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Numero d'incarto:
INC.2001.2206
Data decisione, Autorità:
29.10.2001, GIAR
N. 22.2001.6-7 M Lugano,
29 ottobre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E
DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sulla domanda 19 settembre 2001 di
messa sotto suggello di documentazione societaria (inc. Giar __________) e
successivo reclamo contro il relativo sequestro (inc. Giar __________)
inoltrati da
__________, __________
(difeso d’ufficio dall’avv. __________)
nell’ambito
del procedimento penale a carico suo e di __________ (avv. dott. __________) per
titolo di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti;
preso atto
che il reclamante, con scritto 11/15 ottobre 2001 del suo difensore, ha
dichiarato di ritirare il reclamo, ciò di cui viene dato atto tramite la
presente decisione, esente da tassa e spese di giustizia e senza attribuzione
di ripetibili (l’esito del reclamo essendo il frutto di un accordo fra il
magistrato inquirente ed il reclamante);
visti gli
artt. 157 ss., 164, 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
-
Il
reclamo è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.
-
Non
si prelevano tassa né spese giudiziarie, e non vengono attribuite ripetibili.
-
Contro
la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
-
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato reclamante;
avv. dott. __________, per sé e per l’accusato __________.
avv. __________, per sé e per la Banca __________;
Procuratore Pubblico avv. __________.
- Comunicazione:
avv. __________, per sé e per la denunciata __________;
avv. __________, per sé e per il denunciato __________;
avv. __________, per sé e per la parte civile __________.
giudice __________
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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