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Numero d'incarto:
INC.2000.15101
Data decisione, Autorità:
23.01.2001, GIAR
N. 151.2000.1 L Lugano,
23 gennaio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo
presentato l'8 marzo 2000 da
__________,
(patrocinato dall'avv.
__________)
contro la decisione 25/28
febbraio 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, in quanto ha
concesso libero accesso agli atti alla parte civile ed ha respinto l'istanza di
dissequestro di un conto presso la Banca __________ nel procedimento pendente contro
il reclamante per titolo di truffa;
viste le osservazioni 17 marzo
2000 della ditta __________ S.A., Lussemburgo (costituitasi parte civile
con il patrocinio dell'avv. __________), e 23 marzo 2000 del magistrato
inquirente, concordemente concludenti per la reiezione del reclamo;
osservato che la decisione del
reclamo è stata rinviata alla conclusione della coeva procedura di ricorso
contro la promozione dell'accusa;
preso atto del verbale 19 gennaio
2001 dinnanzi al Procuratore pubblico con le seguenti dichiarazioni:
"L'avv.
__________ e l'avv. __________ dichiarano al PP che ieri è stato raggiunto un
accordo transattivo che regola in maniera globale i rapporti fra le parti sia
per quanto attiene le relazioni commerciali passate, sia relativamente ai
rapporti futuri.
L'avv.
__________ dichiara ritirare entrambi i gravami citati; chiede al
PP di trasmettere alle autorità adite copia del presente verbale.
Il PP e
l'avv. __________ prendo(no) atto di tale dichiarazione e postulano lo stralcio
delle procedure ricorsuali in corso.";
considerato conseguentemente che
il reclamo è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli,
senza seguito di spese giudiziarie e ritenuto come il silenzio in proposito
valga compensazione delle ripetibili;
richiamati gli art. 280 e rel.
CPP,
decide:
Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si attribuiscono ripetibili.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante;
avv. __________, per sé e per la parte civile;
Procuratore pubblico avv. __________, sede (rif. inc. MP
__________).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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