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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.43103
Data decisione, Autorità: 14.09.2001, GIAR
N. 431.2001.3 Lugano, 14 settembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 7/10 settembre 2001 da:
__________ __________, attualmente presso le Carceri pretoriali di __________
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 12 settembre 2001 dal Procuratore pubblico avv. __________;
viste le osservazioni 12/14 settembre 2001 dell'accusato, che contesta le argomentazioni del magistrato inquirente e ripropone le proprie motivazioni e conclusioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
__________ è stato arrestato la sera del 10 agosto 2001 presso il Ristorante __________, con promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di tratta di esseri umani, promovimento della prostituzione e infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri.
A mente degli inquirenti vi erano (e vi sono) concreti elementi di sospetto nei confronti dell'accusato istante e di altri suoi connazionali di aver organizzato l'immigrazione segnatamente dall'Ungheria e - per così dire - la gestione presso postriboli del Ticino di giovani donne, obbligate o indotte a prostituirsi a vantaggio pecuniario di quelli: né va dimenticato la concreta ipotesi che l'accusato si sia qui presentato sotto le mentite spoglie di suo fratello, nella realtà trattandosi di __________ - per ora continuiamo a nominarlo così, senza valenza di accertamento - nega qualsivoglia suo coinvolgimento in quelle attività, asseverando di essere venuto al __________ di __________ solo "per vacanze, per riposare e per guarire dalla polmonite", anche se "non è un bel posto, ma è buon mercato" (verbale di conferma dell'arresto 11 agosto 2001): più volte interrogato, egli ha ferreamente mantenuto questa posizione, anche in punto alle sue generalità e non senza qualche arroganza (verbale di polizia 7 settembre 2001, doc. __________ dell'inc. MP __________, secondo l'attuale numerazione: "Non ho altro da aggiungere alle mie dichiarazioni precedenti. Se la Polizia ritiene di avere elementi contro di me, mi faccia condannare, a me non interessa nulla. … D. proviamo invece a ragionare da persone adulte … R. non so se mi possa ritenere adulto. A proposito di quanto mi viene chiesto o contestato, dichiaro di aver già risposto e non intendo aggiungere altro").
La invero succinta istanza di libertà provvisoria si limita a confermare la proclamata identità di __________ ed a negare validità "alle accuse provenienti dal maggiore indiziato", con assenza di altri elementi accusatori.
Il Procuratore pubblico ha formulato preavviso negativo sulla base di indicazioni testimoniali che da un lato indicano l'accusato quale __________ (essendo peraltro ancora oggetto di verifiche) e dall'altro lo dimostrano partecipe a traffici di prostitute. In questo contesto sono evidenti le necessità istruttorie, per il grave pericolo di collusione, nonché il pericolo di fuga di uno straniero senza nessun apprezzabile contatto con il nostro territorio.
Premessa la disponibilità "di ben poche informazioni per potersi pronunciare con piena cognizione di causa", nelle osservazioni al preavviso negativo l'accusato istante argomenta l'insufficienza dei dubbi sulla sua identità, l'assenza dei presupposti rigidi per ritenerlo colpevole di promovimento della prostituzione (con l'interesse di __________ di scaricare proprie responsabilità su altri), il ritardo nella formulazione delle contestazioni, la mancata concretezza dell'ipotizzato inquinamento delle prove, l'eventualità di solo decreto d'accusa per infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, per postulare la concessione della libertà provvisoria, in via subordinata con perdurare del carcere preventivo fino e non oltre il 30 settembre 2001.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione ed il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128; si veda anche, per tutto quanto sopra esposto: REP 1998 n. 103).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale.
4.1
Va innanzitutto affermato che l'accertamento dell'identità dell'accusato istante ha sicura importanza nel contesto dell'intera inchiesta: infatti __________ fu più volte qui in Ticino, anche a frequentare postriboli, come utente e come protettore: e si tratta di circostanze contestate al preteso __________ (v. ad esempio il verbale di polizia 7 settembre 2001, doc. __________), che si atteggia anche a stupore per tali frequentazioni del fratello (v. verbale di polizia 14 agosto 2001, doc. __________ pag. 7). Ora, in attesa di altri accertamenti, più elementi portano alla verosimile conclusione che l'accusato istante sia __________, ed in particolare: è poco
credibile, per non gemelli, la vantata assomiglianza, addirittura con identica vistosa cicatrice vicino alla tempia sinistra (attribuita dall'interessato a lesione del forcipe al momento della loro rispettiva nascita: verbale di polizia citato, pag. 6); il testimone __________ ha riconosciuto in fotografia l'accusato istante, qui a suo tempo presente ("… parecchie volte al __________, dove lavorava la sua donna di nome __________, che riconosco nella foto segnaletica …", verbale di polizia __________, doc. __________, pag. 7, confermato al Procuratore pubblico nel verbale 23 agosto 2001, doc. __________, pag. 3); ricordato che __________ ha ammesso gli addebiti nel campo della prostituzione (a partire dal verbale di polizia 21 agosto 2001, doc. __________ pag. 2), egli ha poi anche ammesso che il suo attuale compare è __________ e non __________, senza peraltro altrimenti aggravarlo più di quel tanto (v. verbali di polizia 31 agosto 2001, doc. __________, pag. 1, e 6 settembre 2001, doc. __________ pag. 6).
Per quanto qui di valore, discende allora che l'accusato già nel passato si è occupato di prostitute, trasferite, seguite, controllate e sfruttate, e che la sua nuova presenza qui aveva gli stessi scopi, semplicemente ricordando che __________ non è luogo di villeggiatura, che il Ristorante __________ è notorio punto di riferimento per la prostituzione e che vi si trovava nella buona compagnia di __________ (nonché, al momento dell'arresto, di due donne, una marocchina ed una ungherese, troppo esotiche per quei posti). Per il momento le ipotesi di reato formulate dal Procuratore pubblico hanno sufficiente concretezza, riservato l'esito dell'istruttoria formale e poi la definizione da parte del giudice del merito.
4.2
Questa situazione sottolinea l'ovvietà di indagini approfondite, come in corso, vuoi in ordine all'identità dell'accusato istante, vuoi per l'accertamento delle sue attività. Altrettanto pacifica è l'esistenza di pericolo di collusione, specie con quelle buone donne, che sono state per un verso o per l'altro in contatto con __________ /__________.
4.3
Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui
dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
L'accusato istante è cittadino straniero, senza nessun particolare legame con il nostro territorio, salvo l'agire delittuoso inquisito, e si trova confrontato con un procedimento penale da non sottovalutare nelle sue conseguenze. E' quanto basta, soprattutto al cospetto di pervicace reticenza, per ritenere con tutta concretezza, che egli sceglierebbe il volontario allontanamento.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante l’atteggiamento inutilmente defatigatorio dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte.
Si aggiunge qui che, a parare difetto di sua informazione, è la difesa che deve farsi attiva nei modi consentiti dal codice di rito, così anche da meglio determinarsi nei suoi passi processuali (peraltro da alcune settimane il patrocinatore fruisce di permessi di visita liberi e permanenti: doc. 26).
Non entrando in considerazione una limitazione nel tempo della durata del carcere preventivo, come proposto in via subordinata, l’istanza - ai limiti della ricevibilità per la scarna motivazione
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’istante;
Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP __________ di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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