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Numero d'incarto:
INC.2001.2204
Data decisione, Autorità:
18.09.2001, GIAR
N. 22.2001.4 M Lugano,
18 settembre 2001
N. 23.2001.6 M
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per
statuire sul reclamo inoltrato in data 28 giugno 2001 dal
Titolare
conto __________ c/o Banca __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________)
avverso il
decreto di perquisizione e sequestro 11 giugno 2001, emanato dal Procuratore
Pubblico nell’ambito dell’inchiesta a carico di __________ e __________;
preso atto che il reclamante, con scritto 4 luglio 2001,
ha comunicato l’avvenuta revoca dell’ordine avversato, con conseguente ritiro
del reclamo;
ritenuto,
allora, che l’avvenuto ritiro del reclamo in questione può essere constatato
con la presente decisione, esente da tassa e spese di giustizia, e senza
attribuzione di ripetibili (l’esito del reclamo essendo il frutto di un accordo
fra il magistrato inquirente ed il reclamante);
decide:
-
Il
reclamo è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.
-
Non
si prelevano tassa né spese giudiziarie, e non vengono attribuite ripetibili.
-
Contro
la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. dott. __________, per il reclamante;
Procuratore Pubblico avv. __________.
- Comunicazione
per conoscenza:
avv. __________, per sé e per la Banca __________;
avv. __________, per sé e per l’accusato __________;
avv. dott. __________, per sé e per l’accusato __________.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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