consid. 4c p. 5), a quattro mesi di distanza la valutazione appare diversa. L’inchiesta ha fatto emergere ulteriori reati commessi dall’accusato: quelli che potevano forse ancora apparire come singoli episodi si sono rivelati essere invece i capitoli di una storia più complessa, lunga e differenziata. Il grado della sua colpa dovrà forse essere esaminato sotto un’altra ottica. Ma soprattutto, e per quanto qui più importa, i legami intrattenuti da ____________ con l’organizzazione criminale per la quale ha operato si sono rivelati più stretti e di durata più lunga di quanto si potesse immaginare allora. Di converso, più tenui appaiono i suoi legami con la Svizzera: anche la sua attività commerciale, avviata in tempi relativamente recenti, appare, oggi, un freno inibitorio meno potente di quanto lui volesse farla apparire solo qualche mese fa (v. decisione 25 ottobre 2000, cit., consid. 5b p. 5). Inoltre, per quanto di minor peso specifico, anche il suo ingiustificato insistere nel voler ottenere una improponibile libertà provvisoria dimostra una mancata presa di coscienza circa la gravità dei reati commessi, e di conseguenza un accresciuto timore che l’alternativa di una latitanza all’estero – finanziata con i pretesi crediti che vanterebbe nei confronti dei correi (v. istanza, cit., p. 3), e logisticamente organizzata con il loro supporto – possa apparirgli sempre più allettante. Nell’ottica di quanto precede, anche l’episodio del 1984, quando ____________ omise di presentarsi in aula ad un dibattimento, benché a conoscenza della citazione e presente in loco, acquista una connotazione più preoccupante: non appare più solo frutto di giovanile immaturità, ma potrebbe benissimo esprimere un’endemica propensione alla fuga (sia in senso figurato che concreto) di fronte alle proprie responsabilità.
d) In conclusione, appare dato anche un rilevante pericolo di fuga, di per sé sufficiente per giustificare l’accordo della proroga richiesta – ed a fortiori sufficiente, se visto combinato con le esigenze istruttorie ancora da soddisfare.
a) Notoriamente, il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra le quali i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica, e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (v. Mario Luvini, I presupposti materiale del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in: Rep. 122 [1989], p. 287 ss., pto. 3 p. 294; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1388 s.).
b) Il Procuratore Pubblico intravvede nei ripetuti trasporti di stupefacente, ai quali ha preso parte ____________ fra il 1980 ed il 1992, nonché nell’organizzazione di un ulteriore trasporto a cavallo degli anni 1997/1998, concreti indizi per un pericolo di sua recidiva, acuiti dalla condanna del 1984, seppur per fatti di natura diversa (v. istanza, cit., p. 3). L’accusato non ha preso posizione in merito.
c) Già vi si è fatto cenno sopra (consid. 4c): quelli che potevano apparire come singoli episodi si sono rivelati essere invece i capitoli di una storia più complessa, lunga e differenziata, ed i legami intrattenuti da ____________ con l’organizzazione criminale per la quale ha operato si sono rivelati più stretti e di durata più lunga di quanto si potesse immaginare. Tutto ciò ha messo in evidenza una non indifferente disponibilità al delitto, a sua volta atta ad indiziare un pericolo di recidiva più di quanto non sarebbe stato il caso se i fatti imputatigli fossero stati in numero minore, e soprattutto a carattere episodico. Comunque, bastando qui le esigenze istruttorie ed il pericolo di fuga, la questione della recidiva può essere lasciata indecisa.
Considerato come la proroga richiesta appaia giustificata di principio, resta da decidere sulla sua durata. È questione, qui, della proporzionalità per sé ed in rapporto alla presumibile pena cui l’accusato va incontro. Su quest’ultimo punto, va detto che a carico di ____________ è facile prevedere una condanna ad una pena privativa della libertà di durata molto rilevante – già solo per quanto sinora accertato ed ammesso – , comunque di molto superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo.
Pure con riguardo ai passi istruttori ancora da compiere, la durata della proroga richiesta appare giustificata. Va infatti rilevato che gli accertamenti ancora da compiere, perché il magistrato inquirente possa pretendere di avere ossequiato agli obblighi di legge (v. art. 120 CPP), sono numerosi, e soprattutto connessi con difficoltà inusuali, ritenuto che il grosso degli stessi dovrà avvenire su giurisdizione estera (negli Stati Uniti) o per via di assistenza giudiziaria internazionale. Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP), senza lasciar decorrere l’intera proroga; dal canto suo, l’accusato ha la facoltà, in ogni tempo, di presentare una nuova istanza di scarcerazione (art. 107 cpv. 1 CPP), ottenendo in tal modo una verifica indipendente della legittimità della carcerazione preventiva cui è sottoposto.
In applicazione dell’art. 20 cpv. 2 CPP, prima e seconda frase combinate, il nuovo termine di sei mesi iniziando a decorrere il 28 febbraio 2001, la qui concessa proroga avrà termine il giorno 28 agosto 2001.
In conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata di principio ed adeguata nella durata. Conseguentemente, essa merita di essere integralmente accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati gli articoli menzionati e gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
decide:
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 28 agosto 2001 compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato ____________;
Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato resistente e l’inc. MP __________ di ritorno;
Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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