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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.76502
Data decisione, Autorità: 31.01.2001, GIAR
N.765.2000.2 L Lugano, 31 gennaio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 22 gennaio 2001 da
____________, attualmente presso le Carceri pretoriali di Bellinzona
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 26/29 gennaio 2001 dal Procuratore pubblico avv. __________;
viste le osservazioni 31 gennaio 2001 dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
____________ venne arrestato dopo la mezzanotte del 5 dicembre 2000, scovato all'interno di uno stabile, dove - a suo dire - era penetrato in combutta con altri senza neppure essendo al corrente della prevista refurtiva (v. rapporto di arresto e annesso verbale, doc. 1 - secondo l'attuale numerazione - dell'inc.
__________, e verbale di conferma dell'arresto, doc. 7): nei suoi confronti è stata quindi promossa l'accusa per titolo di furto, danneggiamento e violazione di domicilio (doc. 3).
Dopo aver comunque riconosciuto quella sua partecipante presenza a scopo di furto ha negato altre precedenti operazioni del genere (verbale di polizia 6 dicembre 2000: "A domanda rispondo che non ho mai commesso furti in Svizzera"), a partire dal 12 dicembre 2000, ____________ ha via via ammesso la sua collaborazione a numerosi furti. Complessivamente e per quanto sin qui accertato, l'accusato istante ha così commesso con altri 14 furti di autovetture e 4 di parti staccate di automobili, 6 furti con scasso in automobili e in magazzini e 3 furti d'uso: il valore della refurtiva ammonta ad oltre fr. 350'000 (v. riassunto del 24 gennaio 2001, doc. 50)
L'istanza di libertà provvisoria sottolinea la conclusione delle indagini, grazie alla collaborazione degli accusati, anche spontanea, con comportamento processuale quindi "eccezionalmente positivo": d'altro canto, nonostante l'apparenza del numero di furti commessi, la loro sostanza "non si configura certo tra le più gravi", tanto da poter prevedere la sospensione condizionale della pena. Non vi è pertanto più pericolo di collusione, mentre prevalgono l'opportunità ed anche la necessità di riprendere l'attività lavorativa (che arrischia di perdere), la residenza stabile a pochi chilometri dal confine con la Svizzera e l'inconsistenza dei precedenti ad escludere pericolo di fuga e di recidiva.
Sinteticamente il preavviso negativo del Procuratore pubblico rinvia alla gravità degli addebiti, con la necessità di procedere agli interrogatori istruttori conclusivi, e fa cenno di riserva della prognosi, da valutare in aula in uno con il pericolo di recidiva. Vi è comunque pericolo di fuga, per la situazione personale dell'accusato istante. In ogni modo il principio di proporzionalità è rispettato.
____________, nelle sue osservazioni al preavviso negativo, assevera che il magistrato inquirente non ha sostanziato alcun presupposto a giustificazione del mantenimento del carcere preventivo, a parare il pericolo di fuga potendo bastare il versamento di una cauzione. Per quanto concerne la proporzionalità, questa sarà violata, per i tempi lunghi di aggiornamento del processo, "tenendo conto del notorio carico di lavoro del Tribunale penale".
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva e quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, sino al dibattimento processuale. E sono preminenti rispetto alla pur comprensibile preoccupazione per il posto di lavoro
4.1
Gravi e concreti indizi di colpevolezza emergono dalle ammissioni dello stesso accusato istante e non sono ovviamente contestati, per cui bastano i riferimenti in entrata. I reati commessi non vanno tuttavia banalizzati, come preteso
nell'istanza: si è trattato infatti di un'attività criminosa finalizzata e importante per numero di colpi messi a segno, con costanza e ripetitività, dai risultati alquanto impressionanti per il valore complessivo della refurtiva.
4.2
Neppure si può dire che ____________ sia stato pienamente collaborante, come rilevato sopra, e l'istruttoria deve essere ancora conclusa con i dovuti chiarimenti dinnanzi al Procuratore pubblico (che si vogliono solleciti), eventualmente con confronti da eseguire senza tema di collusione, nell'interesse di puntuale accertamento della verità, anche a vantaggio degli stessi accusati.
4.3
L'illustrato comportamento criminoso consente di considerare dato il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).
In questo ambito il peso deriva dall'elevato numero di azioni finalizzate a preciso profitto, senza alcuna remora né ritegno, così che l'ottenimento della libertà provvisoria - dopo relativamente breve carcerazione - sarebbe tale da infondere sentimento minimalista su quanto commesso, se non addirittura di impunità, allora con facile ricaduta negli stessi reati.
4.4
Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati
comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
____________ è cittadino straniero senza particolari contatti con il nostro territorio, salvo quelli deleteri del reato, e si trova confrontato con gravi addebiti, che fanno verosimile corrispondente rilevante sanzione. Così la latitanza sarebbe per lui effettivamente scelta da privilegiare. Ed in questa prospettiva a poco serve una cauzione, proposta con le osservazioni al preavviso negativo senza quantificazione.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito (per i cui tempi valgono quelli di legge), in un procedimento che risulta essere condotto senza soluzione di continuità, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte, nonché della prevedibile pena privativa della libertà.
E certamente il Procuratore pubblico provvederà a chiudere la fase predibattimentale in tempi brevi nel rispetto della sollecitudine voluto dalla legge (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’istante;
Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP __________ di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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