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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.51702
Data decisione, Autorità: 22.02.2001, GIAR
N. 517.2000.2 M Lugano, 22 febbraio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza inoltrata in data 6/8 febbraio 2001 dal
Procuratore Pubblico avv. __________
intesa ad ottenere la proroga di sei mesi, ovvero fino al 28 agosto 2001, del carcere preventivo cui è astretto
__________,
(difeso d’ufficio dall’avv. __________)
nel procedimento penale a suo carico per titolo di infrazione aggravata alla LFStup. e riciclaggio di denaro, aggravato;
lette le osservazioni 14/19 febbraio 2001 dell’accusato, che per il tramite del proprio difensore dichiara di non opporsi all’istanza di proroga;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________/GA/BD;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che
a seguito di notizia di reato pervenuta al Ministero Pubblico del Cantone Ticino nel contesto di una commissione rogatoria inoltrata dal Ministero di Giustizia degli Stati Uniti d’America, è stato aperto d’ufficio un procedimento penale nei confronti di __________, sospettato di aver partecipato ad un importante traffico di cocaina. Arrestato al proprio domicilio di __________ in data 28 agosto 2000 (inc. GIAR 517.2000.1), ed assunto il medesimo giorno a verbale MP (allegato al rapporto d’arresto, inc. GIAR cit., doc. 2), __________ ha immediatamente ammesso la propria partecipazione ad un trasporto di circa due tonnellate di cocaina, dai Caraibi alla Florida, sfociato poi nel sequestro dello stupefacente in data 28 maggio 1998. Ha pure subito chiamato in causa, quale correo, __________, anche lui in detenzione preventiva (v. la parallela decisione di proroga nell’inc. GIAR 530.2000.4);
il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di infrazione aggravata alla LFStup. e riciclaggio di denaro (inc. GIAR 517.2000.1, doc. 4 e 1). E già in occasione del susseguente verbale di polizia 31 agosto 2000 (ore 09.30, verbale n. 11 agli atti MP), ha ammesso un ulteriore trasporto, sempre con le medesime modalità e persone, risalente agli anni 1992/1993 (loc. cit., p. 1; si doveva in seguito accertare che erano gli anni 1991/1992);
premessa l’ampia e spontanea collaborazione fornita da __________ agli inquirenti sin dal primo momento, il Procuratore Pubblico fonda la propria istanza di proroga (inc. GIAR 517.2000.2 doc. 1) sulla necessità di “raccogliere tutte le informazioni necessarie per confermare le sue dichiarazioni” (loc. cit., p. 2), e di chiarire le divergenze con la versione fornita dal coaccusato ____________ (ibid.). L’ampio coinvolgimento di cittadini stranieri e/o latitanti, inoltre, fa presumere che occorrerà, a tal fine, “un periodo di tempo non indifferente” (loc. cit., p. 2);
sempre a detta del magistrato inquirente, sussisterebbero inoltre pericolo di fuga, in ragione della sua disastrata situazione finanziaria e familiare nonché della gravità dei fatti (loc. cit., p. 3), e pericolo di recidiva, avendo egli accettato di ripetere, nel corso degli anni 1997/1998, il reato già commesso nel 1991/1992 (ibid.);
l’accusato ha espressamente dichiarato di non opporsi alla proroga (osservazioni 14 febbraio 2001, inc. GIAR 517.2000.2 doc. 4);
l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);
la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in presenza di un incondizionato accordo dell’accusato;
si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;
in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga, si può rinviare a quanto già detto supra (p. 2) relativamente alle ampie e spontanee dichiarazione dell’accusato medesimo;
non necessita dilungarsi sull’effettiva esistenza di importanti esigenze istruttorie, dovutamente esposte dal magistrato inquirente in sede di istanza (loc. cit., p. 2-3) ed effettivamente suscettibili di prendere molto tempo, data la connotazione internazionale delle fattispecie – scontata essendo poi l’esigenza di un mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato ad evitare ogni e qualsiasi pericolo di collusione, tanto gravi essendo i fatti da far legittimamente temere, nonostante la collaborazione da lui offerta, che potrebbe altrimenti attivare contatti tali da inquinare le prove ancora da raccogliere;
ciò premesso, appare superfluo esaminare in dettaglio i pretesi pericoli di fuga e di recidiva, menzionati dal Procuratore Pubblico (v. istanza, cit., p. 3) ma non discussi dall’accusato;
per quanto riguarda la proporzionalità del carcere preventivo, va detto che il procedimento penale contro __________ sfocerà certamente in una condanna ad una importante pena privativa della libertà, di durata comunque ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, da cui discende la proporzionalità della proroga richiesta sia con riferimento alla durata complessiva del carcere preventivo sia con riguardo ai tempi tecnici necessari per l’assunzione delle prove prospettate nonché per la chiusura dell’istruttoria formale;
resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);
in conclusione, l’istanza di proroga appare giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere e di un concreto pericolo di collusione. Essa è pure adeguata nella durata, e deve dunque essere accolta, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 28 agosto 2001 compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni 14 febbraio 2001 dell’accusato e l’inc. MP __________ di ritorno;
Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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