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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.58209
Data decisione, Autorità: 12.12.2002, GIAR
N. 582.2001.9 LM Lugano, 12 dicembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza 4 dicembre 2002 inoltrata dal
Procuratore Pubblico avv.
e volta ad ottenere la proroga di 11 settimane, e meglio sino al 28 febbraio 2003 compreso, della carcerazione preventiva cui è astretto
__________,
(difeso di fiducia dallo studio legale avv. __________)
nel procedimento penale a suo carico per titolo di atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, coazione sessuale, violazione del dovere di assistenza o educazione;
assegnato all’accusato, con ordinanza 4 dicembre 2002, un termine per presentare eventuali osservazioni all’istanza di proroga, e preso atto che con scritto 11 dicembre 2002, l’accusato ha comunicato di non opporsi alla proroga richiesta;
avuti a disposizione gli atti formanti l’inc. MP __________/2001/BA/mg;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che:
____________, in arresto dal 24 ottobre 2001 in quanto sospetto autore di abusi sessuali ai danni dei figli suoi e della sua precedente convivente (v. rapporto d'arresto, inc. Giar 582.2001.1, doc. 2), ha già fatto oggetto di numerose decisioni in tema di libertà personale, da ultimo in occasione della decisione di proroga 22 ottobre 2002 (inc. Giar 582.2001.8; per l’istoriato v. ibidem, considd. A a C, p. 2-3), alla quale può essere fatto qui integrale riferimento;
all’approssimarsi dello scadere della terza proroga, il Procuratore Pubblico postula un’ulteriore protrazione della detenzione preventiva di ____________, al fine di permettere che sull’accusato venga effettuata una nuova perizia psichiatrica, conformemente a quanto deciso da questo medesimo Giudice (v. decisione 8 novembre 2002, inc. Giar 582.2001.7);
____________ ha dichiarato di non opporsi alla proroga richiesta “per consentire l’allestimento della perizia” (scritti 4 dicembre 2002 al Procuratore Pubblico, inc. Giar 582.2001.9 doc. 3, e 10 dicembre 2002 a questo Ufficio, inc. Giar cit. doc. 5);
l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne
segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381);
i menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128);
la legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dell’accusato;
si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ____________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP;
in punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, può bastare generico rinvio a quanto già detto in occasione delle precedenti decisioni di proroga, in particolare quella del 22 ottobre scorso (cit., consid. 2 p. 4-5);
indubbiamente, l’effettuazione della nuova perizia psichiatrica sull’accusato rappresenta atto istruttorio imprescindibile, in quanto chiesto dall’accusato ed ordinato da questo Giudice. Ed è la legge medesima a prevedere l’ulteriore decorso dell’istruttoria formale, segnatamente l’obbligo di procedere ad un ulteriore deposito degli atti in caso di avvenuta assunzione di un complemento di prova proposto da una delle parti (art. 196 cpv. 4 CPP);
è, pertanto, manifestamente impossibile chiudere l’istruttoria formale entro la scadenza della detenzione preventiva dell’accusato;
si impone, allora, l’accoglimento della richiesta di proroga formulata dalla pubblica accusa, giustificata dalla necessità di completare l’istruttoria formale, mantenendo l’accusato in detenzione preventiva al fine di ovviare ai gravi pericoli di recidiva (v. decisione di proroga 22 ottobre 2002, inc. Giar 582.2001.8 consid. 2c p. 5, non inficiata dalla decisione di ordinare una nuova perizia giudiziaria) e di collusione (v. decisione cit., consid. 3 p. 5-7) attestati nei suoi confronti. Anche con questa proroga, comunque, la – in termini assoluti pur assai lunga – detenzione preventiva subita da e prospettabile nei confronti di ____________ resta rispettosa del principio di proporzionalità, sia con riferimento all’esigenza istruttoria ancora da evadere, sia nella prospettiva della pena cui egli va incontro per i fatti attribuitigli;
resta ovviamente impregiudicato l’obbligo del magistrato inquirente di procedere alla completazione dell’istruttoria formale ed all’emanazione dell’atto d’accusa con la massima celerità possibile (artt. 102 e 176 cpv. 3 CPP);
in conclusione, l’istanza di proroga appare di principio giustificata in considerazione delle incombenze ancora da evadere, nonché di sufficientemente concreti pericoli di recidiva e collusione. Pure la durata postulata – circa 11 settimane (v. istanza, cit., p. 3) – appare adeguata. L’istanza può pertanto essere accolta integralmente, con la presente decisione esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 lit. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione entro 10 (dieci) giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 103, 280 ss. e 284 CPP
d e c i d e :
§ Di conseguenza, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 28 febbraio 2003 compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato;
Procuratore Pubblico avv. __________, con copia dello scritto 10 dicembre 2002 dell’accusato;
Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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