AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.50606
Data decisione, Autorità: 20.11.2001, GIAR
N. 506.2000.6 L Lugano, 20 novembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sull’istanza presentata l'8 novembre 2001 dal
Procuratore pubblico avv. __________
intesa ad ottenere una terza proroga della durata di sei mesi del carcere preventivo cui è astretto
__________, __________, attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinato dall'avv. __________)
nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di truffa e altri reati;
viste le osservazioni 16 novembre 2001 dell'accusato, che si oppone all'istanza, consentendo con misure sostitutive dell'arresto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
Come noto, __________, avvocato con studio proprio a __________, venne arrestato il 24 agosto 2000, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa, estorsione, corruzione attiva e riciclaggio di denaro: il carcere preventivo già è stato prorogato una prima volta di tre mesi e cioè sino al 23 maggio 2001, compreso (v. decisione 19 febbraio 2001, inc. GIAR __________), ed una seconda volta per altri sei mesi e quindi sino al 22 novembre 2001, compreso (v. decisione 21 maggio 2001, inc. GIAR __________)
Riassuntivamente l'accusato è imputato dell'ottenimento indebito di consulenze e favori dal funzionario statale __________, con il quale ha pure fraudolentemente incassato da terzi denaro asseritamente destinato a manovre corruttive, ed in altro più ampio contesto di riciclaggio di importanti somme di denaro connesse con traffici di stupefacenti, attraverso diverse operazioni via via illustrate in corso di istruttoria, con conseguente estensione dell'accusa all'ipotesi di organizzazione criminale secondo l'art. 260 ter CP (verbale 21 dicembre 2000 dinnanzi al magistrato inquirente, pag. 3). Nell'ambito di queste sue attività avendo __________ chiesto ad un notaio di autenticare una firma con brevetto antidatato, si è pure arrivati all'accusa di istigazione a falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, di cui all'art. 317 CP, in relazione all'art. 24 CP (verbale 13 agosto 2001 dinnanzi al magistrato inquirente, pag. 4).
Il Procuratore pubblico, ritenuti presenti pericolo di collusione e pericolo di fuga, chiede un'ulteriore proroga di sei mesi del carcere preventivo cui è astretto __________ con circostanziato esposto che poggia principalmente sulle necessità istruttorie, anche al cospetto dell'atteggiamento dell'accusato, fatto di ritrattazioni, di silenzi e di rinvio della sua definitiva presa di posizione ad un verbale conclusivo
__________ si oppone alla concessione della nuova proroga, per il privilegio della libertà personale per l'assenza di sufficienti necessità istruttorie in indagini correnti da più anni (ferma restando la legittimità di rinviare il suo
esposto ad un verbale conclusivo, per evitare il ripetersi di confusione, come in precedenti verbali), essendo d'altra parte escluso pericolo di fuga, il centro dei suoi interessi essendo in Ticino.
Per le premesse giuridiche e giurisprudenziali, vale ovviamente quanto già indicato in precedenza (v. decisione 21 maggio 2001, consid. 3):
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, segnatamente per evitare collusione, ed il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Ancora oggi, sufficienti presupposti di legge, come ricordato nel considerando precedente, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, eventualmente sino al dibattimento processuale.
4.1
In proposito nelle precedente citata decisione, fu costatato sul primo fondamentale presupposto per legittimare cautelare privazione della libertà:
Anche se non è stata esplicitamente posta in discussione l'esistenza di adeguati indizi di colpevolezza, occorre esaminarne d'ufficio gli estremi, trattandosi della condizione preliminare e di base per consentire privazione della libertà. In ogni modo, per non pregiudicare il discorso di merito, è sufficiente far riferimento a quanto riassunto nell'istanza, che corrisponde alle dichiarazioni dell'accusato ed agli accertamenti in atto, a giusta ragione senza contestazione in questa sede. A parte le fattispecie consumate con __________, emerge un importante coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, con partecipazione ad organizzazioni criminali, sia pure - al dire di __________ - quale "piccolo anello" (verbale di polizia 25 aprile 2001, pag. 6), ma - va qui costatato - essenziale nella movimentazione attraverso il territorio svizzero di importi per svariati milioni di franchi, ed a questo riguardo basta la seguente ammissione dell'accusato (dopo persistenti fantasiose versioni):
"Tutta l'operazione doveva aggirarsi sui 60 miliardi di lire italiane, di cui 55 circa sono stati da me movimentati per i cambi LIT / CHF - CHF / US$.
Confermo che i CHF 11'949'160.- rinvenuti e sequestrati nel mio studio, nonché l'equivalente delle commissioni depositate in banca, fanno parte di questa operazione denominata "__________". Ovvero trattasi di denaro consegnatomi da questa organizzazione calabrese, provento dal traffico di droga."
(verbale di polizia 19 aprile 2001, pag. 8)
Sino a quando - come si vedrà - l'accusato si è volontariamente astenuto da attiva collaborazione, nei numerosi verbali di polizia che si sono susseguiti, __________ è stato confrontato con i particolari degli addebiti, poi ripresi in puntuali interrogatori dinnanzi al magistrato inquirente, anche con sostanziale aggravamento della sua posizione processuale.
