AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.46304
Data decisione, Autorità: 26.01.2001, GIAR
N. 463.2000.4 L Lugano, 26 gennaio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza presentata il 17 gennaio 2001 dal
Procuratore pubblico straordinario dott. __________
intesa ad ottenere la proroga di due mesi del carcere preventivo cui è astretto
____________, attualmente presso l'Ospedale civico di Lugano
(patrocinato dall'avv. __________)
nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di complicità in corruzione passiva e infrazione ripetuta alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
viste le osservazioni 25 gennaio 2000 dell’accusato, che postula la reiezione dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
____________, già privato della libertà personale a Zurigo (Rumlang) per pendente procedura estradizionale promossa dalla competente autorità penale italiana, è stato arrestato il 6 agosto 2000 nel contesto del procedimento affidato al Procuratore pubblico straordinario per sospetta connivenza con l'ex ____________ e con l'avv. ____________, che nel frattempo si è sposata con quest'ultimo, in relazione a non trasparenti transazioni finanziarie e di interessamento in procedure nelle competenze del coaccusato ____________, allora Presidente del Tribunale penale cantonale. In sostanza la promozione dell'accusa per titolo di corruzione attiva nei confronti di ____________ era fondata sui contatti tra questo accusato e ____________ con comunicazioni di notizie riservate concernenti una procedura di confisca, riguardante ____________, e sull'erogazione di asseriti prestiti dell'ordine di mezzo milione di franchi all'avv. ____________ (v. verbali 7 agosto 2000 dinnanzi al magistrato inquirente e di conferma dell'arresto dinnanzi a questo, class. PPS 7/7.1 n. 19 e 20).
Il seguito delle emergenze istruttorie ha portato alla precisazione delle imputazioni in complicità in corruzione passiva aggravata (art. 25 CP in relazione al previgente art. 315 CP) ed in infrazione ripetuta alla LDDS (art. 23), come alle corrispondenti promozioni dell'accusa del 9 novembre e del 5 dicembre 2000 (class. PPS 11, n. 11 e 21). Mentre il secondo reato concerne entrate e permanenze irregolari di ____________ sul territorio svizzero, l'aiuto prestato ad atti corruttivi si inserisce nel concreto interesse dell'ex ____________ di poter ricevere gran parte di una somma che sarebbe stata dissequestrata giudizialmente a favore di ____________.
Questo, oltre a confermare l'arresto all'udienza del 7 agosto 2000 ("considerata l'esistenza a carico dell'accusato di gravi e concreti indizi di colpevolezza come alla promozione dell'accusa, rilevabili dagli atti istruttori, nonché la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico e segnatamente: il pericolo di fuga, l'accusato essendo cittadino italiano, con interessi all'estero, confrontato con divieto di entrata ed oggetto di procedura estradizionale [e] i bisogni dell'istruzione e segnatamente il pericolo di collusione"), ha respinto un'istanza di libertà provvisoria con decisione 23 novembre 2000 (inc. GIAR 463.2000.3), avendo considerato che "… vi sono da un lato sufficienti indizi di reato, ____________ avendo ammesso di aver fatto da tramite tra l'allora ____________ e ____________ per favorire la rimessa al primo di un importante somma di denaro da dissequestrare nel contesto di un procedimento di confisca nella competenza dello stesso ____________ (v. verbale ____________ dell'11 agosto 2000, pag. 6 ss.; confronto
____________ / ____________ del 17 agosto 2000 e verbale 13 ottobre 2000 di ____________), e dall'altro vi è palese pericolo di fuga, anche solo pensando agli esiti della tuttora pendente procedura di estradizione (per contro non ricorrono obbiettivamente bisogni dell'istruzione)".
Ritenuta chiusa l'istruzione formale, con decreto 15 dicembre 2000 (class. PPS 11, n. 22), il Procuratore pubblico straordinario ha disposto il deposito degli atti a norma dell'art. 196 CPP, con termine scadente il 19 gennaio 2001.
Con l'istanza in oggetto, il Procuratore pubblico straordinario chiede la proroga di due mesi del carcere preventivo, al quale è astretto l'accusato ____________, a ragione dell'evasione di eventuali complementi di prova proposti dalle parti, ritenuto che continuerà ad operare con la massima celerità, così da emanare l'atto di accusa in tempi brevi dopo la definitiva chiusura dell'istruzione formale. Rilevata la gravità degli addebiti, in particolare come emersi dal confronto tra ____________ e ____________ (v. verbale del 17 agosto 2000, class. PPS 7/7.1, n. 6 risp. 24) con un accordo corruttivo dell'ordine di almeno fr. 800'000.-, per cui sono dati gravi e concreti indizi di colpevolezza, il magistrato inquirente sostiene esistenza di pericolo di fuga per un accusato in attesa di estradizione e già colpito da divieto di entrata e paventa possibilità di collusione "a dipendenza di preannunciati complementi d'istruzione".
