AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.63804
Data decisione, Autorità: 26.01.2001, GIAR
N. 638.2000.4 L Lugano, 26 gennaio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo presentato il 25 gennaio 2001 da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro il rifiuto 12 gennaio 2001 del Procuratore pubblico avv. __________ di revocare sequestri bancari divenuti privi di oggetto;
atteso che l'esito del gravame non necessita di prese di posizione del magistrato inquirente e delle controparti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato,
in fatto e in diritto:
che
nel procedimento penale aperto contro __________ per titolo di truffa e infrazione alla legge federale sulla concorrenza sleale, il Procuratore pubblico ha disposto il 7 novembre 2000 il sequestro di averi bancari dell'accusato sino a concorrenza di cinque milioni di franchi;
contro detto provvedimento, __________ si è qui aggravato con reclamo 23 novembre 2000 (inc. GIAR 638.2000.2), in attesa di prossima decisione: nelle sue osservazioni 4 dicembre 2000, il magistrato inquirente ha fatto presente:
"E' vero che l'ordine impugnato postula il sequestro di averi patrimoniali fino a concorrenza di fr. 5'000'000.--. Ciò significa che se dovessero essere bloccati averi per un importo superiore, la parte eccedente l'importo oggetto dell'ordine verrebbe sbloccata. In realtà il modo di procedere più logico sarebbe stato quello di chiedere all'accusato di mettere a disposizione una somma siffatta; questa ipotesi non è tuttavia stata presa in considerazione dal sottoscritto, stante l'atteggiamento processuale assunto finora da parte di __________. Al riguardo verranno in ogni caso presi contatti con il patrocinatore del reclamante; degli esisti degli stessi verrà data tempestiva comunicazione a questo Giudice"
evidentemente senza alcun riconoscimento di merito e solo per ragioni pratiche, il reclamante ha accettato di ricondurre il sequestro all'importo in discussione, come alla seguente comunicazione 22 dicembre 2000 del suo patrocinatore:
"Nella mia qualità di patrocinatore del signor __________ nonché della ditta , richiamato il nostro colloquio telefonico, Le comunico che l' in Zurigo, mediante raccomandata di data odierna, si è impegnata con riferimento al menzionato ordine a tener bloccato sul conto N. __________ della ditta __________ AG l'importo di CHF 5'000'000.--.
La invito pertanto a voler disporre con cortese sollecitudine affinché ogni altro conto venga sbloccato"
alla sollecitazione 10 gennaio 2001 di __________ di provvedere a revocare i sequestri ormai esuberanti, il Procuratore pubblico ha opposto il rifiuto 12 gennaio 2001, nei seguenti termini:
"Non provvederò a comunicare a tutte le banche destinatarie dell'ordine di perquisizione e sequestro 7 novembre 2000 che lo scopo con esso perseguito è stato raggiunto. Tale ordine era infatti proporzionato agli addebiti ritenuti a carico del suo mandate.
Emanerò pertanto decisioni di dissequestro quando saprò dalle banche direttamente o per il suo tramite quali conti sono stati colpiti dall'ordine in parola. Al momento sono nell'impossibilità di procedere
in questo senso dato che è pendente un reclamo al GIAR e che, di conseguenza, una serie di istituti bancari non mi hanno comunicato nulla circa l'esito delle loro ricerche"
non occorre molto per ritenere del tutto fondato il presente reclamo contro questo rifiuto e ciò secondo logica, economia di giustizia, rispetto delle proprie decisioni: essendo chiaro che al Procuratore pubblico premeva e preme bloccare l'importo di cinque milioni di franchi, si ha che ciò è avvenuto per mirata disponibilità del gravato (ferma restando la possibilità di sua formalizzazione da parte del magistrato inquirente e con riserva dell'esito del reclamo del 23 novembre 2000) ed allora tutti gli altri interventi presso istituti bancari, derivati dall'ordine del 7 novembre 2000, si avverano privi di oggetto e vanno revocati da parte del magistrato inquirente con puntuale comunicazione ai destinatari;
il reclamo è di conseguenza accolto, senza conseguenza di spese giudiziarie e con il riconoscimento al reclamante di congrue ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP), a carico dello Stato;
richiamati gli art. 280 e rel. CPP,
decide:
Il reclamo è accolto come ai considerandi.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Al reclamante sono riconosciuti fr. 280.- per ripetibili, a carico dello Stato.
Intimazione:
PP avv. __________;
avv. __________ per conoscenza.
avv. __________ per __________;
avv. __________ per __________;
avv. __________ per __________;
avv. __________ per __________;
avv. __________ per __________;
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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