4.2
L'approccio dell'accusato alle operazioni istruttorie per un certo tempo ha confermato mancanza di collaborazione con persistente reticenza, come già ricordato nel precedente analogo giudizio:
Anche se "quantomeno molto avanzata", al dire dell'accusato, l'inchiesta non è ancora completa, sia per la sua complessità e per la necessità di accertamenti in via rogatoria, sia per il comportamento dello stesso __________, che al proposito ha significativamente affermato:
"Alle ore 12.00 la discussione veniva interrotta per permettermi di riflettere e in questo frangente, sempre stando ai verbalizzanti, avevo affermato che fino ad oggi ho dichiarato il 70 % della verità. Fatto che confermo."
(verbale di polizia 25 aprile 2001, pag. 6)
"Voglio ribadire che dopo aver raccontato anche delle bugie o delle verità parziali, nel mio verbale del 19 aprile 2001 ho raccontato la verità o almeno più verità di quanto abbia mai detto in precedenza."
(verbale 26 aprile 2001, pag. 1, dinnanzi al magistrato inquirente)
Basta ora ricordare che proprio nell'ultimo verbale menzionato, __________ aveva indicato certo __________ quale suo referente per un'operazione di complessivi circa 60 miliardi di lire, con dovizia di particolari sui ripetuti contatti, ma poi:
"__________ non esiste. E' stata una mia invenzione nella sola speranza di porre fine all'inchiesta. Pensavo che questo personaggio inesistente il cui nome è stato preso da quello di un mio amico d'infanzia, di professione dentista, e collegandolo stupidamente alla faccenda <__________ >, si ponesse fine all'inchiesta per la quale mi sentivo enormemente stanco. Anche i riferimenti dei luoghi di incontro, pure se reali, sono stati inventati."
(verbale di polizia 13 luglio 2001, pag. 1)
e quindi:
"Nel mio verbale del 13 luglio ritratto la mia precedente resa al PP …
…
Nego quindi di aver conosciuto l'__________ …"
(verbale 13 agosto 2001, pag. 1, dinnanzi al magistrato inquirente)
A partire dal 23 agosto 2001, come risulta da corrispondente verbale dinnanzi alla polizia, __________ rifiuta di continuare con gli interrogatori, rinviati a:
"… dopo avere conferito una volta per tutte con il mio legale, avv. __________, per fare il punto della situazione fino ad oggi, data la grande confusione che ho in testa",
con il seguente cenno in coda allo stesso verbale:
"Il verbalizzante mi fa rilevare che agli inquirenti di polizia , dopo il verbale del 14.8.2001 ho loro dichiarato, tra le altre cose, che in questa indagine <ho mentito e mento tutt'oggi per paura>. Vorrei precisare che nella foga del discorso, ho detto non solo che ho mentito per paura ma che ho detto anche delle verità".
Seguono altri verbali di polizia, in cui l'accusato ha dettato le stesse conclusioni, sino a quello del 7 novembre 2001, con l'illustrazione da parte del Procuratore pubblico della situazione e l'esortazione a mutare atteggiamento, con le seguenti lapidarie conclusioni dell'accusato:
"Prendo atto che il mio difensore vorrà che io rifletta su ciò di cui il PP mi ha reso attento.
Per il momento confermo la mia intenzione di avvalermi della facoltà di non rispondere, così come stabilito d'intesa con il mio difensore",
come peraltro risultante da precedenti scambi di corrispondenza tra patrocinatore e magistrato inquirente.
Questo quadro - pur nel pieno rispetto dell'accusato di non rispondere, ma di fronte alla mole di fatti, contatti, flussi di denaro e persone coinvolte - porta ineluttabilmente a concretezza di pericolo di collusione.
4.3
Ancora il descritto comportamento, inteso vuoi a mascherare le proprie azioni, vuoi a tutelare terzi compartecipi, permette di considerare alquanto evidente il pericolo di fuga, come concluso in precedenza:
Per quanto concerne il pericolo di fuga, si ricorda che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
Come già considerato nella precedente richiamata decisione, la situazione personale di __________, che intrattiene una relazione sentimentale con una cittadina ceca e che si vede annullata la possibilità di esercitare la sua professione in Svizzera, i suoi rapporti con l'estero e meglio le passate connivenze, con interesse collusivo e con verosimili disponibilità anche finanziarie, e la prospettiva di una condanna di rilievo fanno più che concreta l'eventualità della scelta di latitanza. Né vale ricordare che non si sottrasse all'arresto, quando poteva ritenere scarsi gli elementi a suo carico, tanto da negare fermamente e raccontare frottole nelle viste di un rapido rilascio.
Anche il giudizio finale non può che corrispondere a quello reggente l'attuale periodo di proroga:
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine
nonostante l’atteggiamento sicuramente defatigatorio dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte e residenti all'estero, nonché della prevedibile pena privativa della libertà, verosimilmente da espiare.
Di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta come proposta dal magistrato inquirente, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). Il Procuratore pubblico sa dell'obbligo di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP) ed all'accusato rimane garantita la procedura intesa ad ottenere la libertà provvisoria (art. 107 ss CPP), per cui e per le ragioni sviluppate sopra non ha senso di fissare un termine inferiore.
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 21 maggio 2002, compreso.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
avv. __________, per sé e per l'accusato;
Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia delle
osservazioni dell’accusato e con atti dell'incarto MP __________ di ritorno);
giudice
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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