AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2002.36408
Data decisione, Autorità: 13.12.2002, GIAR
Incarto n. 364.2002.8-9-10 LM
Lugano 13 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Verbale di udienza e decisione
Avanti il giudice __________, sedente con la segretaria __________,
compaiono alle ore 09.30
l’avv. __________, difensore di __________
e
il Procuratore Pubblico avv. __________
e
l’avv. __________, per la parte civile
per discutere
l’istanza 5 dicembre 2002 di proroga del carcere preventivo (inc. 364.2002.9)
e
il reclamo 22 novembre 2002 dell’accusato in tema di prove (inc. 364.2002.8)
e
il reclamo qui inoltrato seduta stante contro il rifiuto di integrale accesso agli atti deciso dal Procuratore Pubblico in data 9 dicembre 2002 (inc. 364.2002.10)
A. Sull’istanza di proroga del carcere preventivo
Per conto dell’accusato, l’avv. __________ propone un allegato di osservazioni all’istanza del magistrato inquirente, che le parti leggono seduta stante.
In diritto, si ricorda che l'art. 95 CPP, dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e - segnatamente come nel caso in discussione - proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione ed un certo pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116), e ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
La legittimità dell’arresto va esaminata d’ufficio, perlomeno sommariamente, anche in assenza di espressa opposizione da parte dell’accusato; si deve allora constatare che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale disposto dall’art. 102 cpv. 2 CPP.
In punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, di necessità istruttorie e di un pericolo di collusione, può bastare generico rinvio a quanto già detto in occasione dell’ultima decisione su istanza di libertà provvisoria dell’accusato del 21 ottobre 2002 (inc. Giar 364.2002.7), confermata dalla CRP con sentenza 22 novembre 2002 (inc. 60.2002.327). L’assenza di nuovi elementi di giudizio rende improponibile anche solo rimettere in discussione l’esistenza dei presupposti di legge così recentemente accertati a due livelli.
Questo giudice ritiene che gli argomenti proposti dalla difesa in questa sede (punto 6.2) non siano nuovi bensì siano già stati considerati tanto da questo giudice quanto dalla CRP nella sentenza menzionata. Abbondanzialmente, si ricorda che la contestata tendenza della vittima a dire bugie è riconducibile a molti fattori, come già accertato. Del tutto inconferente è il richiamo del presunto consumo di marijuana da parte della vittima. L’ulteriore affermazione della difesa, secondo cui la presenza di un “terzo testicolo” fosse fatto notorio non è suffragata dagli atti, non appare qui assolutamente verosimile, ed è comunque questione di merito che approfondirà la corte competente.
Sul pericolo di collusione (osservazioni punto 7.2) basta qui rinvio al considerando 3 della sentenza CRP 22 novembre 2002, pagina 5, dove l’autorità di ricorso bene inquadra l’atteggiamento processuale dell’accusato e le conseguenze che tale atteggiamento (lecito) ha su questo tema. Pur dando atto all’accusato che la possibilità di influenzare la perizia di credibilità attualmente in corso sulla vittima appare remota (sebbene ovviamente eventuali contatti con la vittima potrebbero falsare le dichiarazioni di lei al cospetto del perito), l’atteggiamento dell’accusato – che appare essersi acuito, come si vede dai verbali più recenti sul “terzo testicolo” – permane improntato alla negazione all'oltranza e continua a rendere concreto il pericolo che possa egli adoperarsi con indebite pressioni, se messo in libertà. L’assenza di pericolo di recidiva (punto 7.4) non ha evidentemente nulla a che vedere con il pericolo di collusione.
Per quanto riguarda la proporzionalità della proroga richiesta, va detto che i 6 mesi di carcerazione già subita non vanno banalizzati, poiché rappresentano in assoluto un lungo lasso di tempo. D’altra parte anche accogliendo la proroga qui in discussione, il carcere preventivo complessivo cui è astretto l’accusato appare ancora proporzionato per rapporto alla ipotetica pena alla quale va incontro in caso di sua condanna per i reati di cui è accusato. I 3 mesi di proroga chiesti appaiono di per sé abbondanti, se rapportati alla sola necessità di acquisire la perizia di credibilità sulla vittima, ma ancora sostenibili se si pensa che è ancora da effettuarsi il deposito degli atti e l’eventuale formulazione di complementi istruttori. L’accusato, d’altra parte, non propone argomenti che pongano in dubbio l’esigenza di 3 mesi per concludere l’inchiesta; si limita ad eccepire la tardività della perizia sulla credibilità della vittima ma la sua obiezione non appare convincente, quando dice che il materiale necessario al perito poteva essere fornito man mano che l’inchiesta avanzava: ciò non appare come un fattore che avrebbe potuto sensibilmente anticipare la presentazione della perizia stessa. Non va infine dimenticato, come già detto che anche il comportamento dell’accusato è un fattore importante per la decisione di protrazione della sua carcerazione. Con ciò si vuole dire che in altre circostanze, la mera necessità di avere una perizia di credibilità avrebbe anche potuto non rappresentare motivo istruttorio sufficiente per il mantenimento della carcerazione dell’accusato.