Con le sue osservazioni, ____________ chiede in limine la convocazione ad un'udienza, ritenuta "indispensabile oltre che utile" al convincimento di questo, nonché acquisizione documentale e testimoniale di dati medici sulla sua carcerabilità. Nel merito evidenzia il ridimensionamento delle accuse nei suoi confronti, con ruolo secondario rispetto all'autore principale, che pure - come altri - si trova in libertà, e sottolinea la sua collaborazione. E' bensì in corso la procedura estradizionale, ma questa non può essere causa della detenzione del resistente e non pregiudicherà la sua presenza al processo, nel suo stesso interesse. Quindi, avuto presente che la possibile pena verrà posta al beneficio della sospensione condizionale, non vi è nessun pericolo di fuga, come è escluso quello di collusione. La protrazione della carcerazione urta poi con il suo stato di salute e non rispetta il principio di proporzionalità.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto,
perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, segnatamente per evitare collusione, ed il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Considerata superflua un'udienza per la sufficienza dello scambio degli allegati, si ha pertanto che, nella situazione personale e processuale in discorso, la convergenza dei presupposti di legge, come esplicitati ed approfonditi dalla prassi e dalla giurisprudenza, legittima e giustifica il perdurare della cautelare privazione della libertà personale, cui è astretto ____________.
4.1
La presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza non sono revocati in dubbio, salvo - per la difesa - a minimizzarli in relazione al ridimensionamento delle accuse. Anche per evitare pregiudizio al seguito processuale, basta in proposito quanto riassunto in entrata, né è qui luogo per disquisire sulle qualifiche giuridiche del comportamento di ____________, essendo in ogni modo opportuno osservare che, se pure la complicità è una diminuente, il prestarsi a manovre corruttive di un ____________ e per importi considerevoli (la metà di quanto sarebbe stato dissequestrato a favore di ____________ e cioè circa fr. 800'000.-) è di particolare rilievo oggettivo e soggettivo.
4.2
Mentre di poco spessore è il presupposto del pericolo di collusione, quando gli accertamenti essenziali sono stati assicurati e non è posta in discussione la materialità dei fatti, ha pregio quello del pericolo di fuga, per il quale i criteri determinanti di giudizio sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
____________ è cittadino straniero, oggetto di divieto di entrata sul territorio svizzero (punto rispettato), confrontato con procedura estradizionale e coinvolto nel presente procedimento - come detto sopra - in modo sicuramente grave che assolutamente non permette di avere per sicura la sospensione condizionale della pena. La conclusione alternativa della richiesta di estradizione - in caso di reiezione dell'istanza in discussione - sarebbe ben concretamente tale da sottrarre l'accusato alla nostra giustizia: in caso di accoglimento, egli verrebbe indilatamente consegnato alle autorità penali richiedenti, mentre nell'altro, di rifiuto, egli avrebbe maggior interesse alla latitanza rispetto al rischio di una condanna con possibile sua esecuzione.
Per quanto illustrato sopra in punto alla gravità delle imputazioni, nell'ambito di un'istruttoria complessa non da ultimo per le reticenze e le divergenze tra i protagonisti, ed avuto presente che la privazione della libertà personale sofferta da ____________ si è confusa con quella della procedura estradizionale, il principio di proporzionalità risulta rispettato, anche con la contenuta proroga ora postulata.
Quanto alla carcerabilità sotto il profilo dello stato di salute dell'accusato, si ripetono i rilievi della decisione del 23 novembre 2000: si tratta di problema di esclusiva competenza clinica, se del caso da verificare peritalmente per moto del Procuratore pubblico straordinario rispettivamente delle autorità giudiziarie che verranno successivamente investite del procedimento. Ed allora qui non servono accertamenti medici.
Di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta come proposta dal magistrato inquirente, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto ____________ è prorogato di due mesi e cioè sino al 5 aprile 2001, compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’istante;
Procuratore pubblico straordinario dott. __________ (con copia delle osservazioni dell’accusato);
Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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