AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2002.43604
Data decisione, Autorità: 19.12.2002, GIAR
N.436.2002.4 Lugano, 19 dicembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 10/11 dicembre 2002 da
____________, attualmente detenuto presso il PCT,
(rappresentato dall'Avv. __________)
e qui trasmessa il 16 dicembre 2002, con preavviso negativo, dal Procuratore pubblico __________;
viste le osservazioni della difesa (17 dicembre 2002);
visti gli atti dell'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto
A.
Per quanto concerne i fatti dell'inchiesta, si può far capo a quanto ricordato in precedente giudizio:
"____________ è stato arrestato il 6 agosto 2002, con contestuale promozione d'accusa, per i reati di cui agli artt. 180, 181, 189 CP e infrazione alla LDDS, per fatti commessi nel corso del 2002 ai danni dell'amica (ed in parte convivente) ____________, rispettivamente a partire dal 2000 (doc. 1 e 2 inc. GIAR 436.2002.1).
L'arresto è stato confermato da questo giudice il 7 agosto 2002, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione, pericolo di fuga e di recidiva (doc. 4 dell' incarto citato)
Riassuntivamente, ____________ è accusato di aver soggiornato a Lugano, senza i relativi permessi, ininterrottamente da circa 2 anni e, soprattutto, di aver imposto, nel corso del 2002 e a più riprese, atti sessuali (in particolare coiti orali) alla convivente (rispettivamente ex convivente) _____________ che avrebbe pure ripetutamente minacciato di morte, comunque di atti contro la sua incolumità, con scritti, telefonate e percosse (cfr. vari verbale PS e PP di ____________)."
(Sentenza 23 settembre 2002, inc. GIAR 436.2002.2)
B.
Con scritto del 4 dicembre 2002, indirizzato al suo legale, ____________ afferma che l'inchiesta ha esaurito il suo iter e chiede se non sia giunta l'ora di emanare un atto d'accusa o altro provvedimento compatibile con le ragioni dello stato detentivo; ritiene, inoltre, che sia il momento di chiedere la concessione della libertà provvisoria evidenziando il (suo) precario stato di salute e il fatto che le sue disponibilità economiche gli permettono di provvedere alle necessità primarie, in attesa dell'eventuale giudizio.
Lo scritto è stato trasmesso dal legale di ____________ al Ministero pubblico a valere quale istanza di libertà provvisoria e con richiesta di serio esame.
La difesa sottolinea come le condizioni di salute dell'accusato sconsiglino che egli lasci la Svizzera (se non al prezzo di una messa in pericolo della vita) e escludono, di conseguenza, il pericolo di fuga. Per concludere viene richiesta la fissazione di "adeguata cauzione" (Istanza 10 dicembre 2002, doc. 2 inc. GIAR 436.2002.4).
C.
Il Procuratore pubblico ha espresso preavviso negativo (doc. 1, inc. GIAR 436.2002.4).
Dopo richiamo delle precedenti decisioni di questo giudice nell'ambito del procedimento contro ____________ (GIAR 436.2002.2 e 436.2002.3), nonché dei principi generali in tema di libertà provvisoria, il magistrato ribadisce l'esistenza e la persistenza di gravi indizi di colpevolezza (con esplicito richiamo alla sentenza 20 settembre 2002).
Ancora presenti, sempre secondo il magistrato inquirente, pericolo di inquinamento delle prove (visto il carattere e l'atteggiamento dell'accusato e la necessità di riproporre confronto con la vittima in aula), pericolo di recidiva, quantomeno per minacce e percosse (anche qui in base al carattere dell'accusato ed alla sua "geometria di valori"), nonché pericolo di fuga (per l'assenza di legami con la svizzera, con certezza di allontanamento al termine della procedura vista l'assenza di permesso di soggiorno).
D.
Con osservazioni del 17 dicembre 2002 (doc. 4, inc. GIAR 436.2002.4), la difesa ribadisce i problemi di salute del ricorrente, chiede approfondimento dei motivi di carcerazione preventiva (visto il maggior rigore imposto dal tempo trascorso) e contesta che vi siano indizi concreti a favore di un pericolo d'inquinamento delle prove.
Questo giudice viene inoltre invitato ad un'attenta lettura del verbale di confronto tra accusato e (presunta) vittima, in particolare per quanto attiene alla mentalità non propriamente "mittel europea" del primo.