L’istanza di proroga, in conclusione, merita integrale accoglimento.
B. Sul reclamo in tema di prove
Il giudice riassume le posizioni assunte dalle parti e già espresse in sede di reclamo rispettivamente di osservazioni.
In diritto, si ricorda che per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. Giar 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. Giar 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. Giar 1093.93.5; 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1a, in: Rep. 131 [1998] n. 122).
Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (= art. 4 vCost. fed.; v. DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Non è dunque data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. Giar 55.98.1 consid. 1; v. inoltre decisione 18 settembre 1998 in re G., inc. Giar 601.98.1 consid. 1b, in: Rep. 131 [1998] n. 122).
Per costante giurisprudenza di questo ufficio, tenuto conto che la posizione della vittima non può essere parificata a quella dell’accusato, è di principio esclusa l’ammissione di richieste volte a sottoporre a perizia psichiatrica la vittima (Rep. 131 [1998] n. 116 e nota 1 ibid.). Si rammenta che tale genere di perizia è primariamente destinato ad accertare il grado di responsabilità dell’autore, problema che invece non si pone nei confronti della vittima, salvo casi assolutamente eccezionali che qui certo non si verificano. Inoltre se già si volesse ammettere la possibilità di sottoporre a perizia una vittima, per costante giurisprudenza tale necessità dovrebbe scaturire da elementi di fatto effettivamente atti a far nascere il sospetto che l’atteggiamento della persona peritanda possa dipendere dal suo stato psichico. Si ritiene che, senza necessità di addentrarsi nell’incarto aperto dalla Magistratura dei minorenni sui fatti del 24 ottobre scorso fra la qui vittima e la cugina di lei __________, essi non possono in nessun caso soddisfare i requisiti di gravità e serietà necessari per giustificare un tale esame. Parimenti, anche il preteso ampio consumo di sostanza stupefacente non rappresenta motivo di per sé sufficiente per una perizia sulla vittima: se notoriamente la tossicodipendenza può avere un influsso sul grado di responsabilità di una persona che commette un qualsiasi reato, per quanto riguarda una vittima dovrebbe apparire verosimile che tale eventuale scemata responsabilità possa stare in una qualsiasi relazione con il reato subito, ciò che l’accusato in sede di reclamo non ha nemmeno preteso. In quanto manifestazione del “preoccupante aspetto caratteriale” (reclamo, punto 3), questo giudice non dubita che il perito cui è affidata la valutazione della credibilità della vittima saprà autorevolmente tener conto di tutte le componenti caratteriali di lei, se del caso anche del preteso influsso del consumo di marijuana.
Pertanto, il reclamo 22/25 novembre 2002 in tema di prove (rifiuto di perizia psichiatrica sulla vittima) è respinto.
C. Sul reclamo contro il rifiuto di accesso agli atti
Riassumendo quanto l’accusato propone a questo proposito quale punto I delle sue osservazioni all’istanza di proroga del carcere preventivo, a valere espressamente quale reclamo a sé stante, __________ fa essenzialmente valere che il rifiuto opposto alla sua richiesta di accesso agli atti 9 dicembre 2002 sia in contraddizione con il suo diritto di essere sentito in rapporto con la pendente istanza di proroga del carcere preventivo. Il fatto di disporre unicamente dei verbali MP dell’accusato, della trascrizione dei 4 verbali della vittima e di altri 2 o 3 verbali, nonché della perizia del dottor __________ e relativo verbale di delucidazione (vedi osservazioni, punto I.IV) sarebbe insufficiente. Non basterebbe neppure che l’accusato venga a conoscenza in modo indiretto di passaggi di interrogatori di terze persone, effettuate in assenza della difesa: questi ultimi non dovrebbero essere usati.
