AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.79703
Data decisione, Autorità: 25.01.2001, GIAR
N. 797.2000.3 L Lugano, 25 gennaio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 16/17 gennaio 2001 da
____________, attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinato dall’avv. __________)
e qui trasmessa il 22/23 gennaio 2001 con preavviso negativo dal Procuratore pubblico avv. __________;
viste le osservazioni 23 gennaio 2001 dell’accusato, che in via principale si riconferma nell’istanza, ammettendo in via subordinata la continuazione del carcere preventivo per il breve tempo necessario ad accertamenti psichiatrici;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
____________ venne arrestato il 16 dicembre 2000 a Zurigo, con l'imputazione di incendio intenzionale, per avere il giorno precedente dato fuoco a due rustici in quel di __________, uno dei quali di proprietà della ex moglie;
l'accusato sin dal primo interrogatorio, dinnanzi alla Polizia criminale di Zurigo (cfr. allegato al doc. 4 dell'inc. MP __________), ha ammesso la sua esclusiva responsabilità con tutti i dettagli dell'operazione, confermati poi nei successivi verbali;
con decreto 4 gennaio 2001, il Procuratore pubblico ha sottoposto ____________ a perizia psichiatrica, affidata ai dott. ____________ e __________ (doc. 26);
la libertà provvisoria è stata chiesta in considerazione dell'assenza di pericolo di fuga, per le attività professionali dell'accusato (che devono poter riprendere al fine di evitarne "collasso totale") e per le sue relazioni interpersonali nel paese di domicilio, ed anche di quello di collusione per la completata raccolta delle prove: anche un'eventuale sospetto di pericolosità è da escludere per il buon comportamento tenuto in carcere;
il Procuratore pubblico ha espresso preavviso negativo a ragione dei bisogni dell'istruzione (intesa a chiarire i rapporti finanziari ed assicurativi relativi al rustico della ex moglie) e soprattutto del pericolo di recidiva ipotizzato dal perito psichiatrico dott. ____________, che va approfondito;
nelle sue osservazioni al preavviso negativo, l'accusato si conferma nell'istanza, considerando insufficienti gli asseriti bisogni dell'istruzione al mantenimento del carcere preventivo, mentre la pericolosità avanzata dal perito psichiatrico è minima e non sta quindi in rapporto di proporzionalità con l'avversata misura cautelare: al più ed in via subordinata, viene chiesta l'assegnazione di un breve termine ai periti psichiatrici per esprimersi in proposito;
l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione ed il pericolo di recidiva, eventualmente sotto la specie della pericolosità: l'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381) e l'approfondimento dei menzionati presupposti con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss), questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringendo la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128);
l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpabilità non lasciano dubbi
per la piena confessione dell'accusato, suffragata dalle emergenze oggettive
della vicenda: certo è peraltro che si tratta di fattispecie preoccupante,
nelle motivazioni ("Ich wollte einen Schlusspunkt setzen und will mich
von allem zurückziehen. Ich hoffe, im Gefängnis meine Ruhe zu finden",
disse l'accusato nel primo verbale annesso al doc. 4, per ribadire poi nel
verbale di polizia doc. 11: "Volevo … commettere quello che io
definisco un
il presupposto riferito ai bisogni dell'istruzione non è più sostenibile: già si è detto dell'ampia confessione, mentre gli accertamenti di contorno (di relativo interesse) possono essere assunti senza pericolo di collusione, tanto più che i rapporti finanziari con la ex moglie ed assicurativi concernenti il rustico incendiato troveranno voce nella corrispettiva documentazione;
è per contro comprensibile e da tutelare la preoccupazione del Procuratore pubblico in ordine allo stato mentale di ____________, con l'eventualità di ricaduta, e la perizia in corso, come giustamente rilevato dalla difesa (lettera 5 gennaio 2001, doc. 32), è intesa anche a trovare chiarimento sulla pericolosità dell'accusato e sull'opportunità di misure di contenimento e/o di cura: ora in proposito il perito dott. ____________ ha rilasciato un preavviso di valenza negativa (v. lettera 18 gennaio 2001, doc. 44):
"Il quadro clinico del signor ____________ presenta una piscopatologia sicura, anche se non di grande risalto ad un esame superficiale. Sono riscontrabili lievi turbe formali del pensiero e più consistenti disturbi del contenuto, mentre che l'affettività appare dominata da una carica aggressiva di una certa importanza, al momento attuale controllata, influenzata da un'ideazione a sfondo rivendicativo-querulomanico e forse con spunti di fanatismo.
Si impone una rivalutazione più oculata che potrà essere effettuata nei prossimi giorni. Al momento attuale ritengo che una certa pericolosità, per quanto minima, non possa essere del tutto esclusa, non tanto nell'immediato futuro quanto a medio-lungo termine. Al riguardo conto di potermi esprimere con maggiore ricchezza di elementi nel corso dei prossimi 8-10 giorni."
questa pericolosità, nel senso di ricaduta in comportamenti criminosi, corrisponde al presupposto del pericolo di recidiva, che appunto deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7);
come visto il perito psichiatrico si esprimerà entro breve, per cui è rispettato il principio di proporzionalità: spetterà poi al Procuratore pubblico di prendere le conseguenti e confacenti sue decisioni;
l’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’istante;
Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni dell’istante e con gli atti dell’incarto MP __________ di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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