AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.75502
Data decisione, Autorità: 19.02.2001, GIAR
N. 755.2000.2 L Lugano, 19 febbraio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 12 febbraio 2001 da
_____________, attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 15/16 febbraio 2001 dalla Procuratrice pubblica dott. __________;
viste le osservazioni odierne dell'accusato, che sostanzialmente si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
_____________ è stato arrestato il 1. dicembre 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di ripetuto furto, ripetuta appropriazione indebita e violazione del segreto _____________.
L'accusato era infatti sospettato di aver sottratto pacchi presso il Centro __________, dove dalla primavera precedente lavorava quale ausiliario. Nei primi verbali egli ha ammesso di aver prelevato a partire dal settembre 2000 una ventina di pacchi (con scelta di quelli che gli "parevano più opportuni, nel senso del valore economico", verbale di polizia del 1. dicembre 2000, ore 1335, annesso al rapporto di arresto, AI 3 dell'inc. MP __________/2000), consegnando poi la refurtiva per poco prezzo a tale __________ di Varese, personaggio rimasto nebuloso ("Non so fornire molti dettagli in merito alla persona di __________ e nemmeno dispongo di un recapito telefonico", verbale dinnanzi al magistrato inquirente del 1. dicembre 2000, ore 16.40, annesso al rapporto di inchiesta, AI 15/1). Nel seguito dell'istruttoria _____________ ha riconosciuto e descritto ventotto casi di abuso di pacchi postali contenenti orologi, gioielli e telefoni, del valore complessivo ricostruito di circa fr. 370 / 400'000.-, averi fatti poi avere a quel __________ con lucro asseritamente limitato a 15 milioni di lire, avendo agito per difficoltà finanziarie (v. i verbali di conferma 21 dicembre 2000 e 9 febbraio 2001, dinnanzi alla magistrata inquirente).
Avendo circolato con il proprio motoveicolo senza la corrispondente licenza di condurre, l'accusa è stata estesa ad infrazione alla legge sulla circolazione stradale (cfr. il citato verbale 21 dicembre 2000.
Considerato che la carcerazione preventiva dura da ormai circa due mesi e mezzo, la libertà provvisoria viene chiesta per l'esaurimento dei bisogni dell'istruttoria, grazie anche alle ammissioni delle proprie responsabilità da parte di _____________ ed in assenza di sospetti per altri coinvolgimenti: per la ricerca del tale __________, l'accusato ha fornito tutte le indicazioni in suo possesso, per cui non si ha influenza sulla carcerazione preventiva dalla mancata identificazione dell'acquirente della refurtiva. Non vi sono d'altra parte né pericolo di fuga né pericolo di recidiva, come già non ritenuti da questo giudice al momento della conferma dell'arresto.
Descritta e avuta presente la gravità dei fatti e sottolineata la proporzionalità della corrente carcerazione preventiva, la Procuratrice pubblica ha formulato preavviso negativo per la sussistenza di pericolo di collusione, vuoi nell'ambito delle indagini per identificare quel __________ (a fronte delle incredibili circostanze propinate in proposito dall'accusato, in uno con l'altrettanto incredibile sproporzione tra il valore della refurtiva ed il ricavo), vuoi per chiarire altri casi di sottrazione di pacchi presso la __________, dei quali _____________ si è sin qui dichiarato estraneo. A ciò si aggiunge il pericolo di fuga, avendo l'accusato manifestato l'intenzione di trasferirsi in Italia.
Le osservazioni di _____________ a detto preavviso negativo ribadiscono nella sostanza quanto sostenuto nel postulare la libertà provvisoria, salvo ad ammettere datato mantenimento della carcerazione preventiva, per consentire ulteriori accertamenti deducibili da tabulati telefonici in vista dell'identificazione di __________. Comunque ed altrimenti non vi sono né pericolo di collusione né tanto meno pericolo di fuga, per l'assenza di legami con l'Italia e per la concreta possibilità di lavorare nel servizio ricambi di __________ (come documentato con l'istanza).
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, intesi quale pericolo di collusione, ed eventualmente il pericolo fuga
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di _____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale.
4.1
Non sono posti in dubbio i concorrenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, che in sostanza poggiano sulle ammissioni dell'accusato istante, per cui basta riferirsi in proposito a quanto riassunto in entrata.
Giova in ogni modo sottolineare l'importante responsabilità dell'accusato, per la ripetizione di sottrazioni di notevoli valori nella sua attività di funzionario postale in particolare rapporto di fiducia con datore di lavoro ed utenza.
4.2
Contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza ed ancora nelle osservazioni al preavviso negativo, si ha che _____________ è stato solo parzialmente collaborante. Pur tralasciando i sospetti di altre malversazioni del genere (guarda caso, lui arrestato, ammanchi di pacchi postali presso l'ufficio di _____________ non si sono più verificati, come fattogli presente nel verbale 11 gennaio 2001, pag. 2, allegato 10 al rapporto di polizia AI 15, … a meno che altri disonesti colleghi siano stati trattenuti proprio dalle indagini contro _____________), non convincono assolutamente i riferimenti al fantomatico _____________, la casualità della conoscenza, le modalità degli incontri e soprattutto il vil prezzo di cessione. A quest'ultimo proposito va ricordato che l'accusato assume di aver così delinquito per assillanti problemi finanziari (verbale 8 dicembre 2000, pag. 1, allegato 6 come sopra), ma poi custodisce in casa 14 milioni di lire, che costituirebbero l'intero suo ricavo con un altro milione, unico importo usato per pagare fatture e l'affitto dell'appartamento (verbale 5 dicembre 2000, pag. 4, allegato 4 come sopra).
Le indagini non sono ancora completate, sia per la necessità di identificare quel __________, sia per l'opportuno chiarimento degli altri denunciati ammanchi di pacchi, come indicato a pag. 9 del citato rapporto di polizia e come ripreso nelle osservazioni della Procuratrice pubblica. Ne deriva evidente pericolo di collusione, avuto anche presente il descritto poco limpido racconto dell'accusato, segnatamente sui suoi rapporti con __________.
4.3
Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga
appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
Anche se questo presupposto non venne evocato nel contesto della conferma dell'arresto, è sempre possibile esaminarne la ricorrenza, a dipendenza di successive emergenze istruttorie. E nel presente caso - sia pure quale elemento abbondanziale - lo fanno concreto l'esternata intenzione di riparare in Italia (cfr. la segnalazione 12 febbraio 2001 della Pubblica Sicurezza) e soprattutto la sicura connivenza con ricettatori, coperti in modo maldestro e con accenni incredibili, come già rilevato.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento non pienamente collaborante dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare.
La possibilità di riprendere un'attività lavorativa deve per il momento lasciare il passo alle esigenze del procedimento penale: d'altro canto neppure ha connotazioni di sicurezza ("collaboratore indipendente" è detto nella dichiarazione di intenti prodotta con l'istanza) e l'offerente __________ sarebbe cognato di _____________ e amico di "persone poco pulite" (cfr. verbale 21 dicembre 2000 dell'accusato dinnanzi alla segretaria giudiziaria).
L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’istante;
Procuratrice pubblica dott. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP __________ di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster