AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.1999.4803
Data decisione, Autorità: 10.09.2001, GIAR
N. 48.1999.3 L Lugano, 10 settembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo presentato il 28 agosto 2001 da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la decisione 27 agosto 2001 dell'allora Procuratore pubblico avv. __________ di chiusura dell'istruzione formale nel procedimento penale promosso nei confronti di __________ (patrocinato dall'avv. __________), per titolo di ripetuta estorsione aggravata ed altri reati;
viste le osservazioni 31 agosto 2001 di __________ e 6 settembre 2001 del Procuratore pubblico avv. __________, concordemente postulanti la reiezione del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
aperto il procedimento penale su denuncia di __________, il 22 gennaio 1999 venne arrestato __________, nei confronti dei quali il Procuratore pubblico aveva promosso l'accusa per titolo di estorsione aggravata,
appropriazione indebita aggravata subordinatamente semplice e falsità in documenti, con successiva estensione ad ipotesi di truffa;
ritenuto raggiunto lo scopo dell'istruzione formale, con ordinanza 29 dicembre 2000 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti ed ha assegnato alle parti il termine scadente il 17 gennaio 2001 per proporre eventuali complementi di prove, a norma dell'art. 196 CPP;
"dopo aver esaminato gli atti" (reclamo punto 1), con lettera 4 gennaio 2001 __________ ha chiesto al magistrato inquirente di mascherare (secondo il Devoto - Oli, "secretare" ha tutt'altro significato) le generalità di testimoni per ragioni di sicurezza: anche se per altri motivi, il Procuratore pubblico ha in concreto dato seguito all'istanza il giorno successivo;
l'8 gennaio 2001, __________ (personalmente) ha proposto la ricusa del Procuratore pubblico avv. __________, chiedendo altresì l'annullamento del "deposito atti", ma senza postulare conferimento di effetto sospensivo al reclamo: con sentenza 2 marzo 2001, la Camera dei ricorsi penali ha respinto l'istanza di ricusa (annotando come "Di conseguenza il deposito atti del 29.12.2000 nell'inc. __________ del Ministero pubblico è valido e non affetto da nullità");
contro quest'ultimo giudizio, __________ (sempre personalmente) si è aggravato al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico del 2 aprile 2001, di nuovo postulando, con l'annullamento della decisione impugnata, anche quello del deposito degli atti: reietta con decreto presidenziale del 9 maggio 2001 la domanda di provvedimenti di urgenza (intesi ad ottenere l'immediata sospensione della competenza del Procuratore pubblico __________ nel procedimento contro __________), l'Alta Corte ha respinto il ricorso, in quanto ammissibile e peraltro ritenuto "sprovvisto di esito favorevole sin dall'inizio" (consid. 4);
già il 9 gennaio 2001, __________ (ancora personalmente) aveva denunciato il Procuratore pubblico avv. __________ per titolo di abuso di autorità ed altri reati, asseritamente commessi sempre nello stesso contesto dell'inchiesta condotta nei confronti di __________: il procedimento è tuttora allo stadio delle informazioni preliminare, senza quindi promozione dell'accusa (inc. MP __________);
il 27 agosto 2001 è stata notificata alle parti la chiusura dell'istruzione formale del procedimento penale a carico di __________, come vuole l'art. 197 CPP: all'eccezione di dubbia validità di tale ordinanza, perché la firma appostavi "non sembra quella del PP __________ " (reclamo, "In ordine"), si risponde che è riconoscibile quella nota (specialmente al patrocinatore del reclamante) del Procuratore pubblico avv. __________, che "i.a"
significa correntemente "in assenza" e che "il Procuratore pubblico responsabile di un procedimento può farsi sostituire temporaneamente … da un altro Procuratore pubblico", secondo il dettato dell'art. 192 CPP (v. Niccolò Salvioni, Codice di procedura penale annotato, Edizioni Salvioni S.A., 1999, pag. 321);
__________, con il reclamo in discussione, postula l'annullamento della notifica di chiusura dell'istruzione formale e la trasmissione dell'incarto ad altro magistrato inquirente per la completazione delle indagini, "dopo aver sentito il qui ricorrente": avendo costatato in sede di deposito degli atti lo "stato desolante dell'inchiesta", egli rimprovera al Procuratore pubblico avv. __________ di non aver sentito testimoni, di omissione dell'esame di indizi, di mancato seguito a sue richieste di essere sentito, ecc., da una parte essendo "pacifico che egli non ha chiesto dei complementi d'inchiesta ad un magistrato cui si chiede la ricusa" e dall'altra apparendo evidente considerare la ricusa e le connesse indicazioni di prove da assumere quali formali richieste di complementi nel contesto dell'art. 196 CPP, per il principio "in maiore minus";
__________ ed il Procuratore pubblico avv. __________, ora investito della competenza, propongono la reiezione del reclamo, con argomentazioni di cui si terrà conto esplicitamente o implicitamente nel seguito del discorso;
la giurisprudenza di questo Ufficio ha stabilito che la notifica di chiusura dell'istruzione formale non è di principio soggetta ad impugnativa, in quanto il Procuratore pubblico non emette una decisione propria, ma unicamente costata l'avvenuto completamento della fase di acquisizione delle prove, così reso noto alle parti in forza della legge e precisamente dell'art. 197 CPP: questo principio soffre della sola eccezione di chiusura intempestiva per mancata assunzione di complementi di prova accolti, ma non esperiti nella loro integralità, oppure per pendenza di reclamo contro il loro rifiuto da parte del magistrato inquirente (v. decisioni 26 ottobre 1993 in re E.L., GIAR 150.93.7, e 17 ottobre 1994 in re J.K., GIAR 32.94.3; REP 1996 n. 115; nonché Niccolò Salvioni, cit., pag. 326);
è incontestabile che __________ non ha presentato complementi di inchiesta nel termine fissato dall'ordinanza del 29 dicembre 2000 e cioè entro il 17 gennaio 2001, ciò costituendo suo diritto ed onere, senza nessun riflesso sull'attività del magistrato inquirente nel frattempo oggetto di istanza di ricusa: semmai avrebbero potuto poi essere annullate le successive decisioni e azioni del Procuratore pubblico (rifiuto di assunzione dei complementi, esperimento degli stessi), in quanto ricusato dall'autorità all'uopo deputata (v. Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Schulthess Zurigo 2000, al n. 924), ricordando che il Tribunale federale nella sentenza citata del 19 luglio 2001 ha sottolineato che il colà ricorrente "poteva
rimediare alle pretese manchevolezze dell'istruzione formale presentando al magistrato inquirente un'istanza di complemento d'inchiesta, indicando i mezzi di prova ancora da assumere" (consid. 3c), e che la decisione presidenziale 2 maggio 2001 di rifiuto dell'effetto sospensivo in proposito aveva precisato "che l'esistenza di un eventuale motivo di ricusa comporta comunque lo stralcio dalla procedura delle decisioni e degli atti suscettibili di influire sul giudizio compiuti dal magistrato ricusato dopo l'inoltro della domanda di ricusazione (cfr. DTF 119 Ia 13 consid. 3a);
è ora pura fantasia sostenere che la domanda di ricusa vale quale richiesta di complementi istruttori (l'adagio "in maiore minus" può riferirsi solo a contenenti/contenuti di identica natura e finalità): a parte che né la Camera dei ricorsi penali né il Tribunale federale sono istituzioni giudiziarie deputate all'assunzione di prove, in quegli allegati (domanda di ricusa, ricorso di diritto pubblico) le carenze istruttorie erano avanzate essenzialmente nell'ottica di dimostrare il Procuratore pubblico avv. __________ quale iudex inhabilis, con puntuale smentita in proposito da parte delle autorità adite, e d'altro canto il termine per la presentazione di eventuali nuovi mezzi di prova era stato assegnato il 29 dicembre 2000, prima dell'inoltro della domanda di ricusa e doveva essere rispettato dalle parti senza veruna necessità di attività giurisdizionale del magistrato (peraltro ancora tenuta per valida a statuire sul mascheramento di nomi, come all'istanza urgente del 4 gennaio 2001 di __________);
abbondanzialmente si ricorda che la primitiva istanza di ricusa non era assistita da domanda di effetto sospensivo e che la Camera dei ricorsi penali ha considerato valido il deposito degli atti del 29 dicembre 2000;
tutte le censure mosse con il reclamo al Procuratore pubblico avv. __________ sono già state vagliate e respinte dalla Camera dei ricorsi penali e dal Tribunale federale, il quale ultimo ha segnatamente sottolineato che "al giudice della ricusa non compete … di esaminare la conduzione del processo, come se egli fosse un'istanza di appello: è infatti a questa Autorità che spetta innanzitutto correggere eventuali errori (DTF 116 Ia 135 consid 3a e rinvio)" (consid. 3b), e che __________ "poteva rimediare alle pretese manchevolezze dell'istruzione formale presentando al magistrato inquirente un'istanza di complemento d'inchiesta, indicando i mezzi di prova ancora da assumere (art. 196 cpv. 1 CPP/TI)" (consid. 3c), con successivo reclamo a questo giudice in caso di rifiuto;
né la situazione muta in presenza della denuncia penale sporta il 9 gennaio 2001, peraltro nota alle istanze superiori che hanno esaminato la domanda di ricusa (comunque il Tribunale federale avendo considerato "irrilevante" quella denuncia, in quanto successiva alla ricusa: consid. 3d): nei confronti di __________ non è stata promossa l'accusa e quindi non è per lui
insorto il rapporto giurisdizionale conferito dalla veste formale di parte quale accusato (art. 47 CPP: v. Niccolò Salvioni, cit., pag. 122), per cui non si ha motivo di estromissione da competenza, non bastando a ciò la sola denuncia o querela (si veda, per analogia, quanto esposto nella sentenza 19 luglio 2001 del Tribunale federale al consid. 3c);
scaduto inutilizzato il termine assegnato come all'art. 196 CPP, il Procuratore pubblico avv. __________ ben poteva (e doveva) costatare la definitiva chiusura dell'istruzione formale e darne conseguente avviso alle parti in ossequio all'art. 197 CPP: in carica sino al 31 agosto 2001, egli era legittimato ad esercitare le sue funzioni, indipendentemente dalla (discutibile) opportunità di trasmettere il procedimento ad altro magistrato inquirente (comunque inabilitato ad assumere nuove prove, non trovandosi nella situazione di ripresa dell'istruzione formale per altre, proposte dalle parti, secondo l'art. 196 cpv. 3 CPP), neppure tenuta in conto dal Tribunale federale, il quale non ha dato in proposito nessuna indicazione, lasciando "indecisa" la questione (consid. 1d), per decidere il merito;
il reclamo viene quindi respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), le spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG), unitamente a ripetibili per la controparte (art. 9 cpv. 6 CPP);
visti i citati articoli di legge, nonché gli art. 280 ss. CPP,
decide:
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 50.- sono a carico di __________.
__________ verserà la somma di fr. 300.- a __________, a titolo di ripetibili.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni di __________ e del magistrato inquirente);
avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni di __________).
Comunicazione alla Camera dei ricorsi penali, sede.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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