Il reato di coazione sessuale è contestato, ma senza approfondimento della valenza degli indizi. Anche la presenza di concreti elementi di un rischio di recidiva e d'inquinamento delle prove è contestato. Il pericolo di fuga, sempre secondo l'osservante, sarebbe comunque nullo vista la volontà dell'accusato di rimanere in Svizzera per essere curato.
Delle altre considerazioni e/o argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi seguenti.
Considerato
in diritto
L'istanza di libertà provvisoria presentata dall'accusato (ancorché con trasmissione da parte del difensore, al Procuratore pubblico, di uno scritto indirizzato al primo e, invero, quasi privo di motivazione) può essere considerata ricevibile. Il Procuratore pubblico è entrato nel merito trasmettendo lo scritto, accompagnato dal preavviso negativo, a questo giudice.
Non va dimenticato che la persona detenuta ha un diritto proprio a presentare istanza di libertà provvisoria e che le sue condizioni personali (quella appunto di detenuto) impongono di evitare formalismi eccessivi quantomeno in tema di libertà personale.
L'istanza, pervenuta al Ministero pubblico il giorno 11 dicembre 2002, è stata trasmessa a questo giudice il 16 dicembre in quanto il termine di tre giorni é venuto a scadenza il 14 dicembre (sabato) ed è stato riportato al primo giorno feriale successivo (ex art. 20).
La trasmissione è rispettosa dei termini di legge, come già determinato in una recente sentenza di quest'ufficio:
"Allora: la terminologia usata dall'art. 108 cpv. 1 (e cpv. 2) CPP e cioè "entro…" è usata per innumeri altri istituti, a volte nell'inflessione di pari valenza "entro il termine di…" oppure "nel termine di…" (art. 186, 191, 201, 216, 281, 285, 289 CPP), sempre il tutto riferito, implicitamente e senza nessuna contraria eccezione, all'art. 20 CPP sul computo dei termini, con particolare riguardo al cpv. 1 (esclusione dal computo del giorno dal quale il termine decorre) ed al cpv. 3 (protrazione al giorno successivo dei termini scadenti in giorni festivi o così riconosciuti). Né favorevole deduzione può essere tratta dall'assegnazione del termine per presentare osservazioni al preavviso negativo, inteso (detto termine o scadenza) a lasciare sufficiente spazio per gli incombenti di questa sede"
(Sentenza GIAR 18 aprile 2002 in re N., inc. GIAR 25.2002.3)
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne- i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione e inquinamento delle prove, ed il pericolo di fuga: l'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381), ritenuto che i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss), questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringendo la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Anche se in modo meno esplicito di quanto fatto con la precedente istanza, l'accusato contesta il primo presupposto necessario per ordinare (o mantenere) la detenzione cautelare, ciò l'esistenza (o persistenza) di gravi indizi di colpevolezza. La questione, in questa sede, deve comunque essere approfondita d'ufficio, pur nei precisi limiti imposti a questo ufficio, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente
congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle altre sedi di giudizio.
Nel caso in esame, preso atto che sulla questione l'istanza non è motivata, non vi sono ragioni per non far capo a quanto constatato in sede di precedente giudizio:
"Non vi è dubbio che gravi indizi di reato siano presenti per quanto concerne le ipotesi di cui agli artt. 23 cpv. 1 LDDS e 180 CP. Da un lato vi sono le stesse ammissioni dell'accusato: "ammetto che vivo a Lugano … da due anni ininterrottamente ad eccezione di qualche giorno in cui mi sono assentato" (verbale PS 13 agosto 2002, p. 1), "ammetto di averle dato qualche schiaffo, ammetto di essere l'autore del messaggio che mi viene ostentato (sic!) e che è firmato __________. Ammetto anche di averle fatto eseguire una telefonata da una terza persona in cui si invitava la __________ a cambiare casa. Ammetto di avere impaurito __________ quando sono stato nervoso (ibidem). Queste affermazioni, confermate davanti al Procuratore pubblico con estensione ai vari "biglietti allegati al rapporto d'arresto" (Verbale PP 29 agosto 2002, p. 1 e 7), cui si aggiungono delle deposizioni e degli elementi documentali (cfr. Verbale PS Croce del 9 agosto 2002 ed il contenuto degli scritti allegati al Rapporto d'arresto del 6 agosto 2002), sono indizi di reato più che sufficienti per le necessità del presente giudizio (che non concerne e non pregiudica il merito).