Il Procuratore Pubblico chiede la reiezione del reclamo osservando quanto segue:
che lo scopo d’accesso agli atti mirava unicamente alla preparazione dell’odierna udienza. Il fatto che la difesa abbia presentato 13 pagine di osservazione già dimostra come la stessa era ed è ampiamente in possesso di tutti gli elementi degli atti all’incarto per prendere posizione in relazione all’istanza di proroga del carcere preventivo. Del resto la stessa difesa evidenzia a pag. 4 tutta una serie di atti, cui bisogna aggiungere i verbali di polizia del suo protetto che gli han permesso ampiamente di prepararsi per l’odierno dibattimento;
che per i motivi a fondamento dell’istanza di proroga del carcere preventivo al difesa era in possesso di tutti gli atti necessari ricordato comunque come il verbale 06.11.2002 della MM non interessa il presente procedimento ma solo la querela susseguente ai fatti del 24.10.2002, con la precisazione che per l’unica e sola parte utile all’istanza di proroga il relativo passaggio è stato integralmente riprodotto.
allinearsi alle osservazioni espresse dal PP soprattutto per quanto concerne le motivazioni addotte nella richiesta di accesso agli atti, e cioé la discussione sulla proroga della carcerazione preventiva, per la quale evidentemente l’accusato è già in possesso di tutti gli elementi probatori necessari ad esprimersi in merito.
In replica, la difesa rileva che il PP non ha ancora motivato il suo rifiuto, che non appare più poggiare su motivi di interesse pubblico. La difesa dispone effettivamente di un unico verbale di polizia, quello effettuato al momento dell’arresto. Il verbale 6 novembre 2002 della vittima è effettivamente utile poiché a questo si fa riferimento nell’ambito della decisione di proroga del carcere preventivo.
In duplica, il PP non si dice contrario all’accesso della difesa al citato verbale MM 6 novembre 2002, accesso comunque da chiedersi all’unico magistrato competente ovvero la MM. Aggiunge che la difesa ha sempre ricevuto copia dei verbali di polizia man mano che questi venivano contestati all’accusato in sede di verbale MP, così come ciò è avvenuto anche con la patrocinatrice di parte civile. La disponibilità ad un anticipato deposito atti è intesa unicamente a vantaggio dell’accusato, al fine di meglio garantire il rispetto del principio di celerità, affinché al momento in cui verrà presentata la perizia di credibilità l’accusato già disponga della conoscenza degli atti. La legge non obbligherebbe il PP ad un deposito anticipato.
Richiamato in diritto, come d’altronde noto, che per l’ovvia e fondamentale importanza che la conoscenza degli atti riveste nell’ambito di una difesa penale, vige notoriamente il principio secondo il quale gli stessi sono liberamente accessibili all’accusato, salve comunque contrarie esigenze d’inchiesta (artt. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP). “Fondamentale ‘esigenza d’inchiesta’ è l’immediatezza delle dichiarazioni dell’accusato: egli non deve poter ricevere informazioni sino a quel momento note unicamente agli inquirenti prima che le stesse gli siano state formalmente contestate. In caso contrario, verrebbe ripristinato quel pericolo di collusione che aveva magari già giustificato l’arresto dell’accusato; ed inoltre, quest’ultimo potrebbe costruirsi ad arte una linea di difesa compatibile con quanto l’accusa già conosce” (Marazzi, Il Giar, Lugano 2001, § 3.II.2.1 p. 22, con rinvii a giurisprudenza e dottrina in nota 79 ibid.)(sic, verbatim, in decisione 10 maggio 2002 in re G.C., inc. Giar 390.2001.8/10 p. 3).
