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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.1999.5103
Data decisione, Autorità: 10.01.2001, GIAR
N. 51.99.3 L Lugano, 10 gennaio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sul reclamo presentato il 28 dicembre 2000 da
__________, ora in carcere estradizionale
(patrocinato dall’avv. __________)
contro la decisione 21 dicembre 2000 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha respinto le richieste di complemento di prove nel procedimento penale pendente contro il reclamante per infrazioni alla legge federale sulla dimora e in domicilio degli stranieri e per minaccia;
preso atto della comunicazione 3 gennaio 2001 del magistrato inquirente, che si conferma nella decisione impugnata;
atteso che per l’esito del gravame si può prescindere dal chiedere osservazioni al querelante __________, Lugano (patrocinato dall’avv. __________);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto:
che:
dal 24 gennaio 1999, rispettivamente dall’8 aprile 1999, sono pendenti, presso il Ministero pubblico ticinese, nei confronti di __________ due procedimenti, uno per titolo di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (inc. MP __________) e uno per titolo di minaccia (inc. MP __________);
dal 29 ottobre 1998 è pure pendente un procedimento, sempre per infrazione alla LDDS, avviato nella Svizzera tedesca, per il quale è stato fatto il deposito atti congiuntamente agli altri due incarti (inc. MP __________);
in data 18 dicembre 2000 il reclamante ha inoltrato una richiesta di complementi d’inchiesta, in merito all’infrazione alla LDDS nella Svizzera tedesca, il confronto con alcune delle persone trasportate e, in merito alla querela per minaccia, il confronto con il querelante;
il magistrato inquirente ha motivato il suo rifiuto in sostanza considerando che “sui fatti essenziali e rilevanti per il presente procedimento non vi sono lati oscuri”, aggiungendo che, per quanto riguarda le differenti versioni tra querelante e querelato, le stesse sarebbero del tutto scontate in procedimenti del genere, mentre, per quel che riguarda il confronto richiesto con le persone trasportate clandestinamente, queste ultime non sarebbero più reperibili siccome nel frattempo allontanate dalla Svizzera;
con tempestivo reclamo, prodotto dall’accusato per cui è pacifica la sua legittimazione (e quindi la ricevibilità, come agli art. 280 ss. CPP), __________ lamenta il rifiuto dei complementi di prova richiesti, asseritamente necessari per chiarire le incertezze istruttorie: con le sue osservazioni al gravame, il Procuratore pubblico si è limitato a confermare la propria decisione, ritenendola adeguatamente motivata,
per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art.
60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr.122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5);
questo giudice non trova elementi tali da giustificare in alcun modo una decisione diversa da quella del Procuratore pubblico: in effetti la sussistenza di divergenze sulle modalità di entrata nel nostro Paese dei vari clandestini __________ non potrebbe in alcun modo inficiare gli atti di inchiesta contro __________, ritenuto che appare acclarato come egli abbia in pratica organizzato il loro trasporto sul territorio elvetico, dietro un compenso più che elevato, mentre per quanto concerne il richiesto confronto per il reato di minaccia tra querelante e querelato, esso non appare visibilmente idoneo, come rettamente rilevato dal magistrato inquirente, a mutare la sostanza degli accertamenti probatori atti a determinare il giudizio nelle sue competenze;
il reclamo si rivela quindi del tutto infondato e viene pertanto integralmente respinto con la presente decisione definitiva: tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG) sono a carico del reclamante, ritenuta la sua completa soccombenza;
visti i citati articoli di legge,
decide:
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di 50.- sono a carico del reclamante.
La presente decisione é definitiva.
Intimazione:
al Procuratore Pubblico avv. __________ (con gli incarti di ritorno);
all'avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);
all’avv. __________, per sé e per __________.
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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