Per quanto concerne le ipotesi di coazione sessuale e coazione, va detto che se la semplice affermazione della vittima può non costituire grave indizio, così la semplice negazione dell'accusato non basta ad escluderlo. Come rettamente precisato dal magistrato inquirente, in materia di reati sessuali è frequente che ci si trovi di fronte a dichiarazioni divergenti con contemporanea assenza di testimonianze dirette, prove documentali ed altro. La linearità delle dichiarazioni della vittima sono, di conseguenza, uno degli elementi da considerare (quanto meno a livello d'indizio). Nel caso in esame, oltre la linearità del racconto della vittima, vi sono altre circostanze che non possono essere dimenticate o banalizzate. Agli atti vi sono deposizioni testimoniali che attestano come ____________ abbia parlato dei suoi problemi, derivanti dal rapporto con il ____________, e della loro gravità, ben prima della denuncia che ha dato il via all'inchiesta. A questi testi, ____________, ha pure indicando anche il motivo per il quale temeva le conseguenze di un'eventuale denuncia, così come spiegato agli inquirenti in relazione a questo "ritardo" (Verbali PS __________ 12 agosto 2002, __________ 9 agosto 2002). Ad uno dei testi ha pure raccontato, a circa un mese dalla denuncia, di essere stata costretta a praticare al ____________ un coito orale nei boschi di Carona (Verbale PS __________ 9 agosto 2002); questo stesso teste aveva visto, in precedenza, i segni delle percosse (Verbale __________ citato). Queste deposizioni concorrono rafforzare la credibilità del racconto della signora __________., anche per il solo fatto che parte dei fatti raccontati (a terzi e prima della denuncia) hanno trovato riscontro nelle stesse ammissioni dell'accusato, avvenute il 13 agosto 2002, dopo iniziale diniego o reticenza ( "contrariamente a quello che avevo dichiarato ma non firmato nel mio primo verbale del 6.08.2002 ammetto oggi che …" - Verbale PS ____________ 13 agosto 2002). Non da ultimo, deve pure essere considerato il fatto che ____________ riferisce, a proposito di un episodio d'imposizione di un coito orale, che l'accusato si era dotato di una frusta e di un pene artificiale appena acquistati (Verbale PS ____________ 5 agosto 2002). Questi oggetti sono stati effettivamente reperiti e sequestrati in sede di perquisizione al domicilio di ____________ (cfr. Verbale di perquisizione del 7.08.2002). L'accusato ha affermato di non aver mai utilizzato
questi strumenti con la denunciante perché "…è una bravissima persona. L. è una bambinona grande" (Verbale PS ____________ 13 agosto 2002).Questi oggetti, sempre a dire dell'accusato, sono stati portati e dimenticati, a casa sua, da una donna di cui, opportunamente, non vuole fare il nome. Non si capisce, peraltro, se egli abbia avuto con questa donna un rapporto intimo, eventualmente assistito da tali attrezzi, oppure no (cfr. Verbale PS 13 agosto 2002 p.1 e Verbale PS 20 agosto 2002 p.2). Resta il fatto che egli non risulta aver mai mostrato o parlato della presenza in casa sua di questi oggetti con ____________ (Verbale PP 29 agosto 2002 p.4), fatto più che comprensibile vista la sua concezione dei rapporti di copia, la sua gelosia ed il fatto che (durante la relazione con ____________) non ha mai avuto rapporti con altre donne (Verbale PP 29 agosto 2002, p. 4 e 6)."
(sentenza GIAR 23 settembre 2002 in re ____________, inc. 436.2002.2)
Tutto quanto constatato nel precedente giudizio, non è smentito dagli atti istruttori successivi e fonda, ancora oggi, l'accertamento dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche per le ipotesi di coazione sessuale e coazione.