Questo giudice ritiene assodato che il preteso rifiuto di accesso agli atti di cui si lamenta la difesa non ha raggiunto un’estensione tale da precludere allo stesso accusato la facoltà di compiutamente osservare all’istanza di proroga del carcere preventivo, a maggior ragione se – come parrebbe – alla difesa sono stati dati i verbali di polizia man mano che questi venivano contestati (v. ad es., con generico riferimento a tutti i verbali di possibile interesse per l’accusato, verbale MP 7 agosto 2002 [AI 133], p. 1 e p. 8, dove viene dato atto della consegna al difensore di precedenti verbali MP e della completezza del suo incarto; idem verbale MP 28 agosto 2002 [AI 158], p. 1; verbale MP 3 settembre 2002 [AI 181] per la trascrizione del verbale MM della vittima; idem a verbale MP 6 settembre 2002 [AI 191], p. 3, per trascrizione verbale MM 5 agosto 2002; verbale MP 7 ottobre 2002 [AI 234] p. 1, per vari verbali MP e un verbale di polizia 4 settembre 2002; verbale MP 14 novembre 2002 [AI 291] p. 7, per la ritrascrizione dell’audizione MM 30 ottobre 2002). In ogni caso, i termini per presentare un’istanza di proroga del carcere preventivo sono dettati dal codice di rito, e dunque noti in anticipo anche alla difesa. Se questa riteneva di non disporre della conoscenza degli atti necessaria per prendere posizione in merito, doveva attivarsi tempestivamente, eventualmente anche inoltrando i rimedi di diritto del caso. Questo giudice non può rinviare la decisione sull’istanza di proroga. Inoltre si può prescindere da un dettagliato esame della decisione di rifiuto di accesso agli atti, rispettivamente dei singoli documenti ai quali la difesa abbia già avuto accesso o debba ancora avere accesso (apparentemente neppure la difesa è in chiaro su questo punto), poiché la proroga della carcerazione preventiva decisa in questa sede non impedisce in nessun caso all’accusato di presentare un’eventuale nuova istanza di libertà provvisoria una volta presa conoscenza dell’incarto, come promesso dal Procuratore Pubblico – tutto ciò, sia detto ora per evitare futuri malintesi, nel rispetto della buona fede processuale. Detto altrimenti, posto che __________ non ha lesinato sulle osservazioni all’istanza di proroga, e che la proroga stessa non appare fondata sul dettaglio di tale o tal altro documento, non si può dire che l’accusato abbia tratto nocumento da una eventualmente limitata conoscenza degli atti. Siccome istanza in discussione e relativo reclamo erano finalizzati alla discussione della proroga del carcere preventivo, decisa quest’ultima questione si giustifica la reiezione del reclamo sull’accesso agli atti, il quale potrà anche questo essere semmai nei termini in cui si ripresenterà la questione quando il Procuratore avrà dato seguito alla sua intenzione di anticipato deposito degli atti.
Pertanto, pure il reclamo inoltrato oggi in sede di udienza Giar contro il diniego di integrale accesso agli atti è respinto.
L’udienza viene chiusa alle ore 11.30. Questo giudice deciderà ancora in data odierna con annotazione a verbale. Il tutto verrà intimato alle parti per posta. Quanto finora scritto vale come verbale di udienza e sarà completato come appena anticipato.
Le decisioni di questo Ufficio in tema di libertà personale essendo di principio esenti da tassa e spese giudiziarie, queste sono prelevate unicamente con riferimento agli ulteriori due reclami trattati in questa sede. Le ripetibili riconosciute alla parte civile sono calcolate sulla base dell’impegno della patrocinatrice per l’odierna udienza e le osservazioni al reclamo sulle prove.
Per i quali motivi,
richiamate le norme menzionate e visti gli artt. 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
§ Di conseguenza, la detenzione cui è astretto l’accusato viene prorogata sino al prossimo 26 marzo 2003 compreso.
Il reclamo inoltrato in data 22/25 novembre 2002 dall’accusato in tema di prove (rifiuto di perizia psichiatrica sulla vittima) è respinto.
Il reclamo inoltrato oggi dall’accusato in sede di udienza Giar contro il diniego di integrale accesso agli atti è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 350.— e le spese di fr. 50.—, in tutto fr. 400.—, sono poste a carico del reclamante soccombente, che rifonderà alla parte civile l’importo complessivo di fr. 600.— a titolo di ripetibili.
Contro il dispositivo cfr. 1 della presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello di Lugano entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione. Per il rimanente, la presente decisione è definitiva.
Intimazione:
avv. __________ a, per sé e per l’accusato reclamante, con copia delle osservazioni della parte civile e del Procuratore Pubblico al reclamo sulle prove;
avv. __________, per sé e per la parte civile __________., con copia delle osservazioni del Procuratore Pubblico al reclamo sulle prove e dell’accusato all’istanza di proroga del carcere preventivo (a valere quale reclamo sull’accesso agli atti);
Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni della parte civile al reclamo sulle prove e dell’accusato all’istanza di proroga del carcere preventivo (a valere anche quale reclamo sull’accesso agli atti);
Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, Cadro (nel solo dispositivo).
giudice ____________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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