Anche per quanto concerne la verifica dell'esistenza di un pericolo d'inquinamento delle prove, si può far capo a quanto accertato in sede di precedente giudizio:
"… un concreto pericolo di collusione, rispettivamente inquinamento delle prove, quantomeno per ciò che concerne l'interrogatorio ed il confronto chiesto dalla stessa difesa. L'atteggiamento (ammesso) dell'accusato nei confronti di ____________, prima dell'arresto (percosse, pedinamenti, lettere e telefonate anonime) è chiaro indice di una non accettazione della libertà altrui ( e poco importa se in conseguenza di una mentalità partenopea). Questo atteggiamento non sembra essersi modificato a seguito dell'arresto e non v'è ragione (per quanto emerge dagli atti) che non venga nuovamente utilizzato ai fini di volgere a proprio favore gli atti d'inchiesta ancora da effettuare (sentenza GIAR 28 febbraio 2002, inc. 492.2001.3; SJ 1981 p.379 e citazioni).E' lo stesso accusato a fornire ulteriori elementi in tal senso laddove rifiuta, per motivi di "cavalleria", di fornire il nome di una teste che potrebbe (secondo le sue stesse dichiarazioni) essere a suo favore (per intenderci la signora che avrebbe dimenticato a casa sua frusta e pene artificiale."
(sentenza GIAR 23 settembre 2002 in re ____________, inc. 436.2002.2)
Questo atteggiamento dell'accusato nei confronti dell'inchiesta (così come nei confronti di chi vi ha dato avvio, rispettivamente la conduce) non sembra essere mutato (cfr. Rapporto PS 19 ottobre 2002) e potrebbe giustificare persistenza del pericolo di collusione anche fino al dibattimento (sul principio: DTF 95 I 242).
Quelli descritti nella sentenza del 23 settembre, in uno con quanto contenuto nel Rapporto del 19 ottobre 2002 citato, sono elementi concreti (oggettivi e soggettivi) suscettibili di fondare un rischio d'inquinamento delle prove. Non va dimenticato che la particolarità del reato di coazione sessuale (assenza di tracce oggettive a distanza di tempo, consumazione in ambito privato in
assenza di testimoni, difficoltà delle vittime ad esprimersi tempestivamente in merito, ecc.) inducono a maggior rigore nella protezione della raccolta di elementi (anche solo circostanziali), rispettivamente della versione delle vittime (Sentenza GIAR 28 febbraio 2002 in re P., inc. 492.2001.3). Non si tratta, in casu, di un semplice atteggiamento di diniego da parte dell'accusato, in sé non sufficiente a fondare pericolo di collusione e/o d'inquinamento delle prove.
Se è vero, come afferma la difesa, che l'allentamento del "rigido controllo" sull'accusato (in materia di contatti con l'esterno) non sembra aver prodotto effetti negativi e non risultano tentativi di contatto con la vittima, è altrettanto vero che questa circostanza non cancella necessariamente gli elementi di cui sopra e le conclusioni che se ne possono trarre a livello procedurale.
Comunque, la questione può rimanere aperta in quanto, come si vedrà in seguito, il pericolo di fuga è manifesto.
In sede di decisione relativa alla prima istanza di libertà provvisoria, il pericolo di fuga non era stato oggetto di verifica per avvenuto accertamento di altra condizione alternativa giustificante la carcerazione.
Oggi,invece, la problematica deve essere vagliata.
a)
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre
valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica
e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.
b)
____________ è un cittadino italiano che risiede in Svizzera da circa un paio d'anni senza i necessari permessi (da qui l'imputazione d'infrazione alla LDDS). Egli stesso ammette, anche se non spiega, questa sua presenza (praticamente) ininterrotta (Verbale PS 13 agosto 2002, p.1). Agli atti vi è un contratto d'affitto sottoscritto dall'accusato il 18 aprile 2000 (cfr. inc. MP __________, separazione n. 7).
L'accusato non ha, in Svizzera, alcuna attività lucrativa né legami particolari. La sua famiglia vive a __________ e in quella zona si trovano pure le sue proprietà immobiliari (Verbale ____________ PP 29 agosto 2002, p.6). Egli dichiara, inoltre, di vivere dei propri risparmi depositati su di un conto alla __________ (ibidem).
Alla luce delle circostanze di fatto sopra esposte, è evidente che l'accusato non ha legami particolari con la giurisdizione che lo dovrà giudicare.
c)
Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la
reclusione - cfr. 189 CP. Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale. Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
L’età dell'istante (nato nel 1939) è ulteriore elemento che può fargli ritenere la fuga quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo (SJ 1980 p. 585.
d)
Alla luce di quanto esposto nei paragrafi che precedono, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).
Questa conclusione non è modificata, né attenuata, dalle indicazioni sul suo stato di salute. Da un lato queste non sono supportate da documentazione medica e, per quanto risulta, fino ad oggi ____________ non è stato dichiarato "non carcerabile". In secondo luogo appaiono pretestuose (quando non apodittiche) le affermazioni secondo cui egli sarebbe venuto in Svizzera perché, quale portatore di tre by-pass al cuore, unico luogo dove può essere curato senza mettere in pericolo la (sua) vita (Istanza 10 dicembre 2002, p. 1; Osservazioni 17 dicembre 2002, p. 5).
In conclusione, in capo a ____________ vi è concreto pericolo di fuga.
Stabilita l’esistenza di pericolo di fuga ci si deve determinare, vista la richiesta in tal senso della difesa, se questo possa essere validamente limitato mediante versamento di una cauzione.
a)
In primo luogo occorre precisare che solo il difensore menziona l'eventualità di una cauzione. ____________, nel suo scritto al patrocinatore "girato" al Ministero pubblico a valere quale istanza di libertà provvisoria, non ne parla (anzi menziona i suoi redditi unicamente per dichiarare di essere in grado di provvedere alle sue necessità "primarie" - cfr. scritto ____________/difensore 4.12.2002).
Qui nasce un primo problema in quanto la fissazione di una cauzione presuppone un accordo/consenso dell'interessato sul principio stesso (N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1993, no. 719).
b)
L’entità della cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73).
Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).
Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione non sono molti.
L’accusato ha dichiarato d'essere titolare di proprietà immobiliari all'estero e di una rendita in Svizzera. Tuttavia delle prime non si conosce il valore (rispettivamente l'eventuale rapporto tra attivo e passivo), della seconda solo è dato sapere (visto il totale silenzio sia della difesa che del magistrato inquirente sull'argomento) che il "Valore totale del patrimonio al 31.12.2001" risultava essere pari a EUR 54'371.-, non spettando a questo giudice contabilizzare i movimenti del periodo successivo per determinare il saldo attuale.
In virtù di quanto sopra, in particolare vista la totale assenza d'indicazioni concrete da parte dell'istante, non è possibile determinarsi in merito all'eventuale cauzione (meglio alla sua entità) secondo i criteri usuali. In buona sostanza la richiesta di fissazione della cauzione é respinta per carenza di motivazione in relazione agli elementi che servono a determinarla, senza che sia necessario dire se, nel caso concreto, la cauzione potrebbe validamente limitare il pericolo di fuga.
La gravità dei reati imputati a ____________, i tempi e le modalità di conduzione dell'inchiesta (se non strettissimi, neppure dilatati alla luce degli interrogatori davanti al Procuratore pubblico fino al recente confronto), fanno si che il carcere preventivo sin qui sofferto sia, ancora, rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto della delicatezza dei fatti da accertare.
Tale principio non risulterà violato dalla prosecuzione dello stato detentivo fino a chiusura dell'istruttoria, se è vero che quest'ultima avrà luogo a breve, meglio non appena sarà consegnato il referto peritale conseguente all'ordinanza del 24 ottobre 2002, referto la cui consegna agli atti è prevista "entro la fine del corrente mese" (così il magistrato inquirente a seguito di richiesta verbale di precisazione da parte dello scrivente giudice).
In conclusione l'istanza di libertà provvisoria, presentata da ____________ con scritto del 13 settembre, deve essere respinta, Il presente giudizio è esente da tasse e spese ed impugnabile alla CRP.
P.Q.M.
Visti gli artt. 180, 181, 189 CP, 23 cpv. 1 LDDS, 95 ss., 102, 106, 107, 108 CPP, 10, 29, 31, 32 CF
decide
L'istanza di libertà provvisoria presentata da ____________ il 10/11 dicembre 2002 è respinta.
Non si percepiscono tasse e spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
Intimazione:
Avv. __________, per sé e per l'accusato;
Procuratore pubblico __________ (con copia delle osservazioni dell'accusato, nonché l'inc. MP __________ di ritorno